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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 35043/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natcka BOLOGNA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con il decreto in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Ancona dichiarava inammissibile l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] onde ottenere il differimento dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare o l'affidamento al servizio sociale ex artt. 47 e 47 ter 0.P., rilevando il Tribunale che tale istanza era sprovvista di rituale dichiarazione od elezione di domicilio; Rilevato che avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il difen- sore della condannata, denunciando l'erronea applicazione dell'art. 677, comma 2, cod. proc. pen., in ordine alla ritenuta mancanza della dichiarazione di domicilio nell'istanza di ammissione a misura alternativa alla detenzione, con conseguente vizio di motivazione sul punto; Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non scanditi dalla necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, nonché manifestamente infondati perché afferenti a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti, non risultando l'istanza sottoscritta dalla condannata né la sua sottoscrizione autenticata dal difensore. rflAit g'f-rti, 09 i -0-i• i-in [OSCURATO:PERSONA]" aiutvoTn G) i mi rtz id n pril9 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle ftly spese processuali e della somma di euro tremila-Va cassa delle ammende.

Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natcka BOLOGNA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con il decreto in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Ancona dichiarava inammissibile l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] onde ottenere il differimento dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare o l'affidamento al servizio sociale ex artt. 47 e 47 ter 0.P., rilevando il Tribunale che tale istanza era sprovvista di rituale dichiarazione od elezione di domicilio; Rilevato che avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il difen- sore della condannata, denunciando l'erronea applicazione dell'art. 677, comma 2, cod. proc. pen., in ordine alla ritenuta mancanza della dichiarazione di domicilio nell'istanza di ammissione a misura alternativa alla detenzione, con conseguente vizio di motivazione sul punto; Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non scanditi dalla necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, nonché manifestamente infondati perché afferenti a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti, non risultando l'istanza sottoscritta dalla condannata né la sua sottoscrizione autenticata dal difensore. rflAit g'f-rti, 09 i -0-i• i-in [OSCURATO:PERSONA]" aiutvoTn G) i mi rtz id n pril9 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle ftly spese processuali e della somma di euro tremila-Va cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 35043/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris