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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30688/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21577/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Lauri n. 11 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura allegata al controricorso - controricorrente – N. 21577/21 R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n. 1456/11/2021depositata in data 17.2.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 21.6.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con ordinanza n. 11432/2019 del 30.4.2019, questa Corte di cassazione accolse il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della C.T.R. della Campania n. 4267/2014che, decidendo sull’appello erariale ed in riforma della prima decisione, aveva respinto le doglianze del contribuente in relazione agli avvisi di accertamento notificatigli per gli anni 2007, 2008 e 2009 , per riscontrate operazioni extracontabili di acquisto di oro a lui imputate; cassando la decisione d’appello, in particolare, questa Corte rilevò l’inutilizzabilità di alcuni documenti della complessa indagine fiscale a monte della vicenda per cui è processo ( dapprima rimasti nella disponibilità della Guardia di Finanzae non versati in atti dall’Ufficio) , ciò in quanto irritualmente fatti oggetto di ordine di esibizione ex art. 213 c.p.c. da parte dello stesso giudice d’appello, che in tal guisa aveva supplito all’inerzia dell’Agenzia , per di più erroneamente considerando la Guardia di Finanza quale Amministrazione terza rispetto all’ente impositore, benché avesse agito su delega di quest’ultimo; riassunta la causa dinanzi al giudice del rinvio, onde procedere alla rinnovazione del “giudizio sulla base delle sole prove ritualmente acquisite in atti” (così l’ordinanza citata), con la sentenza in epigrafe la C.T.R. della Campania ha rigettato l’ appell o propost o da ll ’Agenzia delle Entrate avverso l a sentenz a di prime cure, con cui la C.T.P. di Benevento aveva annullato gli avvisi impugnati; N. 21577/21 R.G. nel confermare l’esito del giudizi o di primo grado , la C.T.R. ha osservato che correttamente il primo giudice aveva ritenuto non dimostrata la riferibilità allo Zotti della documentazione extracontabile, contenuta su supporti magnetici, rinvenuta presso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(fornitrici dell’odierno controricorrente), ciò argomentando in forza dello scrutinio del solo materiale istruttorio regolarmente acquisito nel processo, come disposto dal provvedimento cassatorio, escludendo anche la producibilità nel giudizio di rinvio di nuova documentazione, stante la sua natura di “giudizio chiuso”; avverso la predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a d un unico motiv o , cui resist e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; consideratoche: 1.1 – co n l’unico motivo l’Agenzia denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 36 d.lgs. n. 546/1992, e ancora degli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver la C.T.R. ritenuto non sufficientemente dimostrati, da p arte dell’Ufficio, i rilievi contestati, benché sulla base delle sole prove ritualmente acquisite; secondo la ricorrente, il giudice d’appello avrebbe dunque reso una motivazione apparente, non essendo stati indicati gli elementi posti a sostegno dell’iterdecisorio; 1.2 –il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato; 1.3 –è inammissibile, in particolare, laddove l’Agenzia lamenta nella sostanza il preteso malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non aver la C.T.R., a suo dire, dimostrato di aver esaminato e valutato le prove; N. 21577/21 R.G. infatti, è ampiamente consolidato e ricevuto, nella più recente giurisprudenza di legittimità, l’insegnamento di Cass., Sez.

Un., n. 20867/2020, da cui sono stati tratti due specifici principi: 1) (Rv. 659037-01) “In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.”; e 2) (Rv. 659037-02) “In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione”; N. 21577/21 R.G. all’evidenza, in alcun modo lacensura in esame rispett a i superiori dettami; 1.4 –il secondo profilo dell’articolato mezzo, invece, benché ammissibile perché attinente al piano motivazionale(v. supra), è infondato; infatti, con motivazione esaustiva e completa, la C.T.R. – come demandatole dall’ordinanza n. 11432/2019 – ha proceduto a lla comple ssiva ricognizione del materiale probatorio ritualmente acquisito (e con l’ovvia esclusione, pertanto, sia dei documenti già oggetto dell’illegittimo ordine di esibizione ex art. 213 c.p.c., sia dell’ulteriore documentazione versata in atti dall’Agenzia in sede di rinvio, stante la pur evidenziata struttura di “giudizio chiuso”– su cui si veda, per tutte, Cass. n. 27623/2018), giungendo ad illustrare compiutamente le ragioni del finale convincimento secondo cui l’Agenzia non aveva assolto l’onere probatorio sulla stessa gravante; il giudice d’appello, in particolare, ha rilevato che dalla sola documentazione utilizzabile non erapossibile, in alcun modo, effettuare i riscontri per ascrivere allo Zotti la riferibilità dei dati extracontabilirinvenuti presso le suindicate società fornitrici, per di più osservando che l’indispensabilità a tal fine de gl i stessi documentiirritualmente acquisiti risultava dimostrata dal tentativo dell’Agenzia –del pari irrituale - di reintrodurne il contenuto mediante la memoria depositata nello stesso giudizio di rinvio; insomma, la motivazione in discorso non solo è del tutto coerente col “minimo costituzionale” (v.

Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014), ma dà conto in via esaustiva di tutte le questioni sottoposte al vaglio della C.T.R., a seguito della cassazione della prima sentenza d’appello, ed è quindi esente da censure; N. 21577/21 R.G. 2.1 - in definitiv a, il ricorso è rigettato ; l e spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spesedel presente giudizio di legittimità , che liquida in € 7.800,00 per compensied € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario nella misura

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21577/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Lauri n. 11 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura allegata al controricorso - controricorrente – N. 21577/21 R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n. 1456/11/2021depositata in data 17.2.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 21.6.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con ordinanza n. 11432/2019 del 30.4.2019, questa Corte di cassazione accolse il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della C.T.R. della Campania n. 4267/2014che, decidendo sull’appello erariale ed in riforma della prima decisione, aveva respinto le doglianze del contribuente in relazione agli avvisi di accertamento notificatigli per gli anni 2007, 2008 e 2009 , per riscontrate operazioni extracontabili di acquisto di oro a lui imputate; cassando la decisione d’appello, in particolare, questa Corte rilevò l’inutilizzabilità di alcuni documenti della complessa indagine fiscale a monte della vicenda per cui è processo ( dapprima rimasti nella disponibilità della Guardia di Finanzae non versati in atti dall’Ufficio) , ciò in quanto irritualmente fatti oggetto di ordine di esibizione ex art. 213 c.p.c. da parte dello stesso giudice d’appello, che in tal guisa aveva supplito all’inerzia dell’Agenzia , per di più erroneamente considerando la Guardia di Finanza quale Amministrazione terza rispetto all’ente impositore, benché avesse agito su delega di quest’ultimo; riassunta la causa dinanzi al giudice del rinvio, onde procedere alla rinnovazione del “giudizio sulla base delle sole prove ritualmente acquisite in atti” (così l’ordinanza citata), con la sentenza in epigrafe la C.T.R. della Campania ha rigettato l’ appell o propost o da ll ’Agenzia delle Entrate avverso l a sentenz a di prime cure, con cui la C.T.P. di Benevento aveva annullato gli avvisi impugnati; N. 21577/21 R.G. nel confermare l’esito del giudizi o di primo grado , la C.T.R. ha osservato che correttamente il primo giudice aveva ritenuto non dimostrata la riferibilità allo Zotti della documentazione extracontabile, contenuta su supporti magnetici, rinvenuta presso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(fornitrici dell’odierno controricorrente), ciò argomentando in forza dello scrutinio del solo materiale istruttorio regolarmente acquisito nel processo, come disposto dal provvedimento cassatorio, escludendo anche la producibilità nel giudizio di rinvio di nuova documentazione, stante la sua natura di “giudizio chiuso”; avverso la predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a d un unico motiv o , cui resist e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; consideratoche: 1.1 – co n l’unico motivo l’Agenzia denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 36 d.lgs. n. 546/1992, e ancora degli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver la C.T.R. ritenuto non sufficientemente dimostrati, da p arte dell’Ufficio, i rilievi contestati, benché sulla base delle sole prove ritualmente acquisite; secondo la ricorrente, il giudice d’appello avrebbe dunque reso una motivazione apparente, non essendo stati indicati gli elementi posti a sostegno dell’iterdecisorio; 1.2 –il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato; 1.3 –è inammissibile, in particolare, laddove l’Agenzia lamenta nella sostanza il preteso malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non aver la C.T.R., a suo dire, dimostrato di aver esaminato e valutato le prove; N. 21577/21 R.G. infatti, è ampiamente consolidato e ricevuto, nella più recente giurisprudenza di legittimità, l’insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 20867/2020, da cui sono stati tratti due specifici principi: 1) (Rv. 659037-01) “In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.”; e 2) (Rv. 659037-02) “In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione”; N. 21577/21 R.G. all’evidenza, in alcun modo lacensura in esame rispett a i superiori dettami; 1.4 –il secondo profilo dell’articolato mezzo, invece, benché ammissibile perché attinente al piano motivazionale(v. supra), è infondato; infatti, con motivazione esaustiva e completa, la C.T.R. – come demandatole dall’ordinanza n. 11432/2019 – ha proceduto a lla comple ssiva ricognizione del materiale probatorio ritualmente acquisito (e con l’ovvia esclusione, pertanto, sia dei documenti già oggetto dell’illegittimo ordine di esibizione ex art. 213 c.p.c., sia dell’ulteriore documentazione versata in atti dall’Agenzia in sede di rinvio, stante la pur evidenziata struttura di “giudizio chiuso”– su cui si veda, per tutte, Cass. n. 27623/2018), giungendo ad illustrare compiutamente le ragioni del finale convincimento secondo cui l’Agenzia non aveva assolto l’onere probatorio sulla stessa gravante; il giudice d’appello, in particolare, ha rilevato che dalla sola documentazione utilizzabile non erapossibile, in alcun modo, effettuare i riscontri per ascrivere allo Zotti la riferibilità dei dati extracontabilirinvenuti presso le suindicate società fornitrici, per di più osservando che l’indispensabilità a tal fine de gl i stessi documentiirritualmente acquisiti risultava dimostrata dal tentativo dell’Agenzia –del pari irrituale - di reintrodurne il contenuto mediante la memoria depositata nello stesso giudizio di rinvio; insomma, la motivazione in discorso non solo è del tutto coerente col “minimo costituzionale” (v. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014), ma dà conto in via esaustiva di tutte le questioni sottoposte al vaglio della C.T.R., a seguito della cassazione della prima sentenza d’appello, ed è quindi esente da censure; N. 21577/21 R.G. 2.1 - in definitiv a, il ricorso è rigettato ; l e spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spesedel presente giudizio di legittimità , che liquida in € 7.800,00 per compensied € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario nella misura
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