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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 08165/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5128/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, sedente in Milano, conAvv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, sedente inModena, con avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente –Avverso la sentenza n. 2334/23 resa dalla Corte d’appello di Bologna,depositata in data 28 novembre 2023, notificata il 18 dicembre 2023.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Con atto di citazione la società I Paesi della Luce a r.l. (PDL) convenivanoin giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., esponendo di aver acquistato nel 2013 unterreno, con annesso fabbricato, sito nel Comune di Bari, onde costruireuna struttura alberghiera, essendo stata interessata alle agevolazioni,previste dal Regolamento POR Puglia del 30 settembre 2014 n.17.

InNumero registro generale 5128/2024Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 8165/2026Data pubblicazione 01/04/2026proposito la società aveva scelto, come soggetto finanziatore, [OSCURATO:PERSONA] Bancas.p.a., e tale istituto di credito, dopo avere inserito in data 23 settembre2016, per conto di essa società attrice, la richiesta formale diagevolazione, diretta alla Regione Puglia, tramite l’apposito portaletelematico, non aveva però concluso la pratica nel termine decadenzialeprevisto di sei mesi.

Infatti, solo il 7 luglio 2017, a termine scaduto, laBPER aveva provveduto ad inviare lettera con le relative condizioni per ladelibera della linea di credito.

Dunque, era stata pregiudicata la possibilità,prevista espressamente dalla legge regionale di sviluppo, di rivolgersi adaltro istituto bancario che prevedeva l’azzeramento del termine di seimesi.Chiedeva la società attrice, in conclusione, l’accertamento dellaresponsabilità della convenuta nella mancata concessione delleagevolazioni previste nel POR della Regione Puglia,Con la memoria di cui all’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., in viasubordinata, la società PDL chiedeva anche il risarcimento dei dannicostituiti dalla perdita di chance, da liquidarsi in via integrativa.Con sentenza n. 1742/2019, il Tribunale di Modena rigettava le domandeuna tappa della procedura di agevolazione, che doveva concludersi con unsoggettiva qualificabile come diritto all’agevolazione.Avverso tale sentenza interponeva appello, insistendo per l’accoglimentodelle proprie domande, la soccombente società, poi fusa perincorporazione nella [OSCURATO:SOCIETA]La Corte d’appello respingeva a sua volta il gravame, sull’essenzialeosservazione per cui avrebbe nella specie fatto difetto il presupposto per ilriconoscimento di perdita della chance, costituito dal vaglio positivo deirequisiti per accedere al regolamento da parte della società richiedente.Numero registro generale 5128/2024Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 8165/2026Data pubblicazione 01/04/2026Avverso la sentenza d’appello ricorre la [OSCURATO:SOCIETA]. con sette motivi,mentre [OSCURATO:PERSONA] resiste a mezzo di controricorso.Da ultimo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Col primo mezzo si denuncia “- Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 115 c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c., per pronuncia ultrapetita riguardante un fatto accertato dal Tribunale e non dedotto tra imotivi di gravame, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4”.La ricorrente ritiene che il giudice d’appello abbia pronunciato ultra petita,affermando che [OSCURATO:PERSONA] non aveva concesso il finanziamento, laddove lacircostanza era pacifica ed accertata dal Tribunale con statuizione nonoggetto di impugnazione.1.1.

Il motivo non è fondato.La Corte osserva che deve escludersi che risulti accertato senzacontestazioni ed in modo definitivo, da parte del Tribunale, che la Bancaavesse concesso il finanziamento.Invero il giudice d’appello ha accertato che l’avvenuta conclusione delletrattative era stata espressamente contestata dalla Banca (che fin dallacomparsa di costituzione in appello – cfr. pag. 8 della stessa – in effettiaffermava che nessun contratto era stato concluso), ed in effetti essendoquest’ultima risultata vittoriosa in primo grado, non era tenuta ad altroche a riproporre tale difesa.D’altro canto, lo stesso Tribunale aveva dato atto che, una volta deliberatoil mutuo, la richiesta di finanziamento era ancora soggetta a verifiche siada parte del soggetto finanziatore (la Banca) che dell’ente locale, il qualeultimo esercita facoltà di carattere discrezionale.Alla luce di quanto precede non si può ravvisare nella decisione d’appelloalcun vizio di ultrapetizione.Numero registro generale 5128/2024Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 8165/2026Data pubblicazione 01/04/20262.

Con il secondo motivo si deduce “Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 115 c.p.c., per errore di percezione del giudice del contenutooggettivo di una prova, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4”.Secondo la ricorrente la Corte territoriale avrebbe travisato il contenuto diun documento centrale costituito dalla comunicazione della delibera delfinanziamento, ritenendolo non tale ma manifestazione di una trattativa.2.1.

Il motivo è inammissibile.Per come proposto, esso pare addirittura predicare un errore revocatorio(errore di percezione circa un documento prodotto), che in tal casoavrebbe dovuto formare oggetto di apposito rimedio.In ogni caso, deve osservarsi che la ricorrente afferma come senza alcundubbio il finanziamento fosse da considerarsi ormai accordato dalla banca,come risulterebbe anche dalla sentenza di primo grado, mentre la Corte dimerito avrebbe letto la sopra ricordata comunicazione della delibera dellaBanca in senso contrario.Ma la ratio della decisione è tutt’altra, e prescinde dal valore diconcessione del finanziamento che avrebbe il documento.Infatti, la Corte territoriale riporta che la parte appellante (odiernaricorrente) ricollegava il diritto al risarcimento della perdita di “chance” –unica domanda che rimane coltivata in sede d’appello – al positivo vaglioda parte della banca circa la sussistenza, in capo ad essa PDL, dei requisitiper ottenere il finanziamento.Ebbene, la Corte felsinea esclude che tale vaglio sia avvenuto, e tanto nonperché la banca abbia o meno deliberato il finanziamento, o nonprincipalmente per questo, ma perché l’inoltro della domanda alla Regioneda parte dell’Istituto di credito, non è mai stato eseguito, e solo esso, inbase alla normativa speciale (artt. 12 e 38 del regolamento generale deiregimi di aiuto n. 17/14), avrebbe dimostrato l’avvenuta verifica deirequisiti e dunque l’esistenza stessa della “chance” che si assume lesa.Numero registro generale 5128/2024Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 8165/2026Data pubblicazione 01/04/2026Nella ratio della decisione impugnata, come del resto riscontrato da unamera lettura dell’art. 38 del regolamento citato, l’indefettibile presuppostoper la trasmissione della domanda alla Regione da parte della Banca,presupponeva un finanziamento perfezionato, e non uno rispetto al qualenon era stato ancora stipulato alcun contratto in attesa di tutta una seriedi condizioni indispensabili (fra cui l’ottenimento di fideiussioni e altregaranzie ed una perizia di stima).Il motivo, dunque, non si confronta con l’effettiva ratio decidendi,consistente nell’assenza di prova dell’elemento necessario al fine dellaconfigurabilità di una chance la cui perdita fosse risarcibile.3.

Col terzo mezzo si deduce “Violazione e/o falsa applicazione dell’art.112, c.p.c., per mancanza di presa di posizione del giudice rispetto ad unadomanda ritualmente formulata, in riferimento all’art. 360, co. 1, n. 4”.La ricorrente sostiene che la Corte si sarebbe sottratta all’onere diindagare se la mancata concessione del finanziamento fosse dipesa dallanegligenza della banca, e in proposito sostiene che le difese daquest’ultima avanzate, cioè l’oscuramento del codice pratica nel portale eper motivi addebitabili a PDL, sarebbero risultato indimostrati e comunquecontestati.3.1.

Ancora una volta, la parte ricorrente non coglie la ratio decidendi, invirtù della quale, sotto il presente profilo, incombeva alla parte chereclamava il danno da perdita di chance dimostrare che non si fosse inpresenza di una mera aspettativa di fatto.In altri termini, incombeva al danneggiato provare, nella specie, lasussistenza dei requisiti per ottenere il finanziamento, appunto qualpresupposto per poter affermare l’esistenza della “chance” che si ritienelesa.Prima, dunque, di esaminare se la mancata trasmissione della domandaavesse costituito una negligenza della banca – fermo restando quantoosservato a proposito del motivo precedente in ordine alla mancanza diNumero registro generale 5128/2024Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 8165/2026Data pubblicazione 01/04/2026numerosi documenti condizionanti il finanziamento - occorreva dimostrarel’esistenza dei requisiti per l’agevolazione.In proposito la parte ricorrente non formula alcuna censura, neppure inrelazione all’accertamento svolto dal giudice d’appello secondo cui gli unicielementi in tal senso erano stati dedotti tardivamente, e cioè in sede dicomparsa conclusionale d’appello; perciò, in una sede impropria e apreclusioni ormai maturate addirittura nel precedente grado di giudizio.4.

Col quarto motivo si deduce omesso esame di un fatto storico decisivo,consistente nel fatto che la Banca aveva compiuto un vaglio positivo delladomanda di agevolazioni.4.1.

Il motivo è assorbito dal rigetto dei precedenti.5.

Col quinto mezzo si deduce “Violazione e/o falsa applicazione degli artt.12 e 38 del Regolamento Generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17del 30 settembre 2014.La Corte territoriale avrebbe ritenuto che la Banca, prima di procedere alvaglio della richiesta di finanziamento, dovesse procedere a quello diconformità della domanda alle previsioni del predetto Regolamento.5.1.

Il motivo è infondato, perché la Corte territoriale ha invece conclusonel senso, come emerge dall’esame dei motivi precedenti, che l’entefinanziatore doveva procedere all’esame dei requisiti per ottenere leagevolazioni prima di trasmettere la domanda alla Regione, peraltro soloall’esito della concessione del finanziamento nei termini che si sono visti aproposito dei motivi precedenti.6.

Col sesto motivo si deduce motivazione omessa od apparente, inquanto la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di risarcimento deidanni da perdita di chance affermando semplicemente che la domandanon era stata inoltrata dalla Banca alla Regione, e da ciò derivava che nonera stato fatto un riscontro circa la sussistenza dei requisiti perl’agevolazione in capo alla PDL.

Inoltre, la Corte territoriale avrebberitenuto non raggiunta la prova che la Banca avesse compiuto il vaglioNumero registro generale 5128/2024Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 8165/2026Data pubblicazione 01/04/2026positivo della conformità della domanda di agevolazione, non potendo laprova stessa essere integrata dalla “mera prosecuzione delle trattative perla conclusione del contratto di mutuo”.6.1.

Il vizio di omessa od apparente motivazione si traduce in un vizio dinullità, che consiste in una sentenza incompleta perché assente dellaparte motivazionale, oppure con una motivazione parvente in quanto nonidonea a ricostruire l’”iter” logico seguito dal giudice, qui invececertamente ricostruibile nei seguenti termini: mancata trasmissione allaRegione, e quindi mancata verifica dei presupposti per l’agevolazione, inassenza della conclusione del contratto di finanziamento per le ragioni giàsopra articolate; assenza di prova dei requisiti di agevolazione da partedella ricorrente, in quanto gli elementi eventualmente rilevanti sono statiprodotti tardivamente.7.

Col settimo mezzo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c., in quanto per la ricorrente sarebbero presenti le condizioniper la compensazione delle spese di primo grado.7.1.

Il motivo è inammissibile, perché la parte confonde i differentipresupposti per la compensazione delle spese, in quanto prima invoca lareciprocità delle soccombenze (espressione del principio generale disoccombenza) in primo grado e poi denuncia la pronuncia d’appello pernon aver individuato ragioni gravi ed eccezionali, che invece costituisconoipotesi eccezionali di eventuale compensazione in deroga al principio dellasoccombenza.

Ciò ha determinato in capo alla ricorrente una noncomprensione della decisione sul punto, che negando la sussistenza digravi ed eccezionali ragioni di compensazione, è partita dal correttopresupposto dell’integrale soccombenza della ricorrente in primo grado.8.

Il ricorso dev’essere dunque respinto, con aggravio di spese in capo allaricorrente soccombente.Numero registro generale 5128/2024Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 8165/2026Data pubblicazione 01/04/2026Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare alcompetente ufficio di merito un ulteriore importo a titolo di contributounificato, se dovuto.

P.Q.MLa Corte respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 10.000, oltre alrimborso spese generali nella misura del 15 %, i.v.a. e c.p.a. se dovute,ed oltre ad € 200 per esborsi.Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare alcompetente ufficio di merito un ulteriore importo a titolo di contributounificato, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il12 febbraio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5128/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, sedente in Milano, conAvv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, sedente inModena, con avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente –Avverso la sentenza n. 2334/23 resa dalla Corte d’appello di Bologna,depositata in data 28 novembre 2023, notificata il 18 dicembre 2023.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Con atto di citazione la società I Paesi della Luce a r.l. (PDL) convenivanoin giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., esponendo di aver acquistato nel 2013 unterreno, con annesso fabbricato, sito nel Comune di Bari, onde costruireuna struttura alberghiera, essendo stata interessata alle agevolazioni,previste dal Regolamento POR Puglia del 30 settembre 2014 n.17. InNumero registro generale 5128/2024Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 8165/2026Data pubblicazione 01/04/2026proposito la società aveva scelto, come soggetto finanziatore, [OSCURATO:PERSONA] Bancas.p.a., e tale istituto di credito, dopo avere inserito in data 23 settembre2016, per conto di essa società attrice, la richiesta formale diagevolazione, diretta alla Regione Puglia, tramite l’apposito portaletelematico, non aveva però concluso la pratica nel termine decadenzialeprevisto di sei mesi. Infatti, solo il 7 luglio 2017, a termine scaduto, laBPER aveva provveduto ad inviare lettera con le relative condizioni per ladelibera della linea di credito. Dunque, era stata pregiudicata la possibilità,prevista espressamente dalla legge regionale di sviluppo, di rivolgersi adaltro istituto bancario che prevedeva l’azzeramento del termine di seimesi.Chiedeva la società attrice, in conclusione, l’accertamento dellaresponsabilità della convenuta nella mancata concessione delleagevolazioni previste nel POR della Regione Puglia,Con la memoria di cui all’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., in viasubordinata, la società PDL chiedeva anche il risarcimento dei dannicostituiti dalla perdita di chance, da liquidarsi in via integrativa.Con sentenza n. 1742/2019, il Tribunale di Modena rigettava le domandeuna tappa della procedura di agevolazione, che doveva concludersi con unsoggettiva qualificabile come diritto all’agevolazione.Avverso tale sentenza interponeva appello, insistendo per l’accoglimentodelle proprie domande, la soccombente società, poi fusa perincorporazione nella [OSCURATO:SOCIETA]La Corte d’appello respingeva a sua volta il gravame, sull’essenzialeosservazione per cui avrebbe nella specie fatto difetto il presupposto per ilriconoscimento di perdita della chance, costituito dal vaglio positivo deirequisiti per accedere al regolamento da parte della società richiedente.Numero registro generale 5128/2024Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 8165/2026Data pubblicazione 01/04/2026Avverso la sentenza d’appello ricorre la [OSCURATO:SOCIETA]. con sette motivi,mentre [OSCURATO:PERSONA] resiste a mezzo di controricorso.Da ultimo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo mezzo si denuncia “- Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 115 c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c., per pronuncia ultrapetita riguardante un fatto accertato dal Tribunale e non dedotto tra imotivi di gravame, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4”.La ricorrente ritiene che il giudice d’appello abbia pronunciato ultra petita,affermando che [OSCURATO:PERSONA] non aveva concesso il finanziamento, laddove lacircostanza era pacifica ed accertata dal Tribunale con statuizione nonoggetto di impugnazione.1.1. Il motivo non è fondato.La Corte osserva che deve escludersi che risulti accertato senzacontestazioni ed in modo definitivo, da parte del Tribunale, che la Bancaavesse concesso il finanziamento.Invero il giudice d’appello ha accertato che l’avvenuta conclusione delletrattative era stata espressamente contestata dalla Banca (che fin dallacomparsa di costituzione in appello – cfr. pag. 8 della stessa – in effettiaffermava che nessun contratto era stato concluso), ed in effetti essendoquest’ultima risultata vittoriosa in primo grado, non era tenuta ad altroche a riproporre tale difesa.D’altro canto, lo stesso Tribunale aveva dato atto che, una volta deliberatoil mutuo, la richiesta di finanziamento era ancora soggetta a verifiche siada parte del soggetto finanziatore (la Banca) che dell’ente locale, il qualeultimo esercita facoltà di carattere discrezionale.Alla luce di quanto precede non si può ravvisare nella decisione d’appelloalcun vizio di ultrapetizione.Numero registro generale 5128/2024Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 8165/2026Data pubblicazione 01/04/20262. Con il secondo motivo si deduce “Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 115 c.p.c., per errore di percezione del giudice del contenutooggettivo di una prova, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4”.Secondo la ricorrente la Corte territoriale avrebbe travisato il contenuto diun documento centrale costituito dalla comunicazione della delibera delfinanziamento, ritenendolo non tale ma manifestazione di una trattativa.2.1. Il motivo è inammissibile.Per come proposto, esso pare addirittura predicare un errore revocatorio(errore di percezione circa un documento prodotto), che in tal casoavrebbe dovuto formare oggetto di apposito rimedio.In ogni caso, deve osservarsi che la ricorrente afferma come senza alcundubbio il finanziamento fosse da considerarsi ormai accordato dalla banca,come risulterebbe anche dalla sentenza di primo grado, mentre la Corte dimerito avrebbe letto la sopra ricordata comunicazione della delibera dellaBanca in senso contrario.Ma la ratio della decisione è tutt’altra, e prescinde dal valore diconcessione del finanziamento che avrebbe il documento.Infatti, la Corte territoriale riporta che la parte appellante (odiernaricorrente) ricollegava il diritto al risarcimento della perdita di “chance” –unica domanda che rimane coltivata in sede d’appello – al positivo vaglioda parte della banca circa la sussistenza, in capo ad essa PDL, dei requisitiper ottenere il finanziamento.Ebbene, la Corte felsinea esclude che tale vaglio sia avvenuto, e tanto nonperché la banca abbia o meno deliberato il finanziamento, o nonprincipalmente per questo, ma perché l’inoltro della domanda alla Regioneda parte dell’Istituto di credito, non è mai stato eseguito, e solo esso, inbase alla normativa speciale (artt. 12 e 38 del regolamento generale deiregimi di aiuto n. 17/14), avrebbe dimostrato l’avvenuta verifica deirequisiti e dunque l’esistenza stessa della “chance” che si assume lesa.Numero registro generale 5128/2024Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 8165/2026Data pubblicazione 01/04/2026Nella ratio della decisione impugnata, come del resto riscontrato da unamera lettura dell’art. 38 del regolamento citato, l’indefettibile presuppostoper la trasmissione della domanda alla Regione da parte della Banca,presupponeva un finanziamento perfezionato, e non uno rispetto al qualenon era stato ancora stipulato alcun contratto in attesa di tutta una seriedi condizioni indispensabili (fra cui l’ottenimento di fideiussioni e altregaranzie ed una perizia di stima).Il motivo, dunque, non si confronta con l’effettiva ratio decidendi,consistente nell’assenza di prova dell’elemento necessario al fine dellaconfigurabilità di una chance la cui perdita fosse risarcibile.3. Col terzo mezzo si deduce “Violazione e/o falsa applicazione dell’art.112, c.p.c., per mancanza di presa di posizione del giudice rispetto ad unadomanda ritualmente formulata, in riferimento all’art. 360, co. 1, n. 4”.La ricorrente sostiene che la Corte si sarebbe sottratta all’onere diindagare se la mancata concessione del finanziamento fosse dipesa dallanegligenza della banca, e in proposito sostiene che le difese daquest’ultima avanzate, cioè l’oscuramento del codice pratica nel portale eper motivi addebitabili a PDL, sarebbero risultato indimostrati e comunquecontestati.3.1. Ancora una volta, la parte ricorrente non coglie la ratio decidendi, invirtù della quale, sotto il presente profilo, incombeva alla parte chereclamava il danno da perdita di chance dimostrare che non si fosse inpresenza di una mera aspettativa di fatto.In altri termini, incombeva al danneggiato provare, nella specie, lasussistenza dei requisiti per ottenere il finanziamento, appunto qualpresupposto per poter affermare l’esistenza della “chance” che si ritienelesa.Prima, dunque, di esaminare se la mancata trasmissione della domandaavesse costituito una negligenza della banca – fermo restando quantoosservato a proposito del motivo precedente in ordine alla mancanza diNumero registro generale 5128/2024Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 8165/2026Data pubblicazione 01/04/2026numerosi documenti condizionanti il finanziamento - occorreva dimostrarel’esistenza dei requisiti per l’agevolazione.In proposito la parte ricorrente non formula alcuna censura, neppure inrelazione all’accertamento svolto dal giudice d’appello secondo cui gli unicielementi in tal senso erano stati dedotti tardivamente, e cioè in sede dicomparsa conclusionale d’appello; perciò, in una sede impropria e apreclusioni ormai maturate addirittura nel precedente grado di giudizio.4. Col quarto motivo si deduce omesso esame di un fatto storico decisivo,consistente nel fatto che la Banca aveva compiuto un vaglio positivo delladomanda di agevolazioni.4.1. Il motivo è assorbito dal rigetto dei precedenti.5. Col quinto mezzo si deduce “Violazione e/o falsa applicazione degli artt.12 e 38 del Regolamento Generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17del 30 settembre 2014.La Corte territoriale avrebbe ritenuto che la Banca, prima di procedere alvaglio della richiesta di finanziamento, dovesse procedere a quello diconformità della domanda alle previsioni del predetto Regolamento.5.1. Il motivo è infondato, perché la Corte territoriale ha invece conclusonel senso, come emerge dall’esame dei motivi precedenti, che l’entefinanziatore doveva procedere all’esame dei requisiti per ottenere leagevolazioni prima di trasmettere la domanda alla Regione, peraltro soloall’esito della concessione del finanziamento nei termini che si sono visti aproposito dei motivi precedenti.6. Col sesto motivo si deduce motivazione omessa od apparente, inquanto la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di risarcimento deidanni da perdita di chance affermando semplicemente che la domandanon era stata inoltrata dalla Banca alla Regione, e da ciò derivava che nonera stato fatto un riscontro circa la sussistenza dei requisiti perl’agevolazione in capo alla PDL. Inoltre, la Corte territoriale avrebberitenuto non raggiunta la prova che la Banca avesse compiuto il vaglioNumero registro generale 5128/2024Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 8165/2026Data pubblicazione 01/04/2026positivo della conformità della domanda di agevolazione, non potendo laprova stessa essere integrata dalla “mera prosecuzione delle trattative perla conclusione del contratto di mutuo”.6.1. Il vizio di omessa od apparente motivazione si traduce in un vizio dinullità, che consiste in una sentenza incompleta perché assente dellaparte motivazionale, oppure con una motivazione parvente in quanto nonidonea a ricostruire l’”iter” logico seguito dal giudice, qui invececertamente ricostruibile nei seguenti termini: mancata trasmissione allaRegione, e quindi mancata verifica dei presupposti per l’agevolazione, inassenza della conclusione del contratto di finanziamento per le ragioni giàsopra articolate; assenza di prova dei requisiti di agevolazione da partedella ricorrente, in quanto gli elementi eventualmente rilevanti sono statiprodotti tardivamente.7. Col settimo mezzo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c., in quanto per la ricorrente sarebbero presenti le condizioniper la compensazione delle spese di primo grado.7.1. Il motivo è inammissibile, perché la parte confonde i differentipresupposti per la compensazione delle spese, in quanto prima invoca lareciprocità delle soccombenze (espressione del principio generale disoccombenza) in primo grado e poi denuncia la pronuncia d’appello pernon aver individuato ragioni gravi ed eccezionali, che invece costituisconoipotesi eccezionali di eventuale compensazione in deroga al principio dellasoccombenza. Ciò ha determinato in capo alla ricorrente una noncomprensione della decisione sul punto, che negando la sussistenza digravi ed eccezionali ragioni di compensazione, è partita dal correttopresupposto dell’integrale soccombenza della ricorrente in primo grado.8. Il ricorso dev’essere dunque respinto, con aggravio di spese in capo allaricorrente soccombente.Numero registro generale 5128/2024Numero sezionale 572/2026Numero di raccolta generale 8165/2026Data pubblicazione 01/04/2026Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare alcompetente ufficio di merito un ulteriore importo a titolo di contributounificato, se dovuto. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 10.000, oltre alrimborso spese generali nella misura del 15 %, i.v.a. e c.p.a. se dovute,ed oltre ad € 200 per esborsi.Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare alcompetente ufficio di merito un ulteriore importo a titolo di contributounificato, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il12 febbraio 2026.Il Presidente
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