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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 07010/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25937/2017 R.G. proposto da:Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma,alla via dei Portoghesi n. 12,-ricorrente-contro-intimato-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.2015/2017 depositata il 10/04/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., poi fallita, era attinta da avviso diaccertamento in data 20 ottobre 2010, con ripresa a tassazione del maggiorNumero registro generale 25937/2017Numero sezionale 2561/2026Numero di raccolta generale 7010/2026Data pubblicazione 24/03/2026reddito sull’anno di imposta 2005 per costi dedotti su operazioni ritenuteinesistenti, intercorso con le [OSCURATO:PERSONA], Paese a fiscalitàprivilegiata, inserito in “[OSCURATO:PERSONA]”.I gradi di merito erano favorevoli alla parte contribuente, dondel’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione, agitando due motivi, mentrela parte contribuente è rimasta intimata.Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,dott. [OSCURATO:PERSONA] di Mauro, ha depositato requisitoria scritta in forma dimemoria, chiedendo l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEVengono proposti due motivi di ricorso.1.

Con il primo motivo si prospetta censura in parametro all’art. 360,primo comma, n. 4 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 36,secondo comma, n. 4 del d.lgs. n. 546/1992, lamentando motivazioneapparente della sentenza per non aver preso posizione sui capi di domanda,impossibilità a ricostruire l’argomentazione che ha condotto al rigettodell’appello.1.1.

Il motivo è fondato ed assorbente.Nella scarna motivazione, contenuta nel solo quarto paragrafo delmezzo foglio in cui si compendiano tanto la ricostruzione in fatto quanto leragioni in diritto, si fa riferimento ad una correzione di bilancio effettuatadalla contribuente che fa venir meno le rispondenze contributive.

Dopo averaffermato che la parte pubblica non ha dimostrato la fittizietà delleoperazioni che vengono riconosciute effettuate in Paese “[OSCURATO:PERSONA]”, sirichiamano genericamente “elementi documentali esibiti dal contribuente”,non ulteriormente precisati, da cui desumere non trattarsi di operazioniinesistenti, per concludere che i mercati di quei Paesi hanno spessoconnotazioni particolari.1.2.

Deve premettersi che è ormai principio consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass.

VI-Numero registro generale 25937/2017Numero sezionale 2561/2026Numero di raccolta generale 7010/2026Data pubblicazione 24/03/20265, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione dellasentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementida cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senzaun'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo,impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suoragionamento.

In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d."minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite diquesta Corte (Cass.

S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass.

VI - 5, n.5209/2018).

In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass.Sez.

L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenutoche la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.,ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione sifonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi inargomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n.24313/2018).Peraltro, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale chesi tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile2014 n. 8053).Tale è la sentenza in scrutinio, donde il primo motivo è fondato edassorbente.2.

La fondatezza del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo,teso a criticare la violazione di legge, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.,in ordine all’art. 109 d.P.R. n. 917/1986, sulla deducibilità dei costi.Numero registro generale 25937/2017Numero sezionale 2561/2026Numero di raccolta generale 7010/2026Data pubblicazione 24/03/20263.

In definitiva il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal primo motivo,assorbito il secondo, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice dimerito perché svolga gli accertamenti in conformità ai principi sopra indicati.Numero registro generale 25937/2017Numero sezionale 2561/2026Numero di raccolta generale 7010/2026Data pubblicazione 24/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:*IRPEG IRESRoberta [OSCURATO:PERSONA] PresidenteACCERTAMENTOAndreina [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCMaria [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGianluca [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMarcello [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25937/2017 R.G. proposto da:Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma,alla via dei Portoghesi n. 12,-ricorrente-contro-intimato-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.2015/2017 depositata il 10/04/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., poi fallita, era attinta da avviso diaccertamento in data 20 ottobre 2010, con ripresa a tassazione del maggiorNumero registro generale 25937/2017Numero sezionale 2561/2026Numero di raccolta generale 7010/2026Data pubblicazione 24/03/2026reddito sull’anno di imposta 2005 per costi dedotti su operazioni ritenuteinesistenti, intercorso con le [OSCURATO:PERSONA], Paese a fiscalitàprivilegiata, inserito in “[OSCURATO:PERSONA]”.I gradi di merito erano favorevoli alla parte contribuente, dondel’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione, agitando due motivi, mentrela parte contribuente è rimasta intimata.Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,dott. [OSCURATO:PERSONA] di Mauro, ha depositato requisitoria scritta in forma dimemoria, chiedendo l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEVengono proposti due motivi di ricorso.1.

Con il primo motivo si prospetta censura in parametro all’art. 360,primo comma, n. 4 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 36,secondo comma, n. 4 del d.lgs. n. 546/1992, lamentando motivazioneapparente della sentenza per non aver preso posizione sui capi di domanda,impossibilità a ricostruire l’argomentazione che ha condotto al rigettodell’appello.1.1.

Il motivo è fondato ed assorbente.Nella scarna motivazione, contenuta nel solo quarto paragrafo delmezzo foglio in cui si compendiano tanto la ricostruzione in fatto quanto leragioni in diritto, si fa riferimento ad una correzione di bilancio effettuatadalla contribuente che fa venir meno le rispondenze contributive.

Dopo averaffermato che la parte pubblica non ha dimostrato la fittizietà delleoperazioni che vengono riconosciute effettuate in Paese “[OSCURATO:PERSONA]”, sirichiamano genericamente “elementi documentali esibiti dal contribuente”,non ulteriormente precisati, da cui desumere non trattarsi di operazioniinesistenti, per concludere che i mercati di quei Paesi hanno spessoconnotazioni particolari.1.2.

Deve premettersi che è ormai principio consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass.

VI-Numero registro generale 25937/2017Numero sezionale 2561/2026Numero di raccolta generale 7010/2026Data pubblicazione 24/03/20265, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione dellasentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementida cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senzaun'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo,impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suoragionamento.

In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d."minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite diquesta Corte (Cass.

S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass.

VI - 5, n.5209/2018).

In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass.Sez.

L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenutoche la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.,ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione sifonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi inargomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n.24313/2018).Peraltro, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale chesi tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile2014 n. 8053).Tale è la sentenza in scrutinio, donde il primo motivo è fondato edassorbente.2.

La fondatezza del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo,teso a criticare la violazione di legge, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.,in ordine all’art. 109 d.P.R. n. 917/1986, sulla deducibilità dei costi.Numero registro generale 25937/2017Numero sezionale 2561/2026Numero di raccolta generale 7010/2026Data pubblicazione 24/03/20263.

In definitiva il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal primo motivo,assorbito il secondo, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice dimerito perché svolga gli accertamenti in conformità ai principi sopra indicati.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte digiustizia tributaria del Lazio, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/03/2026.Il PresidenteRoberta CrucittiP.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte digiustizia tributaria del Lazio, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/03/2026.Il PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25937/2017 R.G. proposto da:Agenzia delle entrate, in persona del Direttore  pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma,alla via dei Portoghesi n. 12,-ricorrente-contro-intimato-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.2015/2017 depositata il 10/04/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., poi fallita, era attinta da avviso diaccertamento in data 20 ottobre 2010, con ripresa a tassazione del maggiorNumero registro generale 25937/2017Numero sezionale 2561/2026Numero di raccolta generale 7010/2026Data pubblicazione 24/03/2026reddito sull’anno di imposta 2005 per costi dedotti su operazioni ritenuteinesistenti, intercorso con le [OSCURATO:PERSONA], Paese a fiscalitàprivilegiata, inserito in “[OSCURATO:PERSONA]”.I gradi di merito erano favorevoli alla parte contribuente, dondel’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione, agitando due motivi, mentrela parte contribuente è rimasta intimata.Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,dott. [OSCURATO:PERSONA] di Mauro, ha depositato requisitoria scritta in forma dimemoria, chiedendo l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEVengono proposti due motivi di ricorso.1. Con il primo motivo si prospetta censura in parametro all’art. 360,primo comma, n. 4 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 36,secondo comma, n. 4 del d.lgs. n. 546/1992, lamentando motivazioneapparente della sentenza per non aver preso posizione sui capi di domanda,impossibilità a ricostruire l’argomentazione che ha condotto al rigettodell’appello.1.1. Il motivo è fondato ed assorbente.Nella scarna motivazione, contenuta nel solo quarto paragrafo delmezzo foglio in cui si compendiano tanto la ricostruzione in fatto quanto leragioni in diritto, si fa riferimento ad una correzione di bilancio effettuatadalla contribuente che fa venir meno le rispondenze contributive. Dopo averaffermato che la parte pubblica non ha dimostrato la fittizietà delleoperazioni che vengono riconosciute effettuate in Paese “[OSCURATO:PERSONA]”, sirichiamano genericamente “elementi documentali esibiti dal contribuente”,non ulteriormente precisati, da cui desumere non trattarsi di operazioniinesistenti, per concludere che i mercati di quei Paesi hanno spessoconnotazioni particolari.1.2. Deve premettersi che è ormai principio consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI-Numero registro generale 25937/2017Numero sezionale 2561/2026Numero di raccolta generale 7010/2026Data pubblicazione 24/03/20265, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione dellasentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementida cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senzaun'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo,impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suoragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d."minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite diquesta Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n.5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass.Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenutoche la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.,ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione sifonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi inargomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n.24313/2018).Peraltro, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale chesi tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile2014 n. 8053).Tale è la sentenza in scrutinio, donde il primo motivo è fondato edassorbente.2. La fondatezza del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo,teso a criticare la violazione di legge, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.,in ordine all’art. 109 d.P.R. n. 917/1986, sulla deducibilità dei costi.Numero registro generale 25937/2017Numero sezionale 2561/2026Numero di raccolta generale 7010/2026Data pubblicazione 24/03/20263. In definitiva il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal primo motivo,assorbito il secondo, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice dimerito perché svolga gli accertamenti in conformità ai principi sopra indicati.Numero registro generale 25937/2017Numero sezionale 2561/2026Numero di raccolta generale 7010/2026Data pubblicazione 24/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:*IRPEG IRESRoberta [OSCURATO:PERSONA] PresidenteACCERTAMENTOAndreina [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCMaria [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGianluca [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMarcello [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25937/2017 R.G. proposto da:Agenzia delle entrate, in persona del Direttore  pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma,alla via dei Portoghesi n. 12,-ricorrente-contro-intimato-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.2015/2017 depositata il 10/04/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., poi fallita, era attinta da avviso diaccertamento in data 20 ottobre 2010, con ripresa a tassazione del maggiorNumero registro generale 25937/2017Numero sezionale 2561/2026Numero di raccolta generale 7010/2026Data pubblicazione 24/03/2026reddito sull’anno di imposta 2005 per costi dedotti su operazioni ritenuteinesistenti, intercorso con le [OSCURATO:PERSONA], Paese a fiscalitàprivilegiata, inserito in “[OSCURATO:PERSONA]”.I gradi di merito erano favorevoli alla parte contribuente, dondel’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione, agitando due motivi, mentrela parte contribuente è rimasta intimata.Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,dott. [OSCURATO:PERSONA] di Mauro, ha depositato requisitoria scritta in forma dimemoria, chiedendo l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEVengono proposti due motivi di ricorso.1. Con il primo motivo si prospetta censura in parametro all’art. 360,primo comma, n. 4 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 36,secondo comma, n. 4 del d.lgs. n. 546/1992, lamentando motivazioneapparente della sentenza per non aver preso posizione sui capi di domanda,impossibilità a ricostruire l’argomentazione che ha condotto al rigettodell’appello.1.1. Il motivo è fondato ed assorbente.Nella scarna motivazione, contenuta nel solo quarto paragrafo delmezzo foglio in cui si compendiano tanto la ricostruzione in fatto quanto leragioni in diritto, si fa riferimento ad una correzione di bilancio effettuatadalla contribuente che fa venir meno le rispondenze contributive. Dopo averaffermato che la parte pubblica non ha dimostrato la fittizietà delleoperazioni che vengono riconosciute effettuate in Paese “[OSCURATO:PERSONA]”, sirichiamano genericamente “elementi documentali esibiti dal contribuente”,non ulteriormente precisati, da cui desumere non trattarsi di operazioniinesistenti, per concludere che i mercati di quei Paesi hanno spessoconnotazioni particolari.1.2. Deve premettersi che è ormai principio consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI-Numero registro generale 25937/2017Numero sezionale 2561/2026Numero di raccolta generale 7010/2026Data pubblicazione 24/03/20265, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione dellasentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementida cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senzaun'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo,impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suoragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d."minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite diquesta Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n.5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass.Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenutoche la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.,ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione sifonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi inargomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n.24313/2018).Peraltro, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale chesi tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile2014 n. 8053).Tale è la sentenza in scrutinio, donde il primo motivo è fondato edassorbente.2. La fondatezza del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo,teso a criticare la violazione di legge, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.,in ordine all’art. 109 d.P.R. n. 917/1986, sulla deducibilità dei costi.Numero registro generale 25937/2017Numero sezionale 2561/2026Numero di raccolta generale 7010/2026Data pubblicazione 24/03/20263. In definitiva il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal primo motivo,assorbito il secondo, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice dimerito perché svolga gli accertamenti in conformità ai principi sopra indicati. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte digiustizia tributaria del Lazio, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/03/2026.Il PresidenteRoberta CrucittiP.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte digiustizia tributaria del Lazio, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/03/2026.Il PresidenteRoberta Crucitti
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