CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13478/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; - /letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto per un verso, con il primo motivo, contrasta la ritenuta responsabilità per la evasione contestata volti sulla base di una alternativa rilettura delle fonti probatorie, proponendo censure estranee al sindacato di legittimità e avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, comunque non in grado di destrutturare la logica privilegiata dai giudici del merito nel ricostruire il fatto mentre con il secondo motivo si replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla ritenuta non applicabilità della caiusa di non punibilità di cui all'alt 131 bis cp rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.M