CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32925/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello lo ha condannato alla pena di mesi 6 di reclusione, per il reato di cui all'art. 4 co. 1 e 4 bis L. 401/1989, per aver, in qualità di titolare del circolo privato, svolto un'attività organizzata al fine di accettare o raccogliere scommesse sportive, pur essendo privo dell'autorizzazione. Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine al difetto di correlazione tra accusa e sentenza e in ordine alla penale responsabilità. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in ordine alla mancata valutazione dei motivi di gravame formulato con l'atto di appello. Il ricorso è inammissibile. È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019 - dep. 24/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27697001). Quanto alla prima doglianza, i lineamenti fattuali della condotta sono chiaramente scolpiti nell'imputazione, ragion per cui l'imputato è stato senz'altro posto in condizioni di rendersi ampiamente conto della sostanza dell'addebito mossogli e di elaborare ogni più opportuna strategia difensiva. Nel caso di specie, si osserva che la Corte territoriale ha fornito un'adeguata risposta alle censure formulate con l'atto di appello, evidenziando che, sebbene l'imputato non svolgesse personalmente l'attività di raccolta delle scommesse su eventi virtuali o simulati, egli disponeva delle apparecchiature necessarie all'espletamento delle operazioni telematiche funzionali alla raccolta delle stesse, evidenziando il rinvenimento di 43 ricevute da gioco, all'interno del circolo gestito dall'imputato. Parimenti immune da censure risulta la motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale ha infatti valorizzato il rinvenimento di 43 ricevute attestanti la raccolta di scommesse in denaro, ritenendo tale dato dimostrativo dell'esercizio dell'attività in modo stabile e organizzato. Ha, inoltre, evidenziato come il locale fosse dotato di tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività, in collegamento con un bookmaker estero privo della prescritta concessione. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha escluso la sussistenza di elementi favorevoli al loro riconoscimento, valorizzando, in particolare, i numerosi precedenti penali dell'imputato per reati in materia di stupefacenti e per evasione, ritenuti sintomatici di una significativa capacità a delinquere e, pertanto, ostativi a un giudizio prognostico favorevole alla concessione del beneficio richiesto. 1Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M