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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 3 ottobre 2022

Cassazione n. 27014/2023

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del 03/10/2022 del Tribunale di Latina, sez. misure di prevenzione.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l., cessionaria del credito chirografario per euro 915.485,64 vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del prevenuto [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso il decreto in data 12 ottobre 2022 del Tribunale di Latina che ha rigettato l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 59, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia) avverso il decreto col quale il Giudice delegato aveva formato e reso esecutivo lo stato passivo della procedura di prevenzione, escludendo tale credito.

La ricorrente deduce la violazione di legge per avere il Tribunale illegittimamente ritenuto che il creditore istante avrebbe dovuto fornire la prova di avere previamente e negativamente escusso il patrimonio del proposto, nonché per avere omesso la motivazione con riguardo alla natura funzionale del credito rispetto all'attività illecita dello stesso, ossia al presupposto del vincolo di strumentalità di cui all'art. 52, comma 1 lett. b), d.lgs. cit., in assenza del quale non è neppure richiesta al creditore la prova della buona fede.

2. [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.I., cessionaria del credito chirografario per euro 947.014,70 vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della soc.

FRASE s.r.I., ricorre avverso il medesimo decreto, che ha rigettato l'opposizione avverso il decreto col quale il Giudice delegato aveva formato e reso esecutivo lo stato passivo della procedura di prevenzione a carico di [OSCURATO:PERSONA], escludendo tale credito.

La ricorrente, oltre a contestare l'affermata mancanza di buona fede della Banca, deduce la violazione di legge per avere il Tribunale illegittimamente omesso la motivazione con riguardo alla natura funzionale del credito rispetto all'attività illecita del prevenuto, ossia al presupposto del vincolo di strumentalità di cui all'art. 52, comma 1 lett. b), d.lgs. cit., in assenza del quale non è neppure richiesta al creditore la prova della buona fede.

3. [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria di crediti ipotecari e chirografari per euro 1.354.194,00 e, rispettivamente, euro 996.632,80 vantati dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della soc. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ricorre avverso il medesimo decreto, che ha rigettato l'opposizione avverso il decreto col quale il giudice delegato aveva formato e reso esecutivo lo stato 2 3- passivo della procedura di prevenzione a carico di [OSCURATO:PERSONA], escludendo tali crediti.

La ricorrente, oltre a dedurre l'erroneità dell'assunto del Tribunale per cui il creditore istante avrebbe dovuto fornire la prova di avere previamente e negativamente escusso il patrimonio del proposto, tramite la garanzia fideiussoria offerta dal terzo [OSCURATO:PERSONA], e a contestare l'affermata mancanza di buona fede, deduce la violazione di legge per avere il Tribunale illegittimamente omesso la motivazione con riguardo alla natura funzionale del credito rispetto all'attività illecita del prevenuto, ossia al presupposto del vincolo di strumentalità di cui all'art. 52, comma 1 lett. b) d.lgs. cit., in assenza del quale non è neppure richiesta al creditore la prova della buona fede.

4. [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito ipotecario per euro 2.000.000,00 vantato nei confronti della soc. [OSCURATO:SOCIETA]. e presidiato dall'ipoteca giudiziale iscritta il 15 luglio 2008 sui beni confiscati, ricorre avverso il medesimo decreto, che ha rigettato l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 59, comma 9, d.lgs. n. 159 del 2011 avverso il decreto col quale il giudice delegato aveva formato e reso esecutivo lo stato passivo della procedura di prevenzione a carico di [OSCURATO:PERSONA], escludendo tale credito sul rilievo del difetto della relativa documentazione.

La ricorrente denunzia l'illegittimità dell'affermazione del Tribunale per la quale sarebbe precluso al creditore istante produrre contestualmente all'opposizione la documentazione comprovante l'esistenza del credito, la cui fonte pure risultava già previamente identificata nell'originaria domanda di accertamento e di ammissione allo stato passivo.

5. Il Pubblico ministero ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con riguardo allo scrutinio di legittimità delle decisioni rese ai sensi dell'art. 59, comma 9, d.l.gs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia) non valgono le ordinarie limitazioni previste per il ricorso per cassazione in materia di prevenzione, sancite dagli artt. 10 e 2 7 dello stesso decreto che limitano i vizi deducibili alla mera violazione di legge (Sez. 6, n. 525 del 11/11/2022, dep. 2023, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 284106 e n. 28350 del 05/07/2020, 3 t [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 279627), ritiene il Collegio che í ricorsi siano fondati e meritino accoglimento per le seguenti ragioni.

2. Con riferimento alle specifiche posizioni della soc. [OSCURATO:PERSONA] 2018 (quanto al credito chirografario nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per euro 915.485,64) e della soc.

AMCO, risulta innanzitutto errato l'assunto pregiudiziale del Tribunale, per cui il creditore istante avrebbe dovuto fornire la prova di avere previamente escusso con esito negativo il patrimonio del proposto: la soc. [OSCURATO:PERSONA] 2018 "mediante concreti e rituali atti esecutivi" e la soc.

AMCO tramite la garanzia offerta dal terzo fideiussore [OSCURATO:PERSONA].

Alla stregua della stessa formulazione letterale dell'art. 52, comma 1, d.lgs. cit. la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi alla duplice condizione: a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati; b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento.

Sicché la menzionata disposizione normativa non impone affatto al terzo creditore di escutere preliminarmente e infruttuosamente il patrimonio del proposto, né tantomeno quello del garante, perché possa ritenersi legittimato a invocare la tutela del credito mediante la domanda di ammissione al passivo, se, come nella specie, sia incontroversa la prova dell'incapienza o insufficienza patrimoniale del proposto oltre i beni sottoposti alla misura di prevenzione: prova, questa, già acquisita nell'ambito della procedura di prevenzione e agli atti di causa.

3. Quanto alle altre censure avanzate con i due distinti ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l. e con il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., va ribadito il principio di diritto, ripetutamente affermato da questa Corte (Sez. 6, n. 525/2023 del 11/11/2022, cit.; Sez. 2, nn. 17852 e 17853 del 28/01/2021, non mass.) per il quale l'art. 52, comma 1 lett. b), del citato decreto legislativo pretende propedeuticamente la dimostrazione della finalizzazione del credito all'esercizio dell'attività illecita che ha determinato la confisca di prevenzione o, comunque, a condotte immediatamente derivate in termini di "frutto o reimpiego".

Per contro, solo se e quando sia stata fornita la prova della sussistenza del preliminare nesso funzionale nel periodo in cui si è manifestata la pericolosità sociale del debitore, sarà onere 4 4( del creditore addurre la prova liberatoria della sua buona fede e cioè della incolpevole ignoranza circa l'esistenza del medesimo vincolo di strumentalità.

In altre parole, vanno chiariti, a monte, i momenti di collegamento tra l'impresa che ne è stata protagonista, il soggetto proposto e la pericolosità di questi valorizzata a sostegno della confisca, snodi inferenziali imprescindibili dei successivi temi inerenti alla verifica della strumentalità del credito e della buona fede del creditore istante, letti nella loro progressione logico-giuridica (Sez. 6, n. 525/2023 cit.; n. 12510 del 02/02/2022, Vieni, Rv. 283108; n. 27692 del 19/05/2021 e n. 28034 del 08/06/2021, non mass.; n. 55715 del 22/11/2017, [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.a., Rv. 272232).

4. Tanto premesso in linea di diritto, le società ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] 2018 e AMCO hanno messo in rilievo e fondatamente eccepito come il Tribunale abbia omesso qualsiasi motivazione in ordine al necessario e propedeutico presupposto della dimostrazione del nesso di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita, sulla base della quale è stata riconosciuta la pericolosità sociale del proposto ed è stato pronunciato il provvedimento di confisca.

Il Tribunale si è infatti soffermato esclusivamente sull'ulteriore e subvalente requisito della buona fede del creditore, la cui ritenuta assenza è stata considerata idonea a legittimare l'esclusione del credito dallo stato passivo.

Da ciò discende il vizio di violazione di legge, sia in ragione dell'omessa motivazione sul punto, sia (conseguentemente) in ragione dell'esclusione del credito dallo stato passivo senza la necessaria previa verifica dell'esistenza del rapporto di strumentalità, in considerazione della sua propedeuticità rispetto alla verifica dell'ulteriore presupposto dell'affidamento colpevole.

5. Parimenti fondato appare il ricorso proposto dalla soc. [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito ipotecario per euro 2.000.000,00 vantato nei confronti della soc. [OSCURATO:SOCIETA]. e presidiato dall'ipoteca giudiziale iscritta il 15 luglio 2008 sui beni confiscati a seguito di decreto ingiuntivo del 15 gennaio 2008, laddove censura il rigetto dell'opposizione avverso l'avvenuta esclusione del credito dallo stato passivo da parte del giudice delegato, sul rilievo che "il creditore istante non ha depositato documentazione dalla quale risulti l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale sui beni oggetto della confisca di prevenzione".Invero, la domanda di ammissione del credito contiene, a norma dell'art. 58, comma 2 lett. c), d.lgs. cit., l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, con i relativi documenti giustificativi.

E però, una volta indicati dall'istante con chiarezza gli estremi del credito assistito dall'iscrizione ipotecaria, la materiale produzione della relativa nota comprovante la sicura esistenza del credito - che ben poteva essere oggetto di "opportune informazioni" da parte del Giudice delegato già nell'udienza fissata per la verifica dei crediti, coerentemente con la natura pubblicistica del procedimento di prevenzione (ex art. 59, comma 1, d.lgs. cit.) - risulta essere stata effettivamente prodotta contestualmente all'atto di opposizione ai sensi dell'art. 59, comma 6, d.lgs. cit.

L'art. 58, comma 5-ter, d.lgs. cit., prevede che "l'amministratore giudiziario deposita il progetto di stato passivo almeno venti giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dei crediti.

I creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca possono presentare osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, fino a cinque giorni prima dell'udienza".

Tale disposizione, attinente solo alla fase delle osservazioni al progetto di stato passivo depositato dall'amministratore giudiziario in vista della discussione all'udienza di verifica, va tuttavia raccordata con il comma 8 dell'art. 59 che, con specifico riferimento all'udienza di discussione delle opposizioni ed impugnazioni, statuisce che "all'udienza ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuta in possesso tempestivamente per causa alla parte stessa non imputabile".

Sicché il divieto di produrre documenti nuovi riguarda esclusivamente l'udienza, in funzione di un leale contraddittorio previamente informato sui temi oggetto di allegazione e di prova; mentre non risulta prescritta alcuna preclusione circa la possibilità di produrre documenti nuovi con l'atto di opposizione sino al limite della relativa udienza, dove siffatta produzione è ammessa solo previa prova della non imputabilità della causa dell'intempestivo possesso (conf.

Sez. 2, 01/04/2022, n. 24311, Coscia, Rv. 283626-02).

D'altra parte, il Giudice delegato, in questa tipologia di procedimento connotato dalla qualità dell'istante di soggetto estraneo al giudizio di prevenzione, quando rilevi una originaria carenza probatoria che può agevolmente essere superata in ragione del riconoscimento e dell'esercizio di alcuni poteri officiosi, ha l'onere di indicare alla parte interessata l'esigenza di un approfondimento, eventualmente assegnando alla stessa un termine 6 m7 per provvedervi, così da ridurre la possibilità di una risposta reiettiva dell'istanza per aspetti formali agevolmente superabili (conf., per analoghe fattispecie, Sez. 1, n. 36462 del 09/04/2018, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 273611; Sez. 6, n. 3364 del 12/01/2016, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 265828). [OSCURATO:PERSONA] delegato aveva evidenziato, con puntuale motivazione, imprecisioni nella formulazione della domanda della soc. [OSCURATO:SOCIETA] di ammissione al passivo, tuttavia pervenendo all'individuazione corretta del credito ipotecario originario (euro 2.000.000,00), che la società ricorrente ha condiviso.

Di talché l'incompletezza del relativo onere informativo ben avrebbe potuto essere segnalata alla parte interessata, con eventuale assegnazione di un termine per l'integrazione necessaria.

Va conseguentemente esclusa la tardività della produzione documentale effettuata dal creditore istante, come nel caso in esame, contestualmente all'atto di opposizione, peraltro al fine di comprovare l'effettiva esistenza di un credito che era stato già identificato in tutti i suoi estremi nella originaria domanda di ammissione sottoposta alla verifica del Giudice delegato.

6. Alla stregua delle suesposte considerazioni il decreto impugnato va annullato nei confronti delle società ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]., con rinvio allo stesso Tribunale di Latina per nuova deliberazione in punto di effettiva sussistenza del descritto vincolo di strumentalità e, subordinatamente, se esso, una volta ogg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del 03/10/2022 del Tribunale di Latina, sez. misure di prevenzione. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l., cessionaria del credito chirografario per euro 915.485,64 vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del prevenuto [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso il decreto in data 12 ottobre 2022 del Tribunale di Latina che ha rigettato l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 59, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia) avverso il decreto col quale il Giudice delegato aveva formato e reso esecutivo lo stato passivo della procedura di prevenzione, escludendo tale credito. La ricorrente deduce la violazione di legge per avere il Tribunale illegittimamente ritenuto che il creditore istante avrebbe dovuto fornire la prova di avere previamente e negativamente escusso il patrimonio del proposto, nonché per avere omesso la motivazione con riguardo alla natura funzionale del credito rispetto all'attività illecita dello stesso, ossia al presupposto del vincolo di strumentalità di cui all'art. 52, comma 1 lett. b), d.lgs. cit., in assenza del quale non è neppure richiesta al creditore la prova della buona fede. 2. [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.I., cessionaria del credito chirografario per euro 947.014,70 vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della soc. FRASE s.r.I., ricorre avverso il medesimo decreto, che ha rigettato l'opposizione avverso il decreto col quale il Giudice delegato aveva formato e reso esecutivo lo stato passivo della procedura di prevenzione a carico di [OSCURATO:PERSONA], escludendo tale credito. La ricorrente, oltre a contestare l'affermata mancanza di buona fede della Banca, deduce la violazione di legge per avere il Tribunale illegittimamente omesso la motivazione con riguardo alla natura funzionale del credito rispetto all'attività illecita del prevenuto, ossia al presupposto del vincolo di strumentalità di cui all'art. 52, comma 1 lett. b), d.lgs. cit., in assenza del quale non è neppure richiesta al creditore la prova della buona fede. 3. [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria di crediti ipotecari e chirografari per euro 1.354.194,00 e, rispettivamente, euro 996.632,80 vantati dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della soc. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ricorre avverso il medesimo decreto, che ha rigettato l'opposizione avverso il decreto col quale il giudice delegato aveva formato e reso esecutivo lo stato 2 3- passivo della procedura di prevenzione a carico di [OSCURATO:PERSONA], escludendo tali crediti. La ricorrente, oltre a dedurre l'erroneità dell'assunto del Tribunale per cui il creditore istante avrebbe dovuto fornire la prova di avere previamente e negativamente escusso il patrimonio del proposto, tramite la garanzia fideiussoria offerta dal terzo [OSCURATO:PERSONA], e a contestare l'affermata mancanza di buona fede, deduce la violazione di legge per avere il Tribunale illegittimamente omesso la motivazione con riguardo alla natura funzionale del credito rispetto all'attività illecita del prevenuto, ossia al presupposto del vincolo di strumentalità di cui all'art. 52, comma 1 lett. b) d.lgs. cit., in assenza del quale non è neppure richiesta al creditore la prova della buona fede. 4. [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito ipotecario per euro 2.000.000,00 vantato nei confronti della soc. [OSCURATO:SOCIETA]. e presidiato dall'ipoteca giudiziale iscritta il 15 luglio 2008 sui beni confiscati, ricorre avverso il medesimo decreto, che ha rigettato l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 59, comma 9, d.lgs. n. 159 del 2011 avverso il decreto col quale il giudice delegato aveva formato e reso esecutivo lo stato passivo della procedura di prevenzione a carico di [OSCURATO:PERSONA], escludendo tale credito sul rilievo del difetto della relativa documentazione. La ricorrente denunzia l'illegittimità dell'affermazione del Tribunale per la quale sarebbe precluso al creditore istante produrre contestualmente all'opposizione la documentazione comprovante l'esistenza del credito, la cui fonte pure risultava già previamente identificata nell'originaria domanda di accertamento e di ammissione allo stato passivo. 5. Il Pubblico ministero ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con riguardo allo scrutinio di legittimità delle decisioni rese ai sensi dell'art. 59, comma 9, d.l.gs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia) non valgono le ordinarie limitazioni previste per il ricorso per cassazione in materia di prevenzione, sancite dagli artt. 10 e 2 7 dello stesso decreto che limitano i vizi deducibili alla mera violazione di legge (Sez. 6, n. 525 del 11/11/2022, dep. 2023, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 284106 e n. 28350 del 05/07/2020, 3 t [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 279627), ritiene il Collegio che í ricorsi siano fondati e meritino accoglimento per le seguenti ragioni. 2. Con riferimento alle specifiche posizioni della soc. [OSCURATO:PERSONA] 2018 (quanto al credito chirografario nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per euro 915.485,64) e della soc. AMCO, risulta innanzitutto errato l'assunto pregiudiziale del Tribunale, per cui il creditore istante avrebbe dovuto fornire la prova di avere previamente escusso con esito negativo il patrimonio del proposto: la soc. [OSCURATO:PERSONA] 2018 "mediante concreti e rituali atti esecutivi" e la soc. AMCO tramite la garanzia offerta dal terzo fideiussore [OSCURATO:PERSONA]. Alla stregua della stessa formulazione letterale dell'art. 52, comma 1, d.lgs. cit. la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi alla duplice condizione: a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati; b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento. Sicché la menzionata disposizione normativa non impone affatto al terzo creditore di escutere preliminarmente e infruttuosamente il patrimonio del proposto, né tantomeno quello del garante, perché possa ritenersi legittimato a invocare la tutela del credito mediante la domanda di ammissione al passivo, se, come nella specie, sia incontroversa la prova dell'incapienza o insufficienza patrimoniale del proposto oltre i beni sottoposti alla misura di prevenzione: prova, questa, già acquisita nell'ambito della procedura di prevenzione e agli atti di causa. 3. Quanto alle altre censure avanzate con i due distinti ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l. e con il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., va ribadito il principio di diritto, ripetutamente affermato da questa Corte (Sez. 6, n. 525/2023 del 11/11/2022, cit.; Sez. 2, nn. 17852 e 17853 del 28/01/2021, non mass.) per il quale l'art. 52, comma 1 lett. b), del citato decreto legislativo pretende propedeuticamente la dimostrazione della finalizzazione del credito all'esercizio dell'attività illecita che ha determinato la confisca di prevenzione o, comunque, a condotte immediatamente derivate in termini di "frutto o reimpiego". Per contro, solo se e quando sia stata fornita la prova della sussistenza del preliminare nesso funzionale nel periodo in cui si è manifestata la pericolosità sociale del debitore, sarà onere 4 4( del creditore addurre la prova liberatoria della sua buona fede e cioè della incolpevole ignoranza circa l'esistenza del medesimo vincolo di strumentalità. In altre parole, vanno chiariti, a monte, i momenti di collegamento tra l'impresa che ne è stata protagonista, il soggetto proposto e la pericolosità di questi valorizzata a sostegno della confisca, snodi inferenziali imprescindibili dei successivi temi inerenti alla verifica della strumentalità del credito e della buona fede del creditore istante, letti nella loro progressione logico-giuridica (Sez. 6, n. 525/2023 cit.; n. 12510 del 02/02/2022, Vieni, Rv. 283108; n. 27692 del 19/05/2021 e n. 28034 del 08/06/2021, non mass.; n. 55715 del 22/11/2017, [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.a., Rv. 272232). 4. Tanto premesso in linea di diritto, le società ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] 2018 e AMCO hanno messo in rilievo e fondatamente eccepito come il Tribunale abbia omesso qualsiasi motivazione in ordine al necessario e propedeutico presupposto della dimostrazione del nesso di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita, sulla base della quale è stata riconosciuta la pericolosità sociale del proposto ed è stato pronunciato il provvedimento di confisca. Il Tribunale si è infatti soffermato esclusivamente sull'ulteriore e subvalente requisito della buona fede del creditore, la cui ritenuta assenza è stata considerata idonea a legittimare l'esclusione del credito dallo stato passivo. Da ciò discende il vizio di violazione di legge, sia in ragione dell'omessa motivazione sul punto, sia (conseguentemente) in ragione dell'esclusione del credito dallo stato passivo senza la necessaria previa verifica dell'esistenza del rapporto di strumentalità, in considerazione della sua propedeuticità rispetto alla verifica dell'ulteriore presupposto dell'affidamento colpevole. 5. Parimenti fondato appare il ricorso proposto dalla soc. [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito ipotecario per euro 2.000.000,00 vantato nei confronti della soc. [OSCURATO:SOCIETA]. e presidiato dall'ipoteca giudiziale iscritta il 15 luglio 2008 sui beni confiscati a seguito di decreto ingiuntivo del 15 gennaio 2008, laddove censura il rigetto dell'opposizione avverso l'avvenuta esclusione del credito dallo stato passivo da parte del giudice delegato, sul rilievo che "il creditore istante non ha depositato documentazione dalla quale risulti l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale sui beni oggetto della confisca di prevenzione".Invero, la domanda di ammissione del credito contiene, a norma dell'art. 58, comma 2 lett. c), d.lgs. cit., l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, con i relativi documenti giustificativi. E però, una volta indicati dall'istante con chiarezza gli estremi del credito assistito dall'iscrizione ipotecaria, la materiale produzione della relativa nota comprovante la sicura esistenza del credito - che ben poteva essere oggetto di "opportune informazioni" da parte del Giudice delegato già nell'udienza fissata per la verifica dei crediti, coerentemente con la natura pubblicistica del procedimento di prevenzione (ex art. 59, comma 1, d.lgs. cit.) - risulta essere stata effettivamente prodotta contestualmente all'atto di opposizione ai sensi dell'art. 59, comma 6, d.lgs. cit. L'art. 58, comma 5-ter, d.lgs. cit., prevede che "l'amministratore giudiziario deposita il progetto di stato passivo almeno venti giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dei crediti. I creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca possono presentare osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, fino a cinque giorni prima dell'udienza". Tale disposizione, attinente solo alla fase delle osservazioni al progetto di stato passivo depositato dall'amministratore giudiziario in vista della discussione all'udienza di verifica, va tuttavia raccordata con il comma 8 dell'art. 59 che, con specifico riferimento all'udienza di discussione delle opposizioni ed impugnazioni, statuisce che "all'udienza ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuta in possesso tempestivamente per causa alla parte stessa non imputabile". Sicché il divieto di produrre documenti nuovi riguarda esclusivamente l'udienza, in funzione di un leale contraddittorio previamente informato sui temi oggetto di allegazione e di prova; mentre non risulta prescritta alcuna preclusione circa la possibilità di produrre documenti nuovi con l'atto di opposizione sino al limite della relativa udienza, dove siffatta produzione è ammessa solo previa prova della non imputabilità della causa dell'intempestivo possesso (conf. Sez. 2, 01/04/2022, n. 24311, Coscia, Rv. 283626-02). D'altra parte, il Giudice delegato, in questa tipologia di procedimento connotato dalla qualità dell'istante di soggetto estraneo al giudizio di prevenzione, quando rilevi una originaria carenza probatoria che può agevolmente essere superata in ragione del riconoscimento e dell'esercizio di alcuni poteri officiosi, ha l'onere di indicare alla parte interessata l'esigenza di un approfondimento, eventualmente assegnando alla stessa un termine 6 m7 per provvedervi, così da ridurre la possibilità di una risposta reiettiva dell'istanza per aspetti formali agevolmente superabili (conf., per analoghe fattispecie, Sez. 1, n. 36462 del 09/04/2018, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 273611; Sez. 6, n. 3364 del 12/01/2016, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 265828). [OSCURATO:PERSONA] delegato aveva evidenziato, con puntuale motivazione, imprecisioni nella formulazione della domanda della soc. [OSCURATO:SOCIETA] di ammissione al passivo, tuttavia pervenendo all'individuazione corretta del credito ipotecario originario (euro 2.000.000,00), che la società ricorrente ha condiviso. Di talché l'incompletezza del relativo onere informativo ben avrebbe potuto essere segnalata alla parte interessata, con eventuale assegnazione di un termine per l'integrazione necessaria. Va conseguentemente esclusa la tardività della produzione documentale effettuata dal creditore istante, come nel caso in esame, contestualmente all'atto di opposizione, peraltro al fine di comprovare l'effettiva esistenza di un credito che era stato già identificato in tutti i suoi estremi nella originaria domanda di ammissione sottoposta alla verifica del Giudice delegato. 6. Alla stregua delle suesposte considerazioni il decreto impugnato va annullato nei confronti delle società ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]., con rinvio allo stesso Tribunale di Latina per nuova deliberazione in punto di effettiva sussistenza del descritto vincolo di strumentalità e, subordinatamente, se esso, una volta ogg
Decreto Cassazione n. 27014/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris