CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34439/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6338/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, tutti domiciliati per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 72, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - Avverso la sentenza n. 2516/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 2 dicembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In accoglimento delle domande proposte dalla curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il Tribunale di Foggia dichiarò: (a) inefficace ex art. 64 I.fall. l'atto per notar Follieri del 19 novembre 2009 con cui la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva costituito vincolo di destinazione su alcuni immobili agli scopi perseguiti dalla Associazione volontaria guida sicura; (b) inefficace ex artt. 66 I.fall. e 2901 cod. civ. l'atto per notar Follieri del 22 gennaio 2010 con cui la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva conferito alla costituenda Fanno group s.r.l. il ramo d'azienda comprendente tutti i mobili e gli immobili di sua proprietà; (c) inefficace ex artt. 66 I.fall. e 2901 cod. civ. l'atto per notar Follieri del 27 gennaio 2010 con cui la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva ceduto a [OSCURATO:PERSONA], madre dei fratelli Dario e [OSCURATO:PERSONA], la quota (del 98%) di partecipazione al capitale sociale della Fanno group s.r.I.; (d) inefficace ex artt. 66 I.fall. e 2901 cod. civ. l'atto per notar Follieri del 12 febbraio 2010 con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano ceduto a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] la quota di partecipazione al capitale sociale della Fanno group s.r.I.. 2. La decisione in epigrafe indicata ha rigettato gli appelli interposti dalle parti soccombenti. 3. Ricorrono per cassazione uno actu l'Associazione volontaria guida sicura, la Fanno group s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. r.g. n. 63 2020 2 Cons. est f e Rossi [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo, rubricato «insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi della controversia (art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.) con violazione e falsa applicazione di norme di legge (artt. 115 e 116 cod. proc. civ.)» reca plurime censure. Parte ricorrente assume infatti che: (a) la motivazione della sentenza gravata, ritenendo «sussistere in re ipsa le ragioni a sostegno della domanda originaria della Curatela fallimentare» abbia comportato dispensa di quest'ultima dall'onere probatorio sulla stessa gravante; (b) sia erronea la valutazione di gratuità dell'atto di costituzione di vincolo di destinazione, poichè tale costituzione era correlata ad un corrispettivo economicamente apprezzabile; (c) in ordine all'atto di conferimento di ramo d'azienda, siano state erroneamente valutate esistenti tanto la scientia damni (desunta illegittimamente da meri elementi presuntivi) quanto l'eventus damni (ravvisato nella sostituzione nel patrimonio della titolarità di cespiti immobiliari con una quota di partecipazione al capitale di una società); (d) l'atto di cessione di quota di partecipazione a [OSCURATO:PERSONA] dovesse reputarsi a titolo oneroso, dacché era stabilito un prezzo che le acquisizioni istruttorie non consentivano di apprezzare simulato; (e) circa l'atto di cessione di partecipazione sociale dei coniugi Santangelo e Fanno, sia frutto di errata valutazione degli elementi istruttori l'affermata malafede dei soggetti cessionari. 2. È doveroso premettere che, nel caso di specie, l'articolazione di un singolo motivo in più profili di doglianza (con sovrapposizione di censure eterogenee, al tempo stesso relative ad asserite violazioni di legge e vizi della motivazione) non importa la inammissibilità del ricorso, consentendo la formulazione del motivo la chiara ed agevole individuazione delle censure prospettate, in concreto scindibili, e la loro r.g. n 0 3 Cons. es . [OSCURATO:PERSONA] separata disamina, negli stessi termini in cui sarebbe accaduto se le stesse fossero state svolte con motivi diversi, numerati singolarmente (sul tema, cfr. Cass. 09/12/2021, n. 36169; Cass. 23/10/2018, n. 26790; Cass. 17/03/2017, n. 7009). 3. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. 3.1. È inammissibile la censura - di cui sopra, sub (a) - laddove compie (e sollecita questa Corte ad) un sindacato sulla sufficienza del percorso argomentativo sviluppato nella sentenza impugnata, senza nemmeno adombrare alcuna delle anomalie motivazionali previste nell'angusto perimetro tracciato dall'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. come riformato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Sia sufficiente rammentare, al riguardo, che il vizio motivazionale dell'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» rilevante ai fini dell'impugnazione di legittimità, va inteso, sulla scorta dei canoni ermeneutici dettati dalle preleggi, come riduzione al minimo del sindacato di legittimità sulla motivazione, per cui denunciabile in cassazione è l'anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, e che si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (cfr., tra le tantissime, Cass., Sez. U, 22/09/2014, n. 19881 e a Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). 3.2. È del pari inammissibile la contestazione - sopra, sub (b) - circa la gratuità dell'atto di costituzione di vincolo di destinazione: essa si risolve nel richiedere un riesame di determinate circostanze fattuali (l'esistenza di un corrispettivo economicamente apprezzabile), attività r.g. n. 6 '/2i O 4 Cons. e [OSCURATO:PERSONA] del tutto estranea alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità (da ultimo, Cass. 01/06/2021, n. 15276). 3.3. Sono infondate le contestazioni concernenti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria. Sotto l'aspetto soggettivo, la prova della scientia damni ben può essere fornita mediante presunzioni (cfr. Cass. 18/06/2019, n. 16221; Cass. 30/12/2014, n. 27546). Dal punto di vista oggettivo, ad integrare l'eventus damni non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio del debitore, con l'effetto di rendere più incerto o difficile il soddisfacimento del credito (Cass. 19/07/2018, n. 19207; Cass. 12/12/2014, n. 26151; Cass. 09/02/2012, n. 1896): effetto di certo ascrivibile alla sostituzione della titolarità di cespiti immobiliari con una quota di partecipazione al capitale di una società, in considerazione (a tacer d'altro) della maggiore - e più rapida - variabilità del valore della partecipazione societaria rispetto a quello dei cespiti immobiliari. 3.4. Sono infine inammissibili le censure illustrate sopra sub (d) e sub (e), ambedue finalizzate ad una nuova valutazione delle risultanze istruttorie acquisite in giudizio, attività invece tipicamente riservata in via esclusiva al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità soltanto per vizi motivazionali, nella specie nemmeno dedotti (sul tema, Cass. 04/03/2022, n. 7187; Cass.19/07/2021, n. 20553; Cass. 29/12/2020, n. 29730). 4. Il ricorso è rigettato. 5. Le spese del grado seguono la soccombenza. 6. Atteso l'esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte r.g. n. 8 020 5 Cons. ele Rossi del ricorrente - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquidaEW cOmtroricorrente, in euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a nor