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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 38410/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore .

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice del riesame cautelare, in parziale accoglimento del ricorso avverso la ordinanza custodiale emessa dal GIP di Catanzaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Salvatore in relazione a fattispecie di concorso nella detenzione di sostanza stupefacente, sostituiva la misura detentiva con la misura cautelare non detentiva, dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Riconosceva la gravità indiziaria con riferimento al capo di imputazione allo stesso ascritto (capo 54 della imputazione provvisoria) alla luce delle emergenze investigative e in particolare sulla base di intercettazioni telefoniche da cui emergeva che lo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto recarsi nei pressi dell'abitazione di GALIANO Antonio per ritirare dello stupefacente nell'interesse di D'AGOSTINO [OSCURATO:PERSONA], nonché alla luce della visione delle video riprese eseguite sul luogo in questione da cui emergeva lo scambio di un oggetto e del riconoscimento del GIANNELLI operato dai verbalizzanti.

Riteneva poi la ricorrenza di esigenze cautelari concernenti il pericolo di reiterazione, assumendo che le stesse potessero essere soddisfatte con misura cautelare non detentiva.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Salvatore.

Con una prima articolazione lamenta assenza di motivazione in ordine al contenuto della condotta concorsuale ascritta al ricorrente, assumendo che lo stesso non poteva essere soggetto noto agli inquirenti, in quanto del tutto estraneo ad ulteriori atti investigativi, né risultava accertato l'oggetto dello scambio che poteva non essere sostanza stupefacente.

Rilevava altresì che i fatti ben avrebbero potuto essere sussunti, oltre che sotto il paradigma di cui all'art.73 comma 5 d.P.R.. 309/90, anche ai sensi del comma 4, non essendo stato possibile accertare la natura della sostanza stupefacente eventualmente ceduta.

Con una seconda articolazione lamenta l'assenza di esigenze cautelari a fronte di misura disposta dopo il decorso di quattro anni dai fatti per cui è procedimento, tale da escludere la ricorrenza di esigenze cautelari attuali. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 motivi di ricorso risultano manifestamente infondati e vanno dichiarati inammissibili.

Va ricordato, in proposito, che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.

In questa prospettiva, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Tale controllo di logicità, comunque, deve rimanere "interno" al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere ad una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o ad un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sezione 3, 2 dicembre 2014, Castorina).

2. In questa prospettiva, risulta evidente la manifesta fondatezza del ricorso in punto di gravità indiziario laddove l'identificazione dello [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto recatosi a ritirare "la merce" presso l'abitazione del Galiano non solo è stata eseguita dagli investigatori sulla base della video ripresa eseguita sul luogo dell'incontro, ove risulta immortalata la presenza del giovane e l'incontro con il GALIANO, ma sulla base di una serie di intercettazioni, preparatorie a detto incontro in cui era indicata la presenza dello [OSCURATO:PERSONA], mediante i riferimenti al giovane fatti dagli interlocutori (Galiano e D'Agostino), sia della conversazione tra GALIANO e tale CURCIO che mostrava preoccupazione per i rischi che correva il suo compagno.

Quanto poi alla natura illecita dello scambio la stessa emerge dal tenore delle conversazioni tra GALIANO e D'AGOSTINO, dai loro rapporti nel settore dello stupefacente e dal fatto che, come emerge dall'attività investigativa eseguita nel più ampio contesto criminoso in cui il GALIANO risultava al centro di un'attività criminale nel settore dello stupefacente anche in forma associativa, il traffico di sostanze stupefacenti costituiva la preponderante attività illecita cui era dedito il GALIANO: sebbene nelle conversazioni non si facesse espresso riferimento alla droga le modalità con le quali lo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto rinvenire la "merce" presso un muretto nei pressi del cancello ovvero ritirarla direttamente dal fornitore, risultano al contempo del tutto compatibili, secondo massime esperenziali e logiche inferenze alle modalità di occultamento e di scambio di sostanza stupefacente. 2.1 Manifestamente infondata risulta altresì la deduzione tesa a ricondurre i fatti a ipotesi di cui all'art.73 comma 4 d.P.R. 309/90, laddove il ricorrente risulta privo di interesse ad una diversa qualificazione giuridica nella presente fase cautelare, in quanto pure a riconoscere le differenti fattispecie di cui agli art.73 comma 4 o 5 d.P.R. 309/90, risulterebbe comunque ammessa sia la misura cautelare domiciliare, sia la misura cautelare non detentiva disposta dal giudice del riesame (sez.6, n.10941 del 15/02/2017, Leocata, Rv.269783; n.41003 del 7/10/2015, Mazzariello, Rv.269783).

3. Quanto poi alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza di misura non detentiva, del tutto correttamente il giudice del riesame ha ravvisato la persistenza, sebbene in forma attenuata, di residue esigenze cautelari in ragione delle modalità del fatto reato contestato, stante la disponibilità dello [OSCURATO:PERSONA] a operare illecitamente per conto di terzi, in ragione altresì delle relazioni di solidarietà anche criminale con il proprio genitore, [OSCURATO:PERSONA] Pasquale anch'esso inserito nell'ambito del narcotraffico e in relazione ad ulteriore attività illecita nel commercio di sostanze stupefacente, pure indicato dal Tribunale del riesame come indice per ravvisare una personalità dello [OSCURATO:PERSONA] incline alla commissione di reati relativi al traffico di sostanze stupefacenti.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero di responsabilità, al pagamento di somma alla cassa delle ammende che si indica in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore . E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice del riesame cautelare, in parziale accoglimento del ricorso avverso la ordinanza custodiale emessa dal GIP di Catanzaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Salvatore in relazione a fattispecie di concorso nella detenzione di sostanza stupefacente, sostituiva la misura detentiva con la misura cautelare non detentiva, dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Riconosceva la gravità indiziaria con riferimento al capo di imputazione allo stesso ascritto (capo 54 della imputazione provvisoria) alla luce delle emergenze investigative e in particolare sulla base di intercettazioni telefoniche da cui emergeva che lo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto recarsi nei pressi dell'abitazione di GALIANO Antonio per ritirare dello stupefacente nell'interesse di D'AGOSTINO [OSCURATO:PERSONA], nonché alla luce della visione delle video riprese eseguite sul luogo in questione da cui emergeva lo scambio di un oggetto e del riconoscimento del GIANNELLI operato dai verbalizzanti. Riteneva poi la ricorrenza di esigenze cautelari concernenti il pericolo di reiterazione, assumendo che le stesse potessero essere soddisfatte con misura cautelare non detentiva. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Salvatore. Con una prima articolazione lamenta assenza di motivazione in ordine al contenuto della condotta concorsuale ascritta al ricorrente, assumendo che lo stesso non poteva essere soggetto noto agli inquirenti, in quanto del tutto estraneo ad ulteriori atti investigativi, né risultava accertato l'oggetto dello scambio che poteva non essere sostanza stupefacente. Rilevava altresì che i fatti ben avrebbero potuto essere sussunti, oltre che sotto il paradigma di cui all'art.73 comma 5 d.P.R.. 309/90, anche ai sensi del comma 4, non essendo stato possibile accertare la natura della sostanza stupefacente eventualmente ceduta. Con una seconda articolazione lamenta l'assenza di esigenze cautelari a fronte di misura disposta dopo il decorso di quattro anni dai fatti per cui è procedimento, tale da escludere la ricorrenza di esigenze cautelari attuali. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 motivi di ricorso risultano manifestamente infondati e vanno dichiarati inammissibili. Va ricordato, in proposito, che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. In questa prospettiva, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Tale controllo di logicità, comunque, deve rimanere "interno" al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere ad una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o ad un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sezione 3, 2 dicembre 2014, Castorina). 2. In questa prospettiva, risulta evidente la manifesta fondatezza del ricorso in punto di gravità indiziario laddove l'identificazione dello [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto recatosi a ritirare "la merce" presso l'abitazione del Galiano non solo è stata eseguita dagli investigatori sulla base della video ripresa eseguita sul luogo dell'incontro, ove risulta immortalata la presenza del giovane e l'incontro con il GALIANO, ma sulla base di una serie di intercettazioni, preparatorie a detto incontro in cui era indicata la presenza dello [OSCURATO:PERSONA], mediante i riferimenti al giovane fatti dagli interlocutori (Galiano e D'Agostino), sia della conversazione tra GALIANO e tale CURCIO che mostrava preoccupazione per i rischi che correva il suo compagno. Quanto poi alla natura illecita dello scambio la stessa emerge dal tenore delle conversazioni tra GALIANO e D'AGOSTINO, dai loro rapporti nel settore dello stupefacente e dal fatto che, come emerge dall'attività investigativa eseguita nel più ampio contesto criminoso in cui il GALIANO risultava al centro di un'attività criminale nel settore dello stupefacente anche in forma associativa, il traffico di sostanze stupefacenti costituiva la preponderante attività illecita cui era dedito il GALIANO: sebbene nelle conversazioni non si facesse espresso riferimento alla droga le modalità con le quali lo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto rinvenire la "merce" presso un muretto nei pressi del cancello ovvero ritirarla direttamente dal fornitore, risultano al contempo del tutto compatibili, secondo massime esperenziali e logiche inferenze alle modalità di occultamento e di scambio di sostanza stupefacente. 2.1 Manifestamente infondata risulta altresì la deduzione tesa a ricondurre i fatti a ipotesi di cui all'art.73 comma 4 d.P.R. 309/90, laddove il ricorrente risulta privo di interesse ad una diversa qualificazione giuridica nella presente fase cautelare, in quanto pure a riconoscere le differenti fattispecie di cui agli art.73 comma 4 o 5 d.P.R. 309/90, risulterebbe comunque ammessa sia la misura cautelare domiciliare, sia la misura cautelare non detentiva disposta dal giudice del riesame (sez.6, n.10941 del 15/02/2017, Leocata, Rv.269783; n.41003 del 7/10/2015, Mazzariello, Rv.269783). 3. Quanto poi alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza di misura non detentiva, del tutto correttamente il giudice del riesame ha ravvisato la persistenza, sebbene in forma attenuata, di residue esigenze cautelari in ragione delle modalità del fatto reato contestato, stante la disponibilità dello [OSCURATO:PERSONA] a operare illecitamente per conto di terzi, in ragione altresì delle relazioni di solidarietà anche criminale con il proprio genitore, [OSCURATO:PERSONA] Pasquale anch'esso inserito nell'ambito del narcotraffico e in relazione ad ulteriore attività illecita nel commercio di sostanze stupefacente, pure indicato dal Tribunale del riesame come indice per ravvisare una personalità dello [OSCURATO:PERSONA] incline alla commissione di reati relativi al traffico di sostanze stupefacenti. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero di responsabilità, al pagamento di somma alla cassa delle ammende che si indica in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso nel
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