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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19522/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], considerato che la doglianza avanzata nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], che contesta la illegittimità dell'occupazione è manifestamente infondata in quanto riproduttiva di profili già vagliati dalla corte di merito (si veda pagina 2 della sentenza impugnata), nella parte della motivazione in cui ha correttamente valorizzato l'assenza di qualsiasi titolo autorizzativo alla permanenza dell'immobile; che la doglianza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è parimenti reiterativa per i motivi sovraesposti e comunque anche generica, limitandosi a contestare il dolo a fronte di una permanenza volontaria all'interno dell'immobile; ritenuto che l'ultimo motivo di ricorso che contesta l'omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato alla luce della natura permanente del reato contestato che la Corte di appello assume ancora in corso alla data del giudizio, con statuizione riferita ad entrambi gli imputati e che, in quanto connessa ad un elemento di fatto, appare non censurabile nella presente sede di legittimità; considerato infine che anche la doglianza avanzata con la memoria depositata e con la quale si eccepisce la violazione del principio del ne bis in idem alla luce dei principi elaborati dalla Corte EDU appare manifestamente infondata, avendo la sanzione amministrativa la funzione di recuperare le somme derivanti dall'illegittima occupazione dell'immobile e quella penale, reprimendo invece la condotta di impossessamento abusivo di un bene pubblico, che costituisce fattispecie di reato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila ciascuno in favore delle Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], considerato che la doglianza avanzata nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], che contesta la illegittimità dell'occupazione è manifestamente infondata in quanto riproduttiva di profili già vagliati dalla corte di merito (si veda pagina 2 della sentenza impugnata), nella parte della motivazione in cui ha correttamente valorizzato l'assenza di qualsiasi titolo autorizzativo alla permanenza dell'immobile; che la doglianza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è parimenti reiterativa per i motivi sovraesposti e comunque anche generica, limitandosi a contestare il dolo a fronte di una permanenza volontaria all'interno dell'immobile; ritenuto che l'ultimo motivo di ricorso che contesta l'omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato alla luce della natura permanente del reato contestato che la Corte di appello assume ancora in corso alla data del giudizio, con statuizione riferita ad entrambi gli imputati e che, in quanto connessa ad un elemento di fatto, appare non censurabile nella presente sede di legittimità; considerato infine che anche la doglianza avanzata con la memoria depositata e con la quale si eccepisce la violazione del principio del ne bis in idem alla luce dei principi elaborati dalla Corte EDU appare manifestamente infondata, avendo la sanzione amministrativa la funzione di recuperare le somme derivanti dall'illegittima occupazione dell'immobile e quella penale, reprimendo invece la condotta di impossessamento abusivo di un bene pubblico, che costituisce fattispecie di reato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila ciascuno in favore delle Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 19522/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris