CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26779/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato a.NAPOLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per il rigetto di tutti i ricorsi udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] insiste nei motivi del ricorso e si riporta ai motivi nuovi e conclude con la richiesta di annullamento della sentenza impugnata // [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] insiste nei motivi del ricorso e si riporta ai motivi nuovi depc)sitati e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento Uditi: -il sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione,M. Picardiche ha chiesto il rigetto dei ricorsi; -Gli avvocati delle costituite parti civili che si sono associati alla richiesta del P.G. e hanno presentato conclusioni scritte; -l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse diMennetta Antonio; - l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; - l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] nel cui interesse ha depositato anche motivi nuovi; - l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; che si sono riportati tutti rispettivamente ai motivi di ricorso e alle memorie e ne hanno chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, per quanto qui rileva, dichiarava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei delitti di sequestro di persona e del duplice omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che delle connesse contestazioni in materia di violazione della normativa sulle armi, della relativa distruzione dei cadaveri, attraverso l'incendio della vettura e dei corpi e, ritenuta assorbita la circostanza aggravante dei motivi abietti in quella di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203, li condannava, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena dell'ergastolo. Applicava a ciascuno le rispettive pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena. La Corte d'assise d'appello, con sentenza in data17 giugno 2020, confermava la decisione impugnata per [OSCURATO:PERSONA], Mag netti e Barone, riformandola parzialmente nei confronti di altri imputati, le cui posizioni qui non rilevano. 2. La decisione impugnata ricostruiva, innanzitutto, il contesto camorristico in cui era maturato il duplice omicidio (fl. 12/100). Era storicamente accertata, nell'area di Napoli-Secondigliano,l'operativitàdei clan della [OSCURATO:PERSONA], di quello degli Abete-Abbinante e dei Marino. In quella zona era notorio il predominio del clan [OSCURATO:PERSONA] ela profonda frattura interna che aveva subito, nel periodo degli anni 2004-2005. Dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente luogotenente e "pupillo" di [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA] (ciruzzo il milionario), il 28/10/2004, si era creata una scissione, con la nascita di un vero cartello antagonista. Di esso erano parte integrante attiva i clan Amato-Pagano e Marino. Era, così, seguita una "guerra di camorra" anche nota come prima faida di Scampia, dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] nel 2005; il sopravvento fu decretato a favore degli "scissionisti" coordinati dagli Amato-Pagano. Altro gruppo, insediato in via [OSCURATO:PERSONA] (da cui il nome della consorteria) tra il 14 e il 21 marzo 2007 realizzò una serie di nuovi omicidi contro i [OSCURATO:PERSONA], tanto da generare una seconda faida di Secondigliano, con adesione degli associati alla Vanella al gruppo degli scissionisti, coordinati e capeggiati dagli Amato-Pagano. [OSCURATO:PERSONA], gri.appo oramai in declino, fu in realtà permesso il solo operare in una specifica zona di Secondigliano, nota come "terzo mondo". Si creò così un cartello unitario di decisa forza che coinvolgeva gli [OSCURATO:PERSONA], gli Abete-Abbinante-Notturno i Marino e la [OSCURATO:PERSONA]). Dopo gli arresti degli [OSCURATO:PERSONA], tra il 2009 e il 2010, si iniziarono a incrinare gli equilibri tra le consorterie. Vi fu così un'asce:sa egemonica della Vanella e dei Leonardi che prevalse sugli Amato, destinati alla sola zona a nord di Napoli. L'arresto di [OSCURATO:PERSONA], gestore di una piazza redditizia (chalet bakù), avvenuto il 23 novembre 2011, aveva aperto spazi sempre più ampi alla [OSCURATO:PERSONA], consorteria in cui operavano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Avendo inglobato i Leonardi e i Marino, la [OSCURATO:PERSONA] iniziò uno scontro contro gli Abete-Abinante-Notturno a far data dal 2012. La strategia iniziale fu quella di far intendere che gli omicidi iniziali dovessero collegarsi agli Amato-Pagano finoa quando il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], il 4 luglio 2012, con l'arresto in flagranza degli autori, non appartenenti al gruppo anzidetto, rivelò con chiarezza che si trattava di delitti attribuiti alla Vanella. In questo contesto si inserì l'omicidio Stanchi-Montò. Il primo era gestore della piazza del lotto P, noto come "case dei Puffi", roccaforte dello spaccio di sostanze stupefacenti e fonte remunerativa del clan Abete-Abinante-Notturno. Il gruppo, inizialmente, collegò il delitto agli Amato-Pagano, secondo la strategia imbastita dalla Vanella-Grassi, che in apparenza continuava a risultare alleata alla prima consorteria. Il 9 gennaio 2012 erano formalizzate le denunce di scomparsa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rinvenuti carbonizzati nel portabagagli di un'auto. Le attività investigative anche di carattere tecnico evidenziavano che entrambi erano stati prima uccisi con colpi d'arma da fuocoe poi bruciati, per l'assenza di tracce di fuliggine nelle vie respiratorie. Il delitto era ricostruito attraverso il contributo narrativo dei collaboratori di giustizia. Riferivano sul delitto in questione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che, come fonti de relato; [OSCURATO:PERSONA], che affermava di aver preso parte alla riunione in cui si era eliberato l'omicidio di Stanchi da parte degli aderenti alla Vanella.Erano, poi, riportate le dichiarazioni di altri collaboratori: da [OSCURATO:PERSONA] ai Leonardi, oltre che da [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA], a quelle di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] già appartenenti al gruppo [OSCURATO:PERSONA]Notturno che offrivano un racconto, in buona sostanza, convergente con quanto dichiarato dai chiamanti diretti. La sentenza impugnata riportava, dunque, le dichiarazioni dei diversi collaboratori di giustizia che erano a conoscenza del delitto commesso. Tutti, in maniera convergente, indicavano la scaturigine del fatto, riferendo sul sequestro di persona. Lo scopo dell'azione era, in definitiva, finalizzato ad acquisire le notizie rilevanti sulle modalitàe sul luogo di detenzione della cassa del clan ove confluivano i proventi dello spaccio di stupefacenti, introiti che derivavano dall'attività praticata presso le "case dei puffi", piazza sotto la direzione di Stanchi, del quale Montò era "braccio destro". Da ciò la scelta di interrogarlo e di procedere, poi, acquisite le notizie, eventualmente, alla sua eliminazione fisica. Stando specificamente al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ideatori ed esec:utori dell'omicidio e [OSCURATO:PERSONA] l'esecutore materiale dell'azione di fuoco. Il dato era stato confermato dalle chiamate in reità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Felice e Giovanni. Entrambi gli imputati erano rei confessi dell'omicidio. Erano state negate le circostanze attenuanti generiche ed era stata confermata la decisione sulla contestata premeditazione. La decisione impugnata ha richiamato sul punto la statuizione di primo grado ove si spiegava che il delitto fu organizzato tempo prima con divisione di compiti e organizzazione della fase esecutiva. [OSCURATO:PERSONA] in realtà aveva realizzato l'omicidio solo secondo una tempistica diversa rispettoa quanto stabilito esecondo le dichiarazioni dei due collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che avevano indicato un momento distinto per l'esecuzione e le modalità temporali successive di realizzazione. L'aggravante era riconosciuta e fondata anche alla luce del contesto criminale richiamato. Ferma l'ideazione del fatto, attraverso le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la programmazione-esecutiva era passata attraverso una fase che aveva posto in essere [OSCURATO:PERSONA], con piena conoscenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che il primo incontro si era svolto prima di quello che avevano avuto con [OSCURATO:PERSONA] (del dicembre 2011). Così era stato ricostruito il delitto e la sua programmazione. Stanchi sarebbe stato sequestrato e ucciso circa dieci giorni dopo. Secondo il racconto di [OSCURATO:PERSONA] iniziarono una serie di appostamenti dell'anzidetto Stanchi, atti posti in essere da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'omicidio non fu un evento non concepito, ma l'epilogo naturale di quella nuova determinazione degli assetti del clan. [OSCURATO:PERSONA], altra fonte collaborativa, spiegò di aver avuto un incontro a casa di [OSCURATO:PERSONA], convocato da [OSCURATO:PERSONA] e di aver lì incontrato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], occasione in cui alla presenza dei fratelli Matuozzo fu dato incarico al collaboratore e a [OSCURATO:PERSONA], di uccidere Stanchi. [OSCURATO:PERSONA] pur non essendo stato visto sul posto era in casa e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] parlavano anche per conto di [OSCURATO:PERSONA]. Il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'incontro spiegando che la decisione fu presa da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e da Barone (indicato come il rosso, figlio di [OSCURATO:PERSONA]), sia pur con tempi diversi. La convergenza tra il portato dichiarativo dei due collaboratori induceva a ritenere che si sarebbe dovuto commettere, comunque, quel delitto ma in tempi e in maniera diversa, tanto che l'azione di [OSCURATO:PERSONA] anticipò solo il momento della esecuzione di un piano già deliberato. La morte di Stanchi portò con sé anche l'omicidio di Montò, suo fidato collaboratore e scomodo testimone. Era, così, respinta la richiesta di escludere l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416 bis 1, comma 1, cod. pen.) in una logica per cui il sequestro avrebbe avuto il solo scopo di ottenere la cassa del clan. Al di là delle modalità camorristiche del delitto i fatti furono commessi al fine di favorire il gruppo della [OSCURATO:PERSONA] e dei Marino. 3. Ricorrono per cassazione: 3.1. [OSCURATO:PERSONA], con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che sviluppa, in sostanza, tre motivi di ricorso, con cui deduce: - la violazione di cui all'art. 577, comma 1, n. 3 cod. pen. in relazione alla ritenuta aggravante della premeditazione, a fronte delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; - la contraddittorietà della motivazione relativamente all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; - con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203, ora art 416 bis-1, comma 1, cod. pen., circostanza aggravante erroneamente ritenuta. 3.1.1. Sul primo motivo assume che era stata ritenuta esistente la circostanza aggravante della premeditazione del duplice omicidio Stanchi e Montò, fondata sulle sole dichiarazioni rese dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Al contrario, il delitto Stanchi nasceva come iniziativa finalizzata al solo scopo di conoscere dettagli sulla attività di gestione degli introiti derivanti dallo spaccio nelle "case dei puffi". La vittima era gestore e responsabile della cessione di droga in quell'area e raccoglieva gli introiti per conto della confederazione [OSCURATO:PERSONA]Notturno, Marino, Leonardi e Vane/la Grassi. All'epoca si era generato un certo malcontento nella divisione del denaro e lo scopo dell'azione era solo quello di farli parlare e di ottenere informazioni. La ritenuta aggravante non era sorretta da una motivazione adeguata. Rendendo centrali le dichiarazioni dei collaboratori la motivazione non aveva considerato i punti di frizione, né che i concorrenti avevano preso parte all'esecuzione dell'omicidio con lo scopo di porre in essere un sequestro di persona a scopo di rapina. Si trattò di un delitto commesso in maniera improvvisa ed estemporanea ad opera del solo [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.2. Con il secondo motivo si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e si osserva come il giudice d'appello avesse ritenuto, in definitiva, recessiva l'intervenuta confessione dell'imputato, non valutandone il carattere di decisività, anche in relazione alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], prima condannato all'ergastolo e poi assolto, grazie alle rivelazioni di [OSCURATO:PERSONA]. La mancata considerazione di questo aspetto anche aveva determinato una violazione dei criteri di dosimetria sanzionatoria, 3.1.3. Con il terzo motivo si duole il ricorrente dell'intervenuto riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203. Essa era stata ritenuta richiamando gli elementi posti a fondamento della decisione che avevano sorretto la ritenuta circostanza della premeditazione. 3.2. Con separata impugnazione, a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] deduce l'inosservanza delle disposizioni che riguardano il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3.2.1. Era stata, invero, formulata richiesta di giudizio abbreviato, proprio per evitare con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la pena dell'ergastolo. In questa logica la confessione resa avrebbe dovuto rendere meno complesso un procedimento volto a ipotizzare la concessione delle attenuanti anzidette. Ammesso il fine utilitaristico dell'azione, questo non sarebbe di per sé illegittimo e, per altro verso, era pacifico che in fase esecutiva il [OSCURATO:PERSONA] non disponesse di armi e che unico a disporne era [OSCURATO:PERSONA]. La pena dell'ergastolo inflitta vanificava la scelta del rito abbreviato compiuta. 3.2.2. Con il secondo motivo si lamenta il vizio di motivazione sulla ritenuta premeditazione. Lo scopo del sequestro Stanchi fu quello di interrogarlo e, dunque, di farsi rivelare dove teneva i proventi delittuosi. Era necessario, perciò, tenerlo in vita. L'omicidio non era né programmato, né concordato e [OSCURATO:PERSONA] lo aveva commesso in via autonoma ed estemporanea. 3.2.3. Con il terzo motivo si censura l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche in relazione al giudizio abbreviato. Il ricorrente aveva accettato il processo optando per il rito anzidetto e avrebbe avuto diritto al minimo della pena, esito disatteso dalla Corte territoriale. 3.2.4. Con atto separato, ancora, si impugna la decisione con cui era stata ritenuta la premeditazione e se ne deduce l'illogicità della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] non era soggetto portatore di una sua causale rispetto al delitto, né aveva preso parte alla fase di deliberazione. Il movente del delitto era rimasto oscuro e la partecipazione all'esecuzione non rappresentava prova di una precedente deliberazione. Tutti gli elementi di fatto (modalità dell'azione; sorpresa della vittima legata a fattori occasionali ed estemporanei, possesso dell'arma) se integravano la prova della fase organizzativa non davano conto di una fase deliberativa ferma e precedente. L'organizzazione dell'omicidio era avvenuta in un momento immediatamente precedente la sua esecuzione, là dove ai fini della premeditazione occorreva che il proposito esecutivo rimanesse fermo nonostante il passare del tempo. Con il secondo motivo si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che in relazione alla scelta di rito di procedere con il rito abbreviato ne aveva vanificato gli effetti. Quella decisione era evidentemente legata ad escludere che fosse inflitta la pena dell'ergastolo e, in ragione anche della confessione, sarebbe stato possibile escludere la pena perpetua. 4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e deduce quanto segue. 4.1. Con il primo motivo si duole del vizio di motivazione sulla ritenuta aggravante della premeditazione. Dopo aver ricostruito i fatti nella rispettiva storicità, alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, si appurava che Stanchi e Montò erano stati sequestrati e uccisi. [OSCURATO:PERSONA], il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], erano stati convocati tramite [OSCURATO:PERSONA] e si erano portati presso l'abitazione di Mattuozzo, per incontrare gli esponenti della [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In quella circostanza si era deciso di sequestrare Stanchi e Montò e di farsi riferire le intenzioni di Abete, oltre il luogo di occultamento dei proventi del reato. Se necessario si sarebbe proceduto all'omicidio dopo circa dieci giorni. Le vittime non dovevano morire almeno quella sera.In questa logica si deduce che l'organizzazione del sequestro non valeva alla organizzazione dell'omicidio. La disponibilità dell'arma da parte di [OSCURATO:PERSONA] era legata alla necessità di eseguire il solo delitto di sequestro e non l'omicidio, delitto che al più si sarebbe dovuto commettere, dopo circa dieci giorni e dopo aver acquisito il maggior numero di informazioni. Tuttavia, la notizia che aveva riferito [OSCURATO:PERSONA], secondo cui Stanchi era stato l'esecutore dell'omicidio del fratello di [OSCURATO:PERSONA], aveva determinato il raptus da parte di costui. Anche il collaboratore Pacciarelli aveva escluso che Stanchi dovesse morire e che lo scopo dell'azione era quello di recuperare il denaro che aveva da parte e che spettava alla confederazione (circa due milioni di euro). Per apprezzare la premeditazione, osserva il ricorso, occorrono due elementi uno cronologico e l'altro ideologico. La determinazione volitiva al delitto deve avere una sua durata nel tempo e deve resistere alle spinte di segno contrapposto. 4.2. Con il secondo motivo si lamenta il vizio di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Le anzidette circostanze erano state negate poiché, si leggeva, la confessione resa interveniva su un quadro probatorio già solido e senza che [OSCURATO:PERSONA] avesse offerto altri elementi sui coimputati. In altri termini si era sovrapposta una motivazione che avrebbe caratterizzato il ruolo di collaboratore. D'altro canto, [OSCURATO:PERSONA] anche in altri processi aveva intrapreso analoga scelta di ammettere gli addebiti, su fatti per i quali ancora non si disponeva di alcuna notizia a suo carico. Il principio di proporzione e ragionevolezza della sanzione avrebbe permesso la concessione delle circostanze attenuanti generiche anche in ragione dell'art. 27 Cost.. Non si era, ancora, tenuto presente il profilo personologico di [OSCURATO:PERSONA], il fatto che costui era cresciuto in un ambiente difficile in presenza di modelli che condizionavano fortemente la crescita della individualità. Al momento del fatto non si era considerato che [OSCURATO:PERSONA] aveva appena 22 annie che si era determinato al delitto per aver appreso da [OSCURATO:PERSONA] che Stanchi era autore dell'omicidio del fratello, Luigi. 5. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione affidando le censure a tre atti di impugnazione a firma degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5.1.1. Con l'impugnazione a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con un primo motivo lamenta la mancata esclusione della circostanza aggravante della premeditazione. In rito osserva che pur non avendone fatto richiesta di specifica esclusione con devoluzione al giudice d'appello, la questione si sarebbe dovuta affrontare per l'effetto estensivo che caratterizzava le impugnazioni dei concorrenti, non fondandosi su elementi esclusivamente personali. Nel merito il delitto non era premeditato. Ciò perché non vi fu una organizzazione preliminare; lo scopo fu quello di rapire Stanchi per interrogarlo. Del resto, se i concorrenti avessero avuto altra finalità non avrebbero mai portato la vittima da Matuozzo, sottoposto agli arresti domiciliari, correndo il rischio di un controllo della Polizia giudiziaria. Si sarebbe dovuto, dunque, attuare un sequestro e il delitto di omicidio era nato da un impulso individuale di [OSCURATO:PERSONA], non comunicabile ai correi. Non vi era stata adesione da parte del ricorrente all'altrui premeditazione, né sua consapevolezza. 5.1.2. Con il secondo motivo si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale non aveva considerato correttamente che Barone, anche prima del giudizio di primo grado, aveva ammesso i fatti e si era dissociato dal passato deviante. Barone aveva ammesso di aver provveduto al sequestro di [OSCURATO:PERSONA] e di averlo condotto presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA]. La stringata motivazione non dava conto delle ragioni a sostegno della negata concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche. 5.2. Con separato atto di impugnazione, a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sviluppa due motivi. 5.2.1. Con il primo deduce la nullità della sentenza e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta aggravante della premeditazione. In particolare lamenta che era stato sminuito il momento in cui era sorta la decisione omicidiaria così eludendo un elemento centrale per ritenere sussistente l'aggravante in questione e si sarebbe potuto al più parlare di preordinazione. 5.2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Barone aveva, infatti, ammesso le sue responsabilità e non si era compreso cosa dovesse aggiungere per il riconoscimento delle attenuanti anzidette. Oltre ad ammettere i fatti, il ricorrente si era anche dissociato dal contesi:o deviante in cui era cresciuto. 5.3. [OSCURATO:PERSONA], ancora, con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e con separato atto di impugnazione, ricorre per cassazione; dopo aver ricostruito i fatti, deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della circostanza aggravante della premeditazione.L'illogicità della motivazione si coglieva nel passaggio che aveva ritenuto esistente la circostanza aggravante anzidetta, valorizzando il ruolo di Barone che aveva accompagnato gli esponenti del clan Marino all'incontro con quelli della [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, egli aveva avuto un ruolo inattivo, come aveva confermato il collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. Convergenti erano gli altri collaboratori. Stanchi sarebbe stato sequestrato e tenuto in prigionia per una decina di giorni e, se del caso, sarebbe stato ucciso, ma non quella sera. Ricorrevano, pertanto, a favore di Barone gli elementi della fattispecie di cui all'art. 116 cod. pen. avendo l'imputato voluto un sequestro a fronte dell'omicidio poi realizzatosi. La reazione improvvisa di [OSCURATO:PERSONA] era un comportamento eccezionale e imprevedibile rispetto ad una situazione che avrebbe dovuto avere altro andamento. La reazione di [OSCURATO:PERSONA] che aveva saputo da [OSCURATO:PERSONA] dell'omicidio era emblematica e dimostrava che il delitto non si sarebbe dovuto eseguire quella sera. L'omicidio si collegava ad una decisione improvvisa di [OSCURATO:PERSONA] che, saputo da [OSCURATO:PERSONA] che Stanchi era stato un esecutore dell'omicidio del fratello, aveva reagito in maniera incontrollata. 5.3.2. Con il secondo motivo si deduce l'illegittimità della motivazione e il relativo vizio nella parte in cui erano state negate le circostanze attenuanti generiche; i motivi sono stanzialmente sovrapponibili a quelli sviluppati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e può farsi ad essi rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le deduzioni sono tutte inammissibili e i ricorsi vanno, pertanto, disattesi, sia perché investono questioni che sono riservate alla cognizione del giudice di merito, sia perché le impugnazioni affidano doglianze non previste e non dedotte nel giudizio innanzi la Corte territoriale, di cui la parte si duole per la prima volta in Corte di cassazione. Per più aspetti la devoluzione dei ricorrenti si concentra su aspetti comuni che possono essere trattati congiuntamente, aspetti che si risolvono in tre questioni essenziali. 1.1. Rilevano, in primo luogo, le deduzioni sulla premeditazione e sulla motivazione relativa alla mancata esclusione dell'aggravante anzidetta, questione trattata da tutti i ricorrenti. Costituisce principio acquisito nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte (da ultimo, ex multís, Sez. 5, n. 34016 del 09/04/2013, F., Rv. 256528; Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575) quello per cui gli elementi costitutivi della premeditazione sono rappresentati da un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione, tale da consentire una ponderata riflessione sulla decisione presa e sull'opportunità del recesso (c.d. elemento cronologico), e dalla natura ferma e irrevocabile della risoluzione criminosa, che deve perdurare senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente, fino alla commissione del reato (c.d. elemento ideologico). Entrambi gli elementi necessari per l'integrazione dell'aggravante devono, pertanto, essere investiti da una congrua e adeguata motivazione. Questi aspetti distinguono la premeditazione dalla preordinazione del delitto da intendere come apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase a questa ultima immediatamente precedente (Sez. 1, nr. 5147, del 14/07/2015 Ud. (dep. 2016), Scanni, Rv. 266205 - 01). Nel caso in esame, su questo specifico punto, la motivazione è completa ed è dotata della coerenza logica necessaria. La Corte territoriale, infatti, ha riconosciuto l'aggravante in questione alla luce delle modalità del delitto, accuratamente preparato, come desunnibile dai seguenti elementi. Deve premettersi, come ha evidenziato la sentenza impugnata, che Stanchi era uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], oltre che gestore della piazza di spaccio delle case dei puffi, luogo ritenuto "cassaforte del gruppo". [OSCURATO:PERSONA], sebbene fosse formalmente alleata degli Abete-Notturno-Abbinante, poneva le basi per una nuova confederazione con i Leonardi e i Marino, confederazione che risultava vincente nella faida del 2012, contro ii gruppo egemone decretato dalla prima alleanza. Il sequestro e l'omicidio Stanchi-Montò fu, allora, eseguito nei confronti degli Abete-Abbinante-Notturno. Il delitto segnò il tradimento definitivo della Vanella, evento da cui si aprì una guerra non dichiarata contro gli [OSCURATO:PERSONA], mossa dalla strategia della Vanella che intendeva far credere che i delitti fossero da attribuire agli Amato-Pagano. Il 4 luglio 2012 si comprese, con il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], che la [OSCURATO:PERSONA] aveva scopo siffatto e che aveva enormi responsabilità nei delitti verificatisi contro gli Abete-Abbinante-Notturno che passarono alla controffensiva, con una serie di omicidi. In questa logica si inserisce il sequestro e l'omicidio di Stanchi e Montò, gesto che si sarebbe dovuto attuare per la riuscita dei piani e per evitare la reazione degli Abete-Abbinante. Hanno spiegato che già agli inizi di dicembre 2011 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano alla ricerca della vittima e che il proposito delittuoso non fu estemporaneo e improvvisato la sera del sequestro, ma deliberato in ragione di un movente preciso. Esso movente per gli uomini della [OSCURATO:PERSONA] non era solo quello di ottenere informazioni sul denaro ricavato dallo spaccio, ma quello di eliminare Stanchi, come soggetto chiave nell'ambito degli interessi economici del clan da combattere in quel preciso momento storico. Alla luce del descritto antefatto, allora, non può parlarsi di semplice preordinazione del delitto, e ricorrono gli elementi strutturali della circostanza aggravante versandosi al cospetto di un lasso di tempo che risulta essere stato sufficiente a far riflettere l'agente sulla grave decisione adottata e a consentire l'attivazione di motivi inibitori di quelli a delinquere. Sulla esecuzione del delitto, ha osservato il giudice a quo che il delitto commesso da [OSCURATO:PERSONA] realizzò solo una diversa modalità di ,eliminazione della vittima, rispetto a un piano già prestabilito. In questa prospettiva risultano, invero, chiare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano spiegato come Stanchi dovesse morire, anche se non in quella occasione e in quel luogo. La predisposizione dei mezzi e degli uomini per il sequestro con l'impiego di armi e il tempo non breve tra la deliberazione e l'esecuzione dell'azione omicida portava con sé la scelta d [OSCURATO:PERSONA] di agire, anticipando i tempi e le modalità del delitto, non esorbitando, però, dal contesto già deliberato. La sentenza impugnata spiega anche le ragioni per le quali, dunque, non fossero logicamente coerenti le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] rese nel corso dell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quando sosteneva che Stanchi non dovesse morire, ma solo consegnare il denaro. Si tratta, infatti, di una spiegazione non in linea con la ricostruzione operata sulle ragioni della faida e sull'obiettivo di far ricadere sugli Amato-Pagano le azioni poste in essere contro gli Abete-[OSCURATO:PERSONA] (fl. 59/110 sentenza impugnata). Né valgono i rilievi sviluppati in punto di premeditazione relativi alla esecuzione del duplice omicidio in termini diversi da quelli prestabiliti e raccontati dagli stessi collaboratori di giustizia. La sentenza impugnata ha, invero, osservato che si trattò solo di una diversa modalità di esecuzione del delitto, con una variante individuale che non interessò l'an dell'omicidio, cioè la decisione di commettere o meno la duplice azione delittuosa, nna il solo quomodo dei delitti, da parte di [OSCURATO:PERSONA], aspetto non incidente sulla premeditazione stessa e che ne lasciava sussistere inalterati glí estremi strutturali. La premeditazione, invero, ricorre anche se in presenza dei connotati che la caratterizzano, uno dei concorrenti assume la decisione di anticipare o modificare le eventuali modalità commissive, lasciando inalterata la programmazione iniziale e i due momenti ideologico e cronologico. Ciò anche se si restringe l'arco temporale di esecuzione del delitto o se ne modifica la modalità attuativa, purché, come accade nella presente fattispecie, tra l'insorgere del proposito criminoso e la sua realizzazione perduri uno stato idoneo a far riflettere l'agente sulla scelta di mantenere la volontà omicida. In questa logica va ribadito che in tema di omicidio, ai fini della configurabilità dell'aggravante della premeditazione, spetta al giudice il compito di valutare se, alla luce dei mezzi impiegati e delle modalità della condotta, il lasso di tempo sia stato sufficiente a far riflettere l'agente sulla grave decisione adottata, in guisa tale da consentire l'attivazione di motivi inibitori di quelli a delinquere. Le modifiche apportate alla fase commissiva del delitto non incidono sulla premeditazione, là dove risultino ininfluenti sulla possibilità di attivazione di una controspinta al delitto programmato. L'omicidio, del resto, è un delitto a forma libera, che può essere posto in essere attraverso condotte aperte, in cui l'intervento penale si concentra sulla causazione dell'evento animo necandi e non sulla modalità commissiva relativa, che può incidere sui soli elementi circostanziali. Sulla scorta delle premesse anzidette, oltre che i rilievi sviluppati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno, altresì, respinti quelli formulati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativi all'impossibilità di ritenere nei suoi confronti la comunicabilità della aggravante in questione che aveva al più connotato l'altrui volere, ma non quello del ricorrente. Sul punto dagli elementi tracciati ed enucleati in sentenza non v'è dubbio che il concorrente Barone avesse acquisito piena consapevolezza precedentemente al suo contributo all'evento ed a tale distanza di tempo da consentire che la maturazione del proposito criminoso sarebbe prevalsa sui motivi inibitori (Sez. 6, n. 56956 del 21/09/2017, Argentieri e altri, Rv. 271952). Lo stesso Barone partecipava all'originaria deliberazione volitiva e ne acquisiva piena consapevolezza precedentemente al suo contributo all'evento ed a tale distanza di tempo da consentire che la maturazione del proposito criminoso prevalesse su possibili motivi inibitori. Nel caso di specie, dunque, si è correttamente osservato che la causale dell'azione caratterizzata dallo scopo di rapire Stanchi e di sopprimerlo con la ricerca del momento propizio per catturarlo, oltre alla volontà tenuta ferma per tutto il periodo in cui le vittime furono catturate e portate presso l'abitazione di Matuozzo, sono elementi che inequivocabilmente avallano la tesi della premeditazione. Il delitto, dunque, non fu un fatto eccezionale e imprevisto e fu attuato in una congiuntura in cui il sequestro delle vittime seguiva precise attività preparatorie funzionali alla eliminazione fisica di Stanchi e di Montò. 2. Corretto risulta, poi, il ragionamento sviluppato dalla Corte territoriale che ha ritenuto di tenere fermo il percorso attraverso il quale si è ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 (ora art 416-bis,1, comma 1, cod. pen.). Si è affermato che lo scopo dell'azione non fu solo quello di ottenere, invero, da Stanchi la cassa del clan, ma quello di affermare la supremazia del clan stesso sul territorio. Contrariamente, si trattò di condotte commesse con modalità camorristiche (l'azione commissiva espressa con potenza di tal fatta e con l'impiego di uomini e mezzi, tra cui armi, di rilievo e con modalità di soppressione spietate delle vittime e distruzione dei cadaveri e delle auto in cui erano stati nascosti), ma anche per favorire i clan della [OSCURATO:PERSONA] e dei Marino, con io scopo di prevalere sugli Abete-Abbinante-Notturno. Tutto ciò colpendo Stanchi: uomo di punta di quel clan e referente di una delle piazze più remunerative di Scampia. Si tratta di particolari fattuali, dunque, correttamente valutati dal Giudice di merito che danno conto delle modalità dell'azione e del fine ultimo di favorire il clan anzidetto della Vanella e dei Marino. 3. I rilievi sviluppati sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono tutti inammissibili. Deve premettersi che solo formalmente si denunzia un vizio della motivazione. Sia la prima che la seconda decisione hanno ampiamente giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, esplicitando i plurimi elementi - enucleati dai criteri dell'art. 133 cod. pen., applicabili anche ai fini dell'art. 62 bis cod. pen.- che non ne consentivano il riconoscimento, senza omettere di confutare specificamente e singolarmente gli argomenti difensivi, qui nnereimente replicati e che infondatamente si assumono omessi nella valutazione ovvero non sufficientemente ponderati. Sul punto i ricorsi, oltre a denunciare insussistenti vizi di motivazione e a soffrire di evidente genericità, attengono solo ed esclusivamente a valutazioni di fatto, insindacabili in questa sede ove non affette da patente illogicità o da violazione di legge. Si deve osservare, invero, che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola. Sicché il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ben può essere legittimamente giustificato con l'assenza di tali elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339; Sez. 3, n. 44071 dei 25/09/2014, Papini, Rv. 260610). Deve, ancora e in generale, rilevarsi che la graduazione della pena, anche in relazione alle circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in conformità ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Consegue che è inammissibile ogni censura che, nel giudizio di legittimità, miri a una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la sua determinazione non risulti arbitraria o illogica. Le Sezioni unite hanno precisato che il giudizio sulle circostanze, ai fini dell'irrogazione della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia espressione di palese illogicità e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che si limiti a indicare la soluzione più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr. Sez. un., n. 1073 del 25/02/2010, dep. 18/03/2010, Contaldo, n. 245929). Nel caso di specie, non può ritenersi che la Corte territoriale sia incorsa in arbitrarietà o illogicità motivazionali, tali da giustificare la rivalutazione del giudizio formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di Barone, di cui è stato valutato congruamente il contributo processuale, soffermandosi analiticamente sulle ragioni delle dichiarazioni rese da ciascuno. Non può, quindi, ritenersi che, considerato il percorso argonnentativo seguito, i giudici di merito abbiano compiuto una valutazione illogica o arbitraria del portato dichiarativo. Invero, con un giudizio immune da censure, la Corte territoriale ha ritenuto di negare le circostanze anzidette. In particolare, soffermandosi sulla questione (fII. 212 e ss. della decisione di primo grado e 64/100 di quella di secondo grado) i Giudici di merito hanno ritenuto di adeguare la sanzione finale a personalità di ferma pericolosità e negativamente qualificate da modalità commissive del duplice omicidio e da un post fatto altrettanto allarmante. La Corte territoriale ha ritenuto che il comportamento processuale, attuato attraverso l'ammissione, non avrebbe dimostrato la piena resipiscenza, come affermato dalla difesa. La Corte di merito, già in primo grado, ha ritenuto che si trattasse di dichiarazioni parziali, tardive e non decisive, strumentali all'ottenimento di riduzioni di pena. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si è osservato che avevano reso dichiarazioni amnnissive, senza convalidare la propria responsabilità per il delitto di omicidio, avendo negato di aver agito al fine di uccidere. Contraddittorie risultano, di converso, le affermazioni dei ricorrenti.[OSCURATO:PERSONA], infatti, nel corso della dichiarazioni spontanee affermava di aver commesso l'omicidio per paura e per ragioni connesse alla necessità di difendersi, là dove contrariamente in separata missiva, inviata al decidente, affermava di aver agito senza sapere che Stanchi e Montò sarebbero stati uccisi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] confermavano le modalità dell'omicidio pur escludendo le altrui responsabilità. Le dichiarazioni erano avvenute in un momento in cui il quadro probatorio era consolidato e non sarebbe stato possibile, pertanto, negare gli elementi emersi a loro carico. Da ciò discende che non è risolutivo l'argomento relativo alle dichiarazioni rese a favore di altro imputato, poi assolto e inizialmente condannato all'ergastolo, né quello afferente alla vanificazione della scelta di procedere con il rito abbreviato proprio per evitare la pena anzidetta. Si deve annotare sul terna che in ragione della sua applicabilità ratione temporis, la pena è correttamente determinata e con il motivo di ricorso si finisce per criticare una scelta di politica legislativa il cui sindacato non spetta a questa sede di legittimità. 4. Quanto ai rilievi formulati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al difetto di motivazione sulla circostanza di cui all'art. 116 cod. pen. si deve osservare quanto segue. Non ricorrono le condizioni per recuperare il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] alla categoria anzidetta della variante individuale al piano comune, aspetto che correttamente la Corte d'assise d'appello non ha preso in considerazione, non avendone fatto oggetto di devoluzione specifica il ricorrente nei motivi d'appello. In quella sede, invero, [OSCURATO:PERSONA] sviluppava due soli motivi di impugnazione, in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 8 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Da ciò discende che risultano inammissibili le deduzioni articolate nel ricorso per cassazione sul mancato riconoscimento dell'ipotesi della variazione individuale al piano comune di cui all'art. 116 cod. pen. 5. Alla luce di quanto premes