Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 10840/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

le dello Stato:– controricorrente–avversola sentenza n. 1598/2018, pronunciata in data 27/3/2018 dallaCommissione Tributaria Regionale della Lombardia e depositata il10/4/2018;Numero registro generale 33281/2018Numero sezionale 3036/2026Numero di raccolta generale 10840/2026Data pubblicazione 23/04/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:1.

A seguito di processo verbale di constatazione redatto dallaGuardia di Finanza - [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], l’Agenzia delle entrate emetteva l’avviso di accertamenton.T9F03A100999/2012, relativo al periodo d’imposta 1/7/2006-30/6/2007, con la ripresa a tassazione di euro 1.306.775,00 perl’indeducibilità dei costi sostenuti nei confronti di soggetti residenti inPaesi a fiscalità privilegiata, ai sensi dell’art.110, comma 10, del t.u.i.r.,e di euro 136.601,39 per l’indeducibilità di costi sostenuti a titolo dipenalità per la ritardata consegna di merci ad un cliente ai sensidell’art. 109, comma 5, t.u.i.r.; emetteva altresì l’avviso diaccertamento n.T9F03A101008/2012, relativo al periodo d’imposta1/7/2007-30/6/2008 con un unico rilievo per euro 73.527,70 ai sensidell’art. 109, comma 5, t.u.i.r. relativo all’indeducibilità dei costi a titolodi penale per la ritardata consegna di merci al medesimo cliente.2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva i ricorsi delcontribuente annullando integralmente gli avvisi di accertamento.3. [OSCURATO:PERSONA] confermava la sentenza diprimo grado con riferimento alla riconosciuta deducibilità dei costisostenuti per operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalitàprivilegiata, mentre riformava la sentenza di primo grado ritenendoindeducibili i costi per la penale da ritardata consegna della merce,rilevando che la società iraniana Tuga emittente le fatture contestatenon era parte del rapporto tra la società verificata e la società [OSCURATO:SOCIETA]. nell’ambito del quale quest’ultima acquistava le forniture ericeveva le fatture provvedendo al pagamento del prezzo.

Le fatturericevute dalla società Tuga non venivano ritenute deducibili poiché iNumero registro generale 33281/2018Numero sezionale 3036/2026Numero di raccolta generale 10840/2026Data pubblicazione 23/04/2026costi non trovavano correlazione con i ricavi e non vi erano stateoperazioni commerciali fatturate con detta società dalle quali potevaessere scaturito un ritardo con conseguente danno risarcibile.4.

La società contribuente ricorre per cassazione articolando ununico motivo di censura.

L’Agenzia deposita controricorso.5.

La ricorrente in data 26 marzo 2026 ha depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso la società contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione dilegge e/o la falsa applicazione dell’art. 109, comma 5, del d.P.R.917/1986, per aver la [OSCURATO:PERSONA] applicatoerroneamente il principio di inerenza in relazione ai ricavi conseguiti edalla parte contrattuale e non piuttosto rispetto all’attività svolta dallasocietà.2.

Il motivo è fondato.2.1.

La Corte ha ripetutamente affermato che, ai sensi dell’art. 109del d.P.R. n. 917/1986, la deducibilità di costi e oneri dalla baseimponibile richiede la loro inerenza all'attività di impresa, da intendersicome necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attivitàimprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sferaestranea a essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione intermini di utilità - anche solo potenziale e indiretta - secondo unavalutazione qualitativa e non quantitativa, la cui prova, a fronte dicontestazioni dell'Amministrazione finanziaria, è a carico delcontribuente, dovendo egli provare e documentare l'imponibilematurato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fattigiustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione quale attodi impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricaviNumero registro generale 33281/2018Numero sezionale 3036/2026Numero di raccolta generale 10840/2026Data pubblicazione 23/04/2026in sé (Cass. sez. 5, 16/3/2022, n. 8646, Cass. 1/6/2023, n. 15530,Cass., 11/472024, n. 9910, Cass. 13/2/2025, n. 3750, Cass.18/1/2025, n. 1239, Cass. 22/3/2026, n. 6874).Il principio di inerenza, infatti, si ricava dalla nozione di redditod'impresa, e non dall'art. 109, comma 5, del medesimo d.P.R.917/1986, riguardante il diverso principio della correlazione tra costideducibili e ricavi tassabili (Cass. 11/01/2018, n. 450) ed è espressionedella necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'impresa,anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo icosti che si collocano in una sfera ad essa estranea (Cass. 30030 del21/11/2018; Cass. n. 27786 del 31/10/2018; Cass. n. 13882 del31/05/2018; Cass. n. 450/2018; Cass.18904/2018).Lo stesso si traduce in un giudizio di carattere qualitativo, cheprescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico (o di vantaggioeconomico) ovvero quantitativo (Cass. n. 27786 del 2018, cit.; Cass.n. 22938 del 26/09/2018; Cass. n. 18904 del 2018, cit.), sicché «ilcosto attiene o non attiene all'attività d'impresa a prescindere dalla suaentità» (così espressamente, in motivazione, Cass. n. 18904 del 2018,cit.).

Peraltro, secondo il medesimo orientamento (in motivazioneCass. n. 18904 del 2018), il giudizio quantitativo o di congruità non èdel tutto irrilevante, collocandosi, invece, su un diverso piano logico estrutturale rispetto al giudizio di inerenza (cfr. Cass. 27786 del 2018,cit.).

Quest’ultimo implica che la prova debba investire i fatti costitutividel costo, sicché, per quanto riguarda il contribuente, egli è tenuto aprovare (e documentare) l'imponibile maturato e, dunque, l'esistenzae la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concretadestinazione alla produzione, ovvero che esso è in realtà un attod'impresa perché in correlazione con l'attività d'impresa; prova che ètanto più difficoltosa quanto più complessa, atipica e originale èl’operazione posta in essere.

A sua volta, l’Amministrazione finanziaria,Numero registro generale 33281/2018Numero sezionale 3036/2026Numero di raccolta generale 10840/2026Data pubblicazione 23/04/2026ove ritenga gli elementi dedotti dal contribuente mancanti, insufficientiod inadeguati, ovvero riscontri ulteriori circostanze di fatto tali dainficiare la validità e/o la rilevanza di quelli allegati a fondamentodell'imputazione del costo alla determinazione del reddito, puòcontestare la valutazione di inerenza.

Ciò si traduce: a) in tema diimposte dirette, nella possibilità che l’Amministrazione finanziaria, nelnegare l'inerenza di un costo, contesti anche l'incongruità el'antieconomicità della spesa, che assumono rilievo, sul pianoprobatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza pur nonidentificandosi in essa (cfr. Cass. n. 13588 del 30/05/2018); b) in temadi IVA, nella possibilità per l’Amministrazione finanziaria di dimostrarela macroscopica antieconomicità del costo, rilevando questa qualeindizio dell'assenza di connessione tra costo e l'attività d'impresa.2.2. [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto correttaapplicazione dei principi sopra enucleati, poiché, senza considerarel’esistenza di un accordo quadro stipulato in data 26 febbraio 2004, divalidità quadriennale poi rinnovata, tra la società verificata e la societàiraniana Tuga, nel quale le parti definivano le linee guida delle lorofuture relazioni commerciali e nel quale la società [OSCURATO:SOCIETA]svolgeva un ruolo di mandatario senza rappresentanza, comeevidenziato in ricorso, ha affermato che la società Tuga non è mai statacliente della società verificata, che le forniture erano acquistatedirettamente dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., e che le fatture ricevutedalla società Tuga non sono deducibili in quanto i costi non trovanocorrelazione con i ricavi e non ci sono state operazioni commercialifatturate con la società iraniana.

In tal modo non ha esaminatol’inerenza dei costi in relazione all’attività di impresa, nel senso divalutarne la loro riferibilità all’esercizio imprenditoriale della società aifini della deducibilità, spostando l’attenzione sui ricavi, senza verificareNumero registro generale 33281/2018Numero sezionale 3036/2026Numero di raccolta generale 10840/2026Data pubblicazione 23/04/2026in concreto le operazioni commerciali così come compiute in virtù deipregressi accordi conclusi tra le parti.2.3.

La sentenza va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia perché procedaa nuovo giudizio ed alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità, accertando l’inerenza dei costi in relazione all’attività diimpresa anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura,escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea,secondo un giudizio qualitativo più che quantitativo o utilitaristico,valutando in concreto i rapporti intercorsi tra le parti anche alla lucedell’accordo quadro menzionato in atti.La Corte di cassazione, P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 9 aprile 2026Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le dello Stato:– controricorrente–avversola sentenza n. 1598/2018, pronunciata in data 27/3/2018 dallaCommissione Tributaria Regionale della Lombardia e depositata il10/4/2018;Numero registro generale 33281/2018Numero sezionale 3036/2026Numero di raccolta generale 10840/2026Data pubblicazione 23/04/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:1. A seguito di processo verbale di constatazione redatto dallaGuardia di Finanza - [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], l’Agenzia delle entrate emetteva l’avviso di accertamenton.T9F03A100999/2012, relativo al periodo d’imposta 1/7/2006-30/6/2007, con la ripresa a tassazione di euro 1.306.775,00 perl’indeducibilità dei costi sostenuti nei confronti di soggetti residenti inPaesi a fiscalità privilegiata, ai sensi dell’art.110, comma 10, del t.u.i.r.,e di euro 136.601,39 per l’indeducibilità di costi sostenuti a titolo dipenalità per la ritardata consegna di merci ad un cliente ai sensidell’art. 109, comma 5, t.u.i.r.; emetteva altresì l’avviso diaccertamento n.T9F03A101008/2012, relativo al periodo d’imposta1/7/2007-30/6/2008 con un unico rilievo per euro 73.527,70 ai sensidell’art. 109, comma 5, t.u.i.r. relativo all’indeducibilità dei costi a titolodi penale per la ritardata consegna di merci al medesimo cliente.2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva i ricorsi delcontribuente annullando integralmente gli avvisi di accertamento.3. [OSCURATO:PERSONA] confermava la sentenza diprimo grado con riferimento alla riconosciuta deducibilità dei costisostenuti per operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalitàprivilegiata, mentre riformava la sentenza di primo grado ritenendoindeducibili i costi per la penale da ritardata consegna della merce,rilevando che la società iraniana Tuga emittente le fatture contestatenon era parte del rapporto tra la società verificata e la società [OSCURATO:SOCIETA]. nell’ambito del quale quest’ultima acquistava le forniture ericeveva le fatture provvedendo al pagamento del prezzo. Le fatturericevute dalla società Tuga non venivano ritenute deducibili poiché iNumero registro generale 33281/2018Numero sezionale 3036/2026Numero di raccolta generale 10840/2026Data pubblicazione 23/04/2026costi non trovavano correlazione con i ricavi e non vi erano stateoperazioni commerciali fatturate con detta società dalle quali potevaessere scaturito un ritardo con conseguente danno risarcibile.4. La società contribuente ricorre per cassazione articolando ununico motivo di censura. L’Agenzia deposita controricorso.5. La ricorrente in data 26 marzo 2026 ha depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso la società contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione dilegge e/o la falsa applicazione dell’art. 109, comma 5, del d.P.R.917/1986, per aver la [OSCURATO:PERSONA] applicatoerroneamente il principio di inerenza in relazione ai ricavi conseguiti edalla parte contrattuale e non piuttosto rispetto all’attività svolta dallasocietà.2. Il motivo è fondato.2.1. La Corte ha ripetutamente affermato che, ai sensi dell’art. 109del d.P.R. n. 917/1986, la deducibilità di costi e oneri dalla baseimponibile richiede la loro inerenza all'attività di impresa, da intendersicome necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attivitàimprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sferaestranea a essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione intermini di utilità - anche solo potenziale e indiretta - secondo unavalutazione qualitativa e non quantitativa, la cui prova, a fronte dicontestazioni dell'Amministrazione finanziaria, è a carico delcontribuente, dovendo egli provare e documentare l'imponibilematurato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fattigiustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione quale attodi impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricaviNumero registro generale 33281/2018Numero sezionale 3036/2026Numero di raccolta generale 10840/2026Data pubblicazione 23/04/2026in sé (Cass. sez. 5, 16/3/2022, n. 8646, Cass. 1/6/2023, n. 15530,Cass., 11/472024, n. 9910, Cass. 13/2/2025, n. 3750, Cass.18/1/2025, n. 1239, Cass. 22/3/2026, n. 6874).Il principio di inerenza, infatti, si ricava dalla nozione di redditod'impresa, e non dall'art. 109, comma 5, del medesimo d.P.R.917/1986, riguardante il diverso principio della correlazione tra costideducibili e ricavi tassabili (Cass. 11/01/2018, n. 450) ed è espressionedella necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'impresa,anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo icosti che si collocano in una sfera ad essa estranea (Cass. 30030 del21/11/2018; Cass. n. 27786 del 31/10/2018; Cass. n. 13882 del31/05/2018; Cass. n. 450/2018; Cass.18904/2018).Lo stesso si traduce in un giudizio di carattere qualitativo, cheprescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico (o di vantaggioeconomico) ovvero quantitativo (Cass. n. 27786 del 2018, cit.; Cass.n. 22938 del 26/09/2018; Cass. n. 18904 del 2018, cit.), sicché «ilcosto attiene o non attiene all'attività d'impresa a prescindere dalla suaentità» (così espressamente, in motivazione, Cass. n. 18904 del 2018,cit.). Peraltro, secondo il medesimo orientamento (in motivazioneCass. n. 18904 del 2018), il giudizio quantitativo o di congruità non èdel tutto irrilevante, collocandosi, invece, su un diverso piano logico estrutturale rispetto al giudizio di inerenza (cfr. Cass. 27786 del 2018,cit.). Quest’ultimo implica che la prova debba investire i fatti costitutividel costo, sicché, per quanto riguarda il contribuente, egli è tenuto aprovare (e documentare) l'imponibile maturato e, dunque, l'esistenzae la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concretadestinazione alla produzione, ovvero che esso è in realtà un attod'impresa perché in correlazione con l'attività d'impresa; prova che ètanto più difficoltosa quanto più complessa, atipica e originale èl’operazione posta in essere. A sua volta, l’Amministrazione finanziaria,Numero registro generale 33281/2018Numero sezionale 3036/2026Numero di raccolta generale 10840/2026Data pubblicazione 23/04/2026ove ritenga gli elementi dedotti dal contribuente mancanti, insufficientiod inadeguati, ovvero riscontri ulteriori circostanze di fatto tali dainficiare la validità e/o la rilevanza di quelli allegati a fondamentodell'imputazione del costo alla determinazione del reddito, puòcontestare la valutazione di inerenza. Ciò si traduce: a) in tema diimposte dirette, nella possibilità che l’Amministrazione finanziaria, nelnegare l'inerenza di un costo, contesti anche l'incongruità el'antieconomicità della spesa, che assumono rilievo, sul pianoprobatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza pur nonidentificandosi in essa (cfr. Cass. n. 13588 del 30/05/2018); b) in temadi IVA, nella possibilità per l’Amministrazione finanziaria di dimostrarela macroscopica antieconomicità del costo, rilevando questa qualeindizio dell'assenza di connessione tra costo e l'attività d'impresa.2.2. [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto correttaapplicazione dei principi sopra enucleati, poiché, senza considerarel’esistenza di un accordo quadro stipulato in data 26 febbraio 2004, divalidità quadriennale poi rinnovata, tra la società verificata e la societàiraniana Tuga, nel quale le parti definivano le linee guida delle lorofuture relazioni commerciali e nel quale la società [OSCURATO:SOCIETA]svolgeva un ruolo di mandatario senza rappresentanza, comeevidenziato in ricorso, ha affermato che la società Tuga non è mai statacliente della società verificata, che le forniture erano acquistatedirettamente dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., e che le fatture ricevutedalla società Tuga non sono deducibili in quanto i costi non trovanocorrelazione con i ricavi e non ci sono state operazioni commercialifatturate con la società iraniana. In tal modo non ha esaminatol’inerenza dei costi in relazione all’attività di impresa, nel senso divalutarne la loro riferibilità all’esercizio imprenditoriale della società aifini della deducibilità, spostando l’attenzione sui ricavi, senza verificareNumero registro generale 33281/2018Numero sezionale 3036/2026Numero di raccolta generale 10840/2026Data pubblicazione 23/04/2026in concreto le operazioni commerciali così come compiute in virtù deipregressi accordi conclusi tra le parti.2.3. La sentenza va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia perché procedaa nuovo giudizio ed alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità, accertando l’inerenza dei costi in relazione all’attività diimpresa anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura,escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea,secondo un giudizio qualitativo più che quantitativo o utilitaristico,valutando in concreto i rapporti intercorsi tra le parti anche alla lucedell’accordo quadro menzionato in atti.La Corte di cassazione, P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 9 aprile 2026Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10840/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris