CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02866/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33398/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legal e rappresentant e pro tempore , rappresentatae difesa da gli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via Po, 28 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4191 /201 9 , depositata il 23 agosto2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, depositatail 23 agosto 2019, Oggetto: marchio di reiezione dell’appello per la riforma del la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto le sue domande di accertamento della nullità del marchio registrato di titolarità di [OSCURATO:PERSONA] e di condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni per contraffazione deimarchi nazionali e comunitari «Errea », «RA» e «[OSCURATO:PERSONA]» SPORT” di cui essa ricorrente era titolare per le classi nn. 18, 24, 25 e 28 relativamentea prodotti dell’abbigliamento; - la C orte di appello ha dato atto che il giudice di primo grado a veva disatteso le domande dell’attrice sul fondamento dell’assenza del dedotto pericolo di confondibilità tra il segno «RA», di titolarità del convenuto,e quelli di titolarità dell’attrice medesime, nonché del fatto che mentre questi ultimi erano utilizzati per contraddistinguere prodotti di abbigliamento e borse che attenevano al settore sportivo, quello contestato era utilizzato per borse, scarpe e prodotti, valigie in pelle che esulavano da tale settore; - ha, quindi, disatteso il gravame dell’appellante condividendo la valutazione del Tribunale e sottolineando che il nucleo distintivo dei segno dell’attrice non poteva essere rinvenuto nella sua componente denominativa«RA», del tutto evanescente e individuabile solo all’esito di un’attenta osservazione, e che, inoltre, gli stess i element i denominativi dei segni in comparazi one presentava no caratteristiche grafiche non identichee non era no coincident i neanche sotto il profilo fonetico, attesi i diversi modi di esprimere il segno in relazione alla lettura unitaria o separata delle singole lettere dell’alfabeto che lo componevano, e a quello visivo, stante la differenza dei caratteri utilizzati; -il ricorso è affidato a tre motivi; -[OSCURATO:PERSONA] non spiega alcuna difesa; -la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo l a ricorrent e denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 12, lett. b), e 25 cod. prop. ind., per aver la sentenza impugnata respinto la domanda di nullità del marchio del convenuto sul fondamento che tra gli elementi figurativi e distintivi che componevano i segni azionati prevalesse quello figurativo caratterizzato dalla figura romboidale benché, trattandosi di marchi complessi, avrebbe dovuto essere accertata, all’esito di un loro esame parcellizzato, la presenza di due « cuori » e la comparazione con i l marchiodell’Altamura avrebbe dovuto essere condotta con riferimento a ogni loro singola componente; - con la medesima doglianza lamenta la mancata valorizzazione dell’elemento alfabetico che caratterizzava i suoi marchi e delle somiglianze concettuali e fonetiche tra i segni in comparazione; - si duole, infine, del fatto che la Corte di app ello ha escluso che il marchio dell’Altamura fosse nullo per difetto di novitàbenché il rischi o di confusione emergesse dall’affinità dei prodotti contraddistinti dai marchi in esame e dall’accentuato carattere distintivo dei marchi azionatia motivo della loro notorietà; - con il secondo motivo deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 20, lett. b), e 22 cod. prop. ind., per aver la sentenza impugnata ha rigettato la domanda di contraffazione e ha omesso di pronunciare le richieste sanzioni civili di cui agli artt. 124, 125 e 126 cod. prop. ind.; -con l’ultimo motivo censura la sentenza di appello per violazione ed errata applicazione dell’art. 2598 cod. civ., nella parte in cui ha escluso la sussistenza di un illecito concorrenziale confusorio; -i motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondat i ; - se è vero che, come sostenuto dalla ricorrente, in presenza di un marchio complesso, la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solouna componente e a paragonarla con un altro marchio, occorrendo procedere all’esame dei segni in conflitto considerati ciascuno nel suo insieme, ciò non esclude che l’impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchiocomplesso possa, in determinate circostanze, essere influenzata da una o più delle sue componenti e, in tali casi, laddove tutte le altre componenti assumano un rilievo trascurabile, la valutazione di somiglianza possa essere affidata al solo esame di tali componenti (Corte Giust. UE 18 settembre 2014, C - 308/13 P e C-309/13 P, [OSCURATO:PERSONA] / UAMI; Corte Giust.UE 3 settembre 2009, C - 498/07 P, Aceites del Sur - Coosur v Koipe ; Corte Giust. UE 12 giugno 2007, C ‑ 334/05 P, UAMI/Shaker; in tal senso, anche, più recentemente, Trib. UE 8 febbraio 2019, T-67/17, Serendipity e a./ EUIPO -CKL Holdings); -da ciò consegue che la decisione della Corte di appello, nella parte in cui ha individuato nei marchi dell’attrice due element i distintiv i caratterizzanti – consistent i nella figura romboidale e nell a denominazione « Errea » – , ritenendo trascurabile l’elemento rappresentato dalle lettere «RA» e ha affidato la valutazione di confondibilità all’esame di tali elementi distintivi, ha fatto corretta applicazione del richiamato principio; -con specifico riferimento alla valutazione degli elementi denominativi comunque condotta dal giudice di merito, si osserva che la ricorrente muove dall’erroneo assunto che questi abbia negato la tutelabilità, quale marchio, dei segni alfanumerici, laddove, invece, la pronuncia è motivata con la non immediata intellegibilità delle lettere « RA » , in relazione al loro profilo stilizzato collocato all’interno d ella figura geometrica romboidale; - quanto, poi, alla sottovalutazione del profilo fonetico e concettuale, si rammenta che l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni, anche in relazione al profilo della affinità dei prodotti commercializzati o dei servizi offerti, è incensurabile in cassazione se, come nel caso in esame, sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. 13 dicembre 2021, n. 39764; Cass. 13 marzo 2017, n. 6382; Cass. 28 febbraio 2006, n. 4405); - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - nulla va disposto in tema di spese processuali in assenza di attività defensionale della parte vittoriosa P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella r icorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del