Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30162/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 75 N. 8450/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385, cod. pen.); Ritenuto che i motivi di ricorso sono meramente reiterativi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito posto che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine a: sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, evidenziando l'irrilevanza dei dedotti (e non provati) motivi dell'allontanamento (cfr. pag. 3-4 della sentenza impugnata); alla insussistenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione della gravità del fatto desumibile, tra l'altro, dal considerevole lasso temporale dell'allontanamento (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); al diniego delle circostanze attenuanti generiche, in difetto di elementi positivamente valutabili, non essendo qualificabile quale segno di ravvedimento la scelta di presentarsi spontaneamente per fare rientro nel luogo di esecuzione della misura (cfr. pag. 5-6 della sentenza impugnata), comunque valorizzata ai fini della concessione dell'attenuante speciale di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 75 N. 8450/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385, cod. pen.); Ritenuto che i motivi di ricorso sono meramente reiterativi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito posto che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine a: sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, evidenziando l'irrilevanza dei dedotti (e non provati) motivi dell'allontanamento (cfr. pag. 3-4 della sentenza impugnata); alla insussistenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione della gravità del fatto desumibile, tra l'altro, dal considerevole lasso temporale dell'allontanamento (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); al diniego delle circostanze attenuanti generiche, in difetto di elementi positivamente valutabili, non essendo qualificabile quale segno di ravvedimento la scelta di presentarsi spontaneamente per fare rientro nel luogo di esecuzione della misura (cfr. pag. 5-6 della sentenza impugnata), comunque valorizzata ai fini della concessione dell'attenuante speciale di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 30162/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris