Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 41821/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sent-ite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 17 novembre 2022 del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, che ha rigettato la richiesta di applicazione delle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà, con riferimento alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione alla quale era stato condannato.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 47 Ord. pen., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare le risultanze positive contenute nel fascicolo, tra le quali: l'opportunità lavorativa specificatamente allegata dalla difesa (a differenza di quanto rilevato nell'ordinanza impugnata); il percorso rieducativo svolto dal condannato tra i due periodi di carcerazione patiti, il lasso di tempo durante il quale lo stesso aveva svolto attività lavorativa; il fatto che il condannato aveva sempre svolto attività lavorativa, anche ai sensi dell'art. 21 Ord. pen.; l'accoglimento del beneficio della liberazione anticipata; la positiva relazione di sintesi depositata.

Il giudice di merito, inoltre, in violazione dell'art. 47, comma 3 -bis, Ord. pen. non avrebbe attivato i suoi poteri istruttori al fine di ottenere la relazione della Casa circondariale di Milano in ordine al comportamento serbato dal condannato nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 48, 50 Ord. pen., 125, 666, 678 cod. proc. pen. e 111 Cost., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe del tutto omesso di motivare la sua decisione di rigettare la richiesta di applicazione della misura alternativa della semilibertà. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per l'accoglimento del primo motivo, che ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate.

Sul punto, giova in diritto evidenziare che, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924).

Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza, pur avendo evidenziato l'avvio di un processo critico e di un percorso rieducativo, di una progettualità congrua e del condannato e del suo corretto comportamento carcerario, ha rigettato la richiesta, senza considerare che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che non configura una ragione ostativa all'accoglimento della misura alternativa alla detenzione richiesta la mancata ammissione degli addebiti; occorre, infatti, valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993).

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sent-ite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 17 novembre 2022 del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, che ha rigettato la richiesta di applicazione delle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà, con riferimento alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione alla quale era stato condannato. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 47 Ord. pen., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare le risultanze positive contenute nel fascicolo, tra le quali: l'opportunità lavorativa specificatamente allegata dalla difesa (a differenza di quanto rilevato nell'ordinanza impugnata); il percorso rieducativo svolto dal condannato tra i due periodi di carcerazione patiti, il lasso di tempo durante il quale lo stesso aveva svolto attività lavorativa; il fatto che il condannato aveva sempre svolto attività lavorativa, anche ai sensi dell'art. 21 Ord. pen.; l'accoglimento del beneficio della liberazione anticipata; la positiva relazione di sintesi depositata. Il giudice di merito, inoltre, in violazione dell'art. 47, comma 3 -bis, Ord. pen. non avrebbe attivato i suoi poteri istruttori al fine di ottenere la relazione della Casa circondariale di Milano in ordine al comportamento serbato dal condannato nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 48, 50 Ord. pen., 125, 666, 678 cod. proc. pen. e 111 Cost., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe del tutto omesso di motivare la sua decisione di rigettare la richiesta di applicazione della misura alternativa della semilibertà. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per l'accoglimento del primo motivo, che ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate. Sul punto, giova in diritto evidenziare che, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924). Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza, pur avendo evidenziato l'avvio di un processo critico e di un percorso rieducativo, di una progettualità congrua e del condannato e del suo corretto comportamento carcerario, ha rigettato la richiesta, senza considerare che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che non configura una ragione ostativa all'accoglimento della misura alternativa alla detenzione richiesta la mancata ammissione degli addebiti; occorre, infatti, valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993). 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveg
Sentenza Cassazione n. 41821/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris