CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 24072/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bunale di Roma;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo;udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodi rigettare il ricorso;udite le conclusioni dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento dei motivi di ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta diriesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato l’ordinanza del Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Latina, che in data 13 febbraio 2026 hadisposto nei suoi confronti la misura coercitiva degli arresti domiciliari.Nell’ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto gravementeindiziato della commissione del delitto di corruzione per atto contrario ai doveri diufficio di cui agli artt. 110, 319 e 321 cod. pen.Secondo l’ipotesi di accusa, il ricorrente, in qualità di presidente dellacommissione di concorso per un posto di istruttore direttivo amministrativobandito dal Comune di Sperlonga, e dunque di pubblico ufficiale, su richiesta delsindaco [OSCURATO:PERSONA], e in accordo con il suo fiduciario [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], segretario comunale presso il Comune di Sperlonga,avrebbe fatto in modo da assegnare il posto bandito a [OSCURATO:PERSONA] e, inparticolare, avrebbe predisposto in anticipo (e non con il resto della commissione)le tracce per la prova scritta, facendole pervenire alla candidata tramite MassiminaDe [OSCURATO:PERSONA]; di seguito avrebbe fatto pervenire, con modalità analoghe, allacandidata le domande per la prova orale.Da ultimo, il ricorrente si sarebbe adoperato per far rinunciare SusannaCervoni, collocatasi al primo posto in graduatoria, e far vincere il concorso aVittoria [OSCURATO:PERSONA], persona vicina e gradita al sindaco.Il ricorrente, per il compimento di questi atti contrari ai doveri di ufficio,avrebbe accettato la promessa formulata da [OSCURATO:PERSONA], mediante GiuseppeDi [OSCURATO:PERSONA], di fargli incontrare il noto manager pubblico [OSCURATO:PERSONA], al fine ditrovare una sistemazione lavorativa per la figlia [OSCURATO:PERSONA], di ricevere lanomina per incarichi di natura politica, nonché avrebbe accettato la promessa diMassimina [OSCURATO:PERSONA] di pubblicare altri due concorsi per l’assunzione di personaleamministrativo; fatti commessi in Sperlonga in data anteriore e prossima al mesedi gennaio del 2022.2. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], haproposto ricorso avverso questa ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento,proponendo due motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo il difensore ha eccepito l’erronea applicazionedell’art. 319 cod. pen. e la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione sulpunto.La motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe, infatti, manifestamentecontraddittoria quanto alla mancata prova di un’interlocuzione diretta tra il sindacoCusani e il ricorrente del contenuto corruttivo e quanto all’esclusione dellarilevanza della circostanza relativa all’assegnazione del primo posto in classificaalla candidata [OSCURATO:PERSONA] e non a [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale, infatti, non avrebbe indicato come fossero compatibili i presuntiaccordi illeciti intervenuti tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] per l’aggiudicazionedel concorso in favore di sua figlia, con gli ulteriori accordi intervenuticontemporaneamente con il sindaco [OSCURATO:PERSONA] per l’aggiudicazione del medesimoposto a [OSCURATO:PERSONA].Sarebbe, infatti, privo di fondamento probatorio l’assunto secondo il qualel’aggiudicazione del concorso in favore di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto l’esclusivo scopodi consentire alla stessa di accedere alla graduatoria presso altro Comune piùvicino alla sua residenza.La difesa ha, inoltre, rilevato di aver già eccepito nella memoria depositatanel procedimento di riesame che la rinuncia da parte di [OSCURATO:PERSONA] al postoaggiudicato, diversamente da quanto affermato dal Giudice per le indaginipreliminari, non le conferiva alcun titolo di idoneità presso altro ente pubblico eche l’assunzione di [OSCURATO:PERSONA] presso il Comune di Artena era stata laconseguenza della vittoria da parte della stessa di altro concorso, svolto presso ilComune di Valmontone in data precedente ed estraneo alla presente vicendacautelare.Ulteriori profili di illogicità della motivazione sarebbero ravvisabili conriferimento al contenuto dell’asserito accordo corruttivo; la motivazione, infatti,non avrebbe dato conto delle modalità di tempo e di luogo attraverso le quali ilprospettato accordo corruttivo sarebbe stato definito.Le utilità oggetto della promessa illecita sarebbero state individuate intermini meramente assertivi e sarebbero prive di concretezza. L’ordinanzaimpugnata non chiarirebbe le ragioni per le quali il sindaco [OSCURATO:PERSONA] avesse interesseall’aggiudicazione del posto bandito a [OSCURATO:PERSONA].La mera promessa di conoscenza personale con il manager [OSCURATO:PERSONA] farebberiferimento ad un incontro pacificamente mai avvenuto; ancor più genericherisulterebbero le promesse illecite delle ulteriori utilità indicate dalla contestazionecautelare.D’altra parte la richiesta di applicazione della misura cautelare è statadepositata in data 16 maggio 2024 e, dunque, a significativa distanza di tempodalla commissione dei fatti contestati; non vi è alcuna prova che l’indagato,successivamente alle condotte contestate, abbia assunto incarichi politici, né chesia stato componente di altre commissioni d’esame istituite presso il Comune diSperlonga.Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, delresto, la promessa idonea ad integrare il reato di cui all’art. 319 cod. pen. deverivestire i caratteri dalla concretezza e della serietà e deve essere anteriore alcompimento dell’atto contrario ad atto di ufficio, oggetto di mercimonio.Nel caso di specie non vi sarebbe alcun fumus di prova circa il rapportosinallagmatico tra il compimento dell’atto contrario d’ufficio e le promesse di utilitànei termini prospettati nella contestazione cautelare.2.2. Con il secondo motivo il difensore ha dedotto l’erronea applicazionedell’art. 274 cod. proc. pen. e la mancanza o la manifesta illogicità dellamotivazione sul punto.La motivazione in ordine alla concretezza e all’attualità del pericolo direcidiva sarebbe manifestamente illogica, in quanto la legge n. 82 del 2023 [recte:il d.P.R. 16 giugno 2023, n. 82] vieta espressamente il ricorso a personale inquiescenza da oltre un triennio per la composizione delle commissioni per pubbliciconcorsi e il ricorrente è in congedo dal mese di settembre del 2019.[OSCURATO:PERSONA], dunque, non poteva più comporre alcuna commissioneesaminatrice in un pubblico concorso; i fatti contestati risalgono al 2022, larichiesta cautelare è stata proposta da 24 maggio 2025 e l’ordinanza è stata messa13 febbraio 2026, ad oltre cinque anni dalla prospettata commissione dei fattioggetto di contestazione cautelare.3. Con istanza depositata in data 15 maggio 2026 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Archidiacono ha chiesto la trattazione orale del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sonocomplessivamente infondati.2. Con il primo motivo il difensore ha eccepito l’erronea applicazione dell’art.319 cod. pen. e la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione in ordinealla valutazione di gravità indiziaria.3. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione ad unrinnovato esame delle risultanze indiziarie, non consentito nel giudizio dilegittimità.Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa letturadegli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione èriservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio dilegittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanzeprocessuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997,Dessimone, Rv. 207944).Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, delresto, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deducainsussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia laviolazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazionedel provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano laricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementiesaminati dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017,Paviglianiti, Rv. 270628 - 01).Il Tribunale del riesame, peraltro, sulla base delle intercettazioni svolte e deiservizi di osservazione eseguiti ha ricostruito, nei limiti delibatori propri della fasecautelare, tutte le fasi dell’accordo corruttivo contestato.I giudici di merito hanno accertato, con motivazione congrua e nonmanifestamente illogica, che il sindaco di Sperlonga intendeva fare vincere il postoalla candidata [OSCURATO:PERSONA], che era una esponente dell’opposizione, perottenere il suo sostegno, e ha fatto contattare [OSCURATO:PERSONA] dal suo braccio destro efiduciario [OSCURATO:PERSONA].Nella valutazione non illogica del Tribunale del riesame le intercettazionidimostrano le condotte illecite del ricorrente, che ha predisposto da solo le traccedelle prove di esame, le ha fatte consegnare alla candidata, ha corretto glielaborati, in violazione della disciplina volta a garantire l’anonimato deiconcorrenti, e ha cercato di far rinunciare la vincitrice [OSCURATO:PERSONA] al postoper favorire [OSCURATO:PERSONA].Secondo le intese originali, il concorso è stato vinto da [OSCURATO:PERSONA],figlia di [OSCURATO:PERSONA], dipendente di [OSCURATO:PERSONA] e membro di organismiindipendenti di valutazione e di nuclei interni di valutazione in diversi Comuni, e lavincitrice, dopo alcune perplessità inziali, ha rinunciato al posto aggiudicato,essendo interessata solo al titolo di idoneità per essere assunta presso un entelocale più vicino al proprio domicilio. Questo meccanismo ha consentito “loscorrimento” e l’aggiudicazione del posto alla seconda classificata, VittoriaMaggiarra.Nessun rilievo, dunque, possono assumere le vicende successive all’accordocorruttivo e la volontà originariamente manifestata da [OSCURATO:PERSONA], violandoi patti, di non rinunciare al posto.Posto, infatti, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza dilegittimità, la corruzione è consumata per effetto del semplice accordo, non rilevache l’attività promessa non sia stata realizzata o, ove sia stata realizzata, nonabbia sortito alcun effetto.Il delitto di corruzione si perfeziona, infatti, alternativamente conl’accettazione della promessa ovvero con la dazione - ricezione dell’utilità, etuttavia, ove alla promessa faccia seguito la dazione - ricezione, è solo in taleultimo momento che, approfondendosi l’offesa tipica, il reato viene aconsumazione (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246583 – 01).Le promesse che costituivano il corrispettivo della condotta illecita sono,inoltre, state accertate dal Tribunale del riesame con motivazione congrua, che siiscrive nel perimetro delle valutazioni non sindacabili nel giudizio di legittimità.4. Con il secondo motivo il difensore ha dedotto l’erronea applicazionedell’art. 274 cod. proc. pen. e la mancanza o la manifesta illogicità dellamotivazione in ordine alla concretezza e all’attualità del pericolo di recidiva.5. Il motivo è infondato.L’orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità ha chiaritoche, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericoloprevisto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è equiparabileall’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece,da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità dicondotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta,che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità delsoggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto piùapprofondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche laprevisione di specifiche occasioni di recidivanza (ex plurimis: Sez. 2, n. 1122 del02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv. 289262 – 01; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022,Gizzi, Rv. 282891-01; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767-01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991-01; Sez. 5, n.1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769-01).Il Tribunale del riesame ha fatto buon governo di questi principi di diritto.I giudici del riesame hanno, infatti, ritenuto sussistente il pericolo di recidiva,in quanto il ricorrente ha posto in essere «condotte illecite sistematiche e cicliche»ed è risultato essere «legato ad un sistema di favoritismi reciproci» (pag. 26dell’ordinanza impugnata).I giudici del riesame hanno, inoltre, ritenuto concreto e attuale il pericolo direcidiva, in quanto il ricorrente, pur non potendo più essere membro dellecommissioni giudicatrici nei concorsi pubblici per effetto della disciplina del d.P.R.n. 82 del 2023, «è componente di diversi organismi indipendenti di valutazioneoperanti in diverse province [Roma, Latina e Frosinone] nonché componente diuna società partecipata» e ha «diversi collegamenti con soggetti che ricopronocariche pubbliche» (pag. 25 dell’ordinanza impugnata).Il Tribunale ha rilevato che il ricorrente, in epoca successiva ai fatti delpresente procedimento, ha assunto un incarico presso il Comune di Morlupo, oveha favorito il nipote in un concorso pubblico, e ha assunto incarichi presso lasocietà [OSCURATO:PERSONA], partecipata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], e in procedure concorsualidalla stessa dirette.Nelle intercettazioni del 2022 il ricorrente risulta sistematicamenteinteressato e attivo nelle interferenze in numerosi concorsi banditi da Comuni delLazio, manifestando legami e potere di influenza in questi ambiti amministrativi.Il Tribunale del riesame ha, da ultimo, rilevato che dalla stessadocumentazione prodotta dal ricorrente risulta che l’ultima nomina a membrocomponente del Nucleo di valutazione risale al 24 gennaio 2025 e questo datoconferma che l’indagato ha assunto un ruolo decisionale nelle procedureconcorsuali anche in epoca successiva alla commissione dei fatti per cui si procede.Questo rilievo, nella valutazione non manifestamente illogica del Tribunaledel riesame, rende concrete e attuali le esigenze cautelari, in quanto dimostra ilruolo svolto dall’indagato, anche successivamente alla vicenda oggetto delpresente procedimento, negli organi indipendenti di valutazione chiamati asvolgere le procedure concorsuali per le amministrazioni comunali laziali.6. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato.Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 10/06/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente