CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2025
Cassazione n. 27304/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato di acqua potabile; - che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente, è indeducibile in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), con i quali il ricorrente non si confronta e che danno ampiamente conto dell’inutilità di un accertamento peritale avente per oggetto il periodo nel quale sarebbe stata sottratta l’acqua; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 09/07/2025 Il Consigliere es