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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 marzo 2024

Cassazione n. 14512/2024

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 29344/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del procuratore speciale , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] D’AZEGLIO 45 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché Adunanzadel 24 aprile 2024 – R.G. n. 29344/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - e LIALANDI, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quest’ultimo in proprio e tutti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]-BINDI;[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimati - avverso la sentenza n. 833/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/4/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 23/04/2021, la Corte d’appello di Firenze, trale restanti statuizioni, per quel che ancora rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato il condominio di [OSCURATO:PERSONA]Azeglio 45 in Firenze, alla rimozione delle antenne e degli impianti posizionati sulla porzione di lastrico solare condominiale originariamente in esecuzione di un contratto di locazione concluso dall’amministratore del condominio, LucianoBandinelli, con [OSCURATO:SOCIETA]. (successivamente [OSCURATO:SOCIETA]., di seguito [OSCURATO:SOCIETA]. e quindi [OSCURATO:SOCIETA].); contratto Adunanzadel 24 aprile 2024 – R.G. n. 29344/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dichiarato inefficace dallo stesso giudice di primo grado siccome concluso dall’amministratore in assenza di una valida investitura da partedell’assemblea condominiale; afondamento della decisione assunta, con riguardo al rapporto tra i condomini originari attori ([OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]) e il condominio convenuto, la corte territoriale ha rilevatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva escluso la possibilità di pronunciare la cessazione della materia del contendere in ragione della successiva conclusione di un validocontratto di locazione di analogo contenuto tra il condominio e laGalata s.p.a., atteso il persistente interesse degli attori a conseguire un titolo esecutivo a tutela del proprio diritto alla liberazione della superficie condominiale, salva l’eventuale risoluzione di possibili ulterioricontroversie in sede esecutiva; ciòpremesso, ribadita la legittimazione passiva del condominio a resistere alla domanda originariamente proposta dai condomini, il giudice d’appello ha confermato la decisione del primo giudice nella partein cui, da un lato, aveva escluso l’intervenuta ratifica, da parte dell’assemblea condominiale, della volontà contrattuale manifestata dall’amministratore con la conclusione dell’originario contratto di locazionecon la [OSCURATO:SOCIETA]. e, dall’altro, aveva negato la limitazione dell’accertamentodell’inefficacia del contratto alla sola determinazione delladurata ultra novennale del rapporto; avverso la sentenza d’appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; il condominio di [OSCURATO:PERSONA]Azeglio 45 in Firenze resiste con controricorso,proponendo, a sua volta, ricorso incidentale sulla base diquattro motivi d’impugnazione;Adunanzadel 24 aprile 2024 – R.G. n. 29344/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, resistono con distinti controricorsi;in particolare, la società da ultimo indicata ha depositato duediversi controricorsi, uno in re l azione al ricorso principale e l’altro in relazione al ricorso incidentale , aderendo a tali ricorsi ( e, precisamente,per qu a nto di ragion e a quello proposto dal Condominio ein toto all’altro) ; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di LucianoBandinelli e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non hanno svolto difese in questa sede; con atto in data 30/10/2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo in proprio ed entrambi quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]Bindie di [OSCURATO:PERSONA] (nelle more deceduto), hanno dichiarato dirinunciare all’atto di costituzione in giudizio; conatto depositato in data 5/03/2024, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha dichiarato di rinunciare al proprio ricorso e [OSCURATO:PERSONA] e SelvaggiaSanturro [OSCURATO:PERSONA] hanno aderito alla rinuncia; con atto depositato in data 21/03/2024, il condominio di [OSCURATO:PERSONA]Azeglio 45 in Firenze ha dichiarato di rinunciare al proprio ricorso incidentale e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoaderito alla rinuncia; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositatomemoria; consideratoche, dev’esseredichiarata l’estinzione del giudizio; infatti, con due distinte dichiarazioni regolarmente pervenute pressola Corte di cassazione (in epoca anteriore all’odierna camera di consiglio) la società ricorrente principale e il Condominio ricorrente incidentalehanno depositato in Cancelleria due atti di rinuncia ai due ricorsi,debitamente sottoscritti dai rinuncianti e altresì sottoscritti, per Adunanzadel 24 aprile 2024 – R.G. n. 29344/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri accettazione, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; sitratta di due rituali dichiarazioni di rinuncia, siccome conformi allecondizioni poste dall'art. 390 c.p.c., come tali idonei a determinare l’effettodell’estinzione del giudizio; le spese relative al presente giudizio di legittimità vanno compensatetra tutte le parti; P.Q.M. dichiaral’estinzione del giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 29344/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del procuratore speciale , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] D’AZEGLIO 45 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché Adunanzadel 24 aprile 2024 – R.G. n. 29344/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - e LIALANDI, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quest’ultimo in proprio e tutti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]-BINDI;[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimati - avverso la sentenza n. 833/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/4/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 23/04/2021, la Corte d’appello di Firenze, trale restanti statuizioni, per quel che ancora rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato il condominio di [OSCURATO:PERSONA]Azeglio 45 in Firenze, alla rimozione delle antenne e degli impianti posizionati sulla porzione di lastrico solare condominiale originariamente in esecuzione di un contratto di locazione concluso dall’amministratore del condominio, LucianoBandinelli, con [OSCURATO:SOCIETA]. (successivamente [OSCURATO:SOCIETA]., di seguito [OSCURATO:SOCIETA]. e quindi [OSCURATO:SOCIETA].); contratto Adunanzadel 24 aprile 2024 – R.G. n. 29344/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dichiarato inefficace dallo stesso giudice di primo grado siccome concluso dall’amministratore in assenza di una valida investitura da partedell’assemblea condominiale; afondamento della decisione assunta, con riguardo al rapporto tra i condomini originari attori ([OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]) e il condominio convenuto, la corte territoriale ha rilevatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva escluso la possibilità di pronunciare la cessazione della materia del contendere in ragione della successiva conclusione di un validocontratto di locazione di analogo contenuto tra il condominio e laGalata s.p.a., atteso il persistente interesse degli attori a conseguire un titolo esecutivo a tutela del proprio diritto alla liberazione della superficie condominiale, salva l’eventuale risoluzione di possibili ulterioricontroversie in sede esecutiva; ciòpremesso, ribadita la legittimazione passiva del condominio a resistere alla domanda originariamente proposta dai condomini, il giudice d’appello ha confermato la decisione del primo giudice nella partein cui, da un lato, aveva escluso l’intervenuta ratifica, da parte dell’assemblea condominiale, della volontà contrattuale manifestata dall’amministratore con la conclusione dell’originario contratto di locazionecon la [OSCURATO:SOCIETA]. e, dall’altro, aveva negato la limitazione dell’accertamentodell’inefficacia del contratto alla sola determinazione delladurata ultra novennale del rapporto; avverso la sentenza d’appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; il condominio di [OSCURATO:PERSONA]Azeglio 45 in Firenze resiste con controricorso,proponendo, a sua volta, ricorso incidentale sulla base diquattro motivi d’impugnazione;Adunanzadel 24 aprile 2024 – R.G. n. 29344/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, resistono con distinti controricorsi;in particolare, la società da ultimo indicata ha depositato duediversi controricorsi, uno in re l azione al ricorso principale e l’altro in relazione al ricorso incidentale , aderendo a tali ricorsi ( e, precisamente,per qu a nto di ragion e a quello proposto dal Condominio ein toto all’altro) ; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di LucianoBandinelli e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non hanno svolto difese in questa sede; con atto in data 30/10/2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo in proprio ed entrambi quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]Bindie di [OSCURATO:PERSONA] (nelle more deceduto), hanno dichiarato dirinunciare all’atto di costituzione in giudizio; conatto depositato in data 5/03/2024, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha dichiarato di rinunciare al proprio ricorso e [OSCURATO:PERSONA] e SelvaggiaSanturro [OSCURATO:PERSONA] hanno aderito alla rinuncia; con atto depositato in data 21/03/2024, il condominio di [OSCURATO:PERSONA]Azeglio 45 in Firenze ha dichiarato di rinunciare al proprio ricorso incidentale e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoaderito alla rinuncia; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositatomemoria; consideratoche, dev’esseredichiarata l’estinzione del giudizio; infatti, con due distinte dichiarazioni regolarmente pervenute pressola Corte di cassazione (in epoca anteriore all’odierna camera di consiglio) la società ricorrente principale e il Condominio ricorrente incidentalehanno depositato in Cancelleria due atti di rinuncia ai due ricorsi,debitamente sottoscritti dai rinuncianti e altresì sottoscritti, per Adunanzadel 24 aprile 2024 – R.G. n. 29344/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri accettazione, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; sitratta di due rituali dichiarazioni di rinuncia, siccome conformi allecondizioni poste dall'art. 390 c.p.c., come tali idonei a determinare l’effettodell’estinzione del giudizio; le spese relative al presente giudizio di legittimità vanno compensatetra tutte le parti; P.Q.M. dichiaral’estinzione del giudizio
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