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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 10328/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 5 aprile 2022, la Corte di appello di Napoli ha rigettato, in executivis, la richiesta, avanzata dal locale Procuratore generale, di revoca della sospensione condizionale delle pene inflitte ad [OSCURATO:PERSONA] con decreto penale del 13 novembre 2015 e con sentenza del Tribunale di Napoli del 12 gennaio 2015.

Ha, in proposito, rilevato, che l'istanza era stata presentata in ragione della sopravvenuta condanna di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza della Corte di appello di Napoli del 9 aprile 2020, per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, che, nondimeno, non è della stessa indole di quelli — rispettivamente, di furto aggravato ed evasione — la cui commissione gli è valsa l'irrogazione delle pene della cui sospensione si discute ed è stato, sotto altro aspetto, commesso dopo la consumazione dei precedenti illeciti ed il loro accertamento giurisdizionale.

Il giudice dell'esecuzione ha, ulteriormente, osservato che l'invocata revoca non può essere disposta neanche ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., posto che la somma delle pene di cui è chiesta la revoca della sospensione condizionale non supera il limite di due anni di pena detentiva previsto all'art. 163 cod. pen..

2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione disatteso l'istanza la tichtesta-ex art. 168 cod. pen. sulla base di un'erronea e distorta applicazione del vigente quadro normativo.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

2. L'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen. dispone che «Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato: 1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli; 2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163».Nel caso di specie, pacifico che il reato la cui commissione costituisce causa di revoca della sospensione condizionale è stato commesso dopo quelli per i quali [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene della cui sospensione si discute, ricorre l'ipotesi prevista dal n. 1) del primo comma dell'art. 168 cod. pen..

La Corte di appello — incontestato il rispetto del limite temporale quinquennale previsto, per i delitti, dall'art. 163 cod. pen. — ha escluso l'operatività dell'istituto richiamato dal Procuratore generale istante in considerazione della diversità dell'indole tra i reati che sono valsi a [OSCURATO:PERSONA] le condanne a pena sospesa e quello di più recente accertamento.

In tal modo, ha assegnato rilevanza ad un aspetto che, per conforme e condiviso indirizzo ermeneutico, attiene alle ipotesi, diversa da quelle in esame, in cui il destinatario della richiesta di revoca della sospensione condizionale sia stato autore di una contravvenzione anziché di un delitto.

In questa direzione, infatti, si è costantemente espressa la giurisprudenza di legittimità, secondo cui «Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura» (Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273383;.

Sez. 6, n. 10349 del 06/02/2013, Grassetti, Rv. 254688; Sez. 1, n. 31365 del 02/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240679).

Ne deriva che la commissione di un ulteriore delitto, anche di indole difforme rispetto ai reati precedentemente commessi e dai quali avevano tratto origine le condanne a pene condizionalmente sospese, determina, laddove intervenuta entro i termini di legge, la revoca della sospensione condizionale.

D'altro canto — va opportunamente aggiunto a fronte di espresso riferimento contenuto nel provvedimento impugnato all'art. 164, quarto comma, cod. pen. — non ricorrono, nella fattispecie, le condizioni indicate da tale disposizione, al cui cospetto la revoca non può operare, atteso che la richiesta di revoca della sospensione condizionale è stata proposta a cagione della sopravvenienza della terza condanna e non già della violazione, all'atto dell'emissione delle sentenze di condanna a pene sospese, del disposto dell'art. 164, quarto comma, cod. pen..

3. Le considerazioni che precedono impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, cui è demandata una nuova valutazione, da compiersi in ossequio ai criteri sopra fissati, della richiesta di revoca della sospensione condizionale.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 aprile 2022, la Corte di appello di Napoli ha rigettato, in executivis, la richiesta, avanzata dal locale Procuratore generale, di revoca della sospensione condizionale delle pene inflitte ad [OSCURATO:PERSONA] con decreto penale del 13 novembre 2015 e con sentenza del Tribunale di Napoli del 12 gennaio 2015. Ha, in proposito, rilevato, che l'istanza era stata presentata in ragione della sopravvenuta condanna di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza della Corte di appello di Napoli del 9 aprile 2020, per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, che, nondimeno, non è della stessa indole di quelli — rispettivamente, di furto aggravato ed evasione — la cui commissione gli è valsa l'irrogazione delle pene della cui sospensione si discute ed è stato, sotto altro aspetto, commesso dopo la consumazione dei precedenti illeciti ed il loro accertamento giurisdizionale. Il giudice dell'esecuzione ha, ulteriormente, osservato che l'invocata revoca non può essere disposta neanche ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., posto che la somma delle pene di cui è chiesta la revoca della sospensione condizionale non supera il limite di due anni di pena detentiva previsto all'art. 163 cod. pen.. 2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione disatteso l'istanza la tichtesta-ex art. 168 cod. pen. sulla base di un'erronea e distorta applicazione del vigente quadro normativo. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. L'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen. dispone che «Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato: 1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli; 2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163».Nel caso di specie, pacifico che il reato la cui commissione costituisce causa di revoca della sospensione condizionale è stato commesso dopo quelli per i quali [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene della cui sospensione si discute, ricorre l'ipotesi prevista dal n. 1) del primo comma dell'art. 168 cod. pen.. La Corte di appello — incontestato il rispetto del limite temporale quinquennale previsto, per i delitti, dall'art. 163 cod. pen. — ha escluso l'operatività dell'istituto richiamato dal Procuratore generale istante in considerazione della diversità dell'indole tra i reati che sono valsi a [OSCURATO:PERSONA] le condanne a pena sospesa e quello di più recente accertamento. In tal modo, ha assegnato rilevanza ad un aspetto che, per conforme e condiviso indirizzo ermeneutico, attiene alle ipotesi, diversa da quelle in esame, in cui il destinatario della richiesta di revoca della sospensione condizionale sia stato autore di una contravvenzione anziché di un delitto. In questa direzione, infatti, si è costantemente espressa la giurisprudenza di legittimità, secondo cui «Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura» (Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273383;. Sez. 6, n. 10349 del 06/02/2013, Grassetti, Rv. 254688; Sez. 1, n. 31365 del 02/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240679). Ne deriva che la commissione di un ulteriore delitto, anche di indole difforme rispetto ai reati precedentemente commessi e dai quali avevano tratto origine le condanne a pene condizionalmente sospese, determina, laddove intervenuta entro i termini di legge, la revoca della sospensione condizionale. D'altro canto — va opportunamente aggiunto a fronte di espresso riferimento contenuto nel provvedimento impugnato all'art. 164, quarto comma, cod. pen. — non ricorrono, nella fattispecie, le condizioni indicate da tale disposizione, al cui cospetto la revoca non può operare, atteso che la richiesta di revoca della sospensione condizionale è stata proposta a cagione della sopravvenienza della terza condanna e non già della violazione, all'atto dell'emissione delle sentenze di condanna a pene sospese, del disposto dell'art. 164, quarto comma, cod. pen.. 3. Le considerazioni che precedono impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, cui è demandata una nuova valutazione, da compiersi in ossequio ai criteri sopra fissati, della richiesta di revoca della sospensione condizionale. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla
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