CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2024
Cassazione n. 27896/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7:3) R.G.N. 5643/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuati generiche (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente