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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 17 febbraio 2023

Cassazione n. 27456/2023

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la seguente SENTENZA vista la richiesta di rimessione proposta da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 03/05/2021 del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata é. ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA]Igna, con atto in data 11 dicembre 2022 ha presentato richiesta di rimessione del processo pendente nei suoi confronti innanzi al Tribunale di Padova per il delitto di atti persecutori (N. 5296/17 R.G.N.R.; N. 1618/19 R.G.), adducendo la sussistenza di una grave situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo ex art. 45 cod. proc. pen.

In relazione alla detta istanza è stato iscritto anche il procedimento n. 44522/2022 R.G., per la cui trattazione è stata fissata pure l'udienza del 17 febbraio 2023, di cui il Collegio ha disposto la riunione al presente.

2. Il difensore del Dell'Igna ha fatto pervenire rituale dichiarazione di rinuncia alla richiesta dì rimessione da parte del medesimo richiedente (cfr. atto in data 9 febbraio 2023).

Ne deriva l'inammissibilità della richiesta e la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali (cfr. Sez. 5, n. 33226 del 16/04/2019, Urgo, Rv. 276929 - 01: «in tema di rimessione del processo, se la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la relativa richiesta, deve condannare l'imputato che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio generale espresso nella disposizione di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., che si applica a tutti i giudizi, principali o incidentali, dinanzi alla giudice di legittimità»; Sez. 5, n. 49692 del 04/10/2017, C., Rv. 271438 - 01).

Ad avviso del Collegio, ricorrono altresì i presupposti per condannare il Dell'Igna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro mille (art. 48, comma 6, cod. proc. pen.), avendo il medesimo istante determinato l'inammissibilità della richiesta senza che consti alcuna ragione (neppure dedotta) a luì non imputabile a sostegno della rinuncia a coltivare l'istanza, il che impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 2, n. 2286 del 13/10/2015 - dep. 20/01/2016, Casamonica, Rv. 265774 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza e condanna il richiedente pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA vista la richiesta di rimessione proposta da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 03/05/2021 del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata é. ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]Igna, con atto in data 11 dicembre 2022 ha presentato richiesta di rimessione del processo pendente nei suoi confronti innanzi al Tribunale di Padova per il delitto di atti persecutori (N. 5296/17 R.G.N.R.; N. 1618/19 R.G.), adducendo la sussistenza di una grave situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo ex art. 45 cod. proc. pen. In relazione alla detta istanza è stato iscritto anche il procedimento n. 44522/2022 R.G., per la cui trattazione è stata fissata pure l'udienza del 17 febbraio 2023, di cui il Collegio ha disposto la riunione al presente. 2. Il difensore del Dell'Igna ha fatto pervenire rituale dichiarazione di rinuncia alla richiesta dì rimessione da parte del medesimo richiedente (cfr. atto in data 9 febbraio 2023). Ne deriva l'inammissibilità della richiesta e la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali (cfr. Sez. 5, n. 33226 del 16/04/2019, Urgo, Rv. 276929 - 01: «in tema di rimessione del processo, se la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la relativa richiesta, deve condannare l'imputato che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio generale espresso nella disposizione di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., che si applica a tutti i giudizi, principali o incidentali, dinanzi alla giudice di legittimità»; Sez. 5, n. 49692 del 04/10/2017, C., Rv. 271438 - 01). Ad avviso del Collegio, ricorrono altresì i presupposti per condannare il Dell'Igna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro mille (art. 48, comma 6, cod. proc. pen.), avendo il medesimo istante determinato l'inammissibilità della richiesta senza che consti alcuna ragione (neppure dedotta) a luì non imputabile a sostegno della rinuncia a coltivare l'istanza, il che impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 2, n. 2286 del 13/10/2015 - dep. 20/01/2016, Casamonica, Rv. 265774 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile l'istanza e condanna il richiedente pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. C
Decreto Cassazione n. 27456/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris