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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2025

Cassazione n. 34095/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo motivo riguardante la sussistenza della condotta oggettiva e del dolo specifico è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha dato conto, senza incorrere in vizi logici e giuridici, della ripetuta violenza commessa dal ricorrente ai danni degli operanti e della sua finalizzazione ad opporsi al loro intervento (v. pg. 4 della sentenza); Ritenuto che il secondo motivo sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. é manifestamente infondato rispetto al corretto esercizio del potere discrezionale demandato al giudice di merito che ha considerato, prima ancora della natura oggettiva del fatto, la sequela di precedenti penali, anche specifici, tali da ricondurre la stessa condotta nell'ambito della ostativa abitualità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/09/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo motivo riguardante la sussistenza della condotta oggettiva e del dolo specifico è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha dato conto, senza incorrere in vizi logici e giuridici, della ripetuta violenza commessa dal ricorrente ai danni degli operanti e della sua finalizzazione ad opporsi al loro intervento (v. pg. 4 della sentenza); Ritenuto che il secondo motivo sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. é manifestamente infondato rispetto al corretto esercizio del potere discrezionale demandato al giudice di merito che ha considerato, prima ancora della natura oggettiva del fatto, la sequela di precedenti penali, anche specifici, tali da ricondurre la stessa condotta nell'ambito della ostativa abitualità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/09/2025
Sentenza Cassazione n. 34095/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris