CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 gennaio 2026
Cassazione n. 24412/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a Cardeto il 19/09/1965 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA]. udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale che, riportandosi alla requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito l'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, ha disposto l'applicazione della custodia cautelare in carcere in relazione ai capi 84) e 85) della provvisoria imputazione, riformando il provvedimento con il quale il GIP del medesimo Tribunale, in data 4 giugno 2025, rigettava la richiesta cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], Il primo giudice ravvisava la gravità indiziaria soltanto in ordine al capo 84), concernente la detenzione e l'offerta in vendita, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di cinque chilogrammi di cocaina in danno di D'[OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], il 6 dicembre 2021, mentre la escludeva con riguardo al capo 85), avente ad oggetto la detenzione e il trasporto, per la successiva cessione, di un quantitativo di cocaina indicato in circa 450 grammi, v accertato il 22 gennaio 2022. Muovendo da tale delimitazione del quadro indiziario e reputando, inoltre, insussistenti le esigenze cautelari anche con riferimento al capo 84), il GIP rigettava conseguentemente la richiesta di applicazione della misura. Il Tribunale del riesame ha diversamente deciso su entrambi i profili. Quanto al capo 85), ha valorizzato il contenuto dell'intercettazione del 21 gennaio 2022, nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA], conversando con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], aveva confidato al medesimo i dettagli di un episodio di detenzione e trasporto di stupefacente da lui posto in essere, specificando il quantitativo di circa 400-450 grammi di cocaina e riferendo di aver collaborato con la persona destinataria per quasi un anno. Con riferimento alla suddetta imputazione, il Tribunale del riesame è pervenuto a una diversa valutazione rispetto a quella del GIP, ritenendo, per contro, che il dialogo dovesse essere apprezzato nella sua interezza, poiché da esso emergeva un quadro coerente e dettagliato di traffici di droga effettivamente realizzati dall'appellante. La circostanza per cui fosse lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a descrivere la propria condotta con affermazioni di carattere autoaccusatorio sosteneva in modo determinante, ad avviso del collegio di merito, la gravità indiziaria, senza che la mancanza di una determinazione precisa del contesto spazio-temporale potesse costituire fattore ostativo al raggiungimento della soglia indiziaria. In ordine alle esigenze cautelari, il Tribunale ha osservato che il riconoscimento della gravità indiziaria anche per il capo 85) dimostrava che le condotte ascritte all'imputato non erano occasionali; la conversazione del 21 gennaio 2022, risalente a oltre un mese dopo i fatti del dicembre 2021, ne confermava lo stabile inserimento nel narcotraffico. Ha rilevato altresì che 2l'imputato risultava gravato da precedenti penali specifici per reati in materia di stupefacenti. Ha quindi ravvisato il pericolo concreto di reiterazione del reato ex art. 274, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., ritenendo che la sola misura domiciliare con braccialetto elettronico non avrebbe potuto recidere i contatti criminali maturati nel corso degli anni, stante il rischio che l'imputato perpetuasse i propri traffici illeciti anche dalla propria abitazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso ai seguenti motivi. 2.1 Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria per il capo 85), denunciando l'erronea applicazione degli artt. 273, 192, commi 2, 3 e 4, e 125 cod.proc.pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La qualificazione della conversazione del 21 gennaio 2022 come univoca autoaccusa sarebbe già errata in radice. Il dialogo si era svolto in un contesto connotato da toni esibizionistici, tipici dei dialoghi intercettati in materia di stupefacenti, e non è quindi univocamente riconducibile a uno specifico fatto-reato. Nessun riscontro esterno — sequestri, identificazione di coautori, riscontri documentali, osservazioni o controlli di polizia — ha confermato l'effettiva realizzazione di quanto narrato. Per analogia sistematica con la disciplina della chiamata di correo, anche la dichiarazione autoaccusatoria dell'indagato esige plausibilità intrinseca e riconducibilità univoca a uno specifico episodio criminoso verificabile, tanto più quando la narrazione è genericamente collocata nel passato e sembra funzionale a rappresentare un ruolo più che a descrivere un fatto concreto. La conversazione descrive un trasporto di 400/450 grammi di cocaina privo di data, luogo, indicazione del committente e modalità di cessione. L'indizio risulta spogliato di qualsiasi ancoraggio fattuale, in contrasto con i canoni di ragionevolezza richiesti anche dalla Corte EDU in materia di privazione cautelare della libertà personale. Il ricorrente osserva che il GIP, pertanto, correttamente valorizzava questa carenza di contestualizzazione spazio-temporale; al contrario, il Tribunale ha sovvertito quella impostazione, reputando irrilevante l'assenza di data, luogo e identificazione dei coautori, e così derogando al principio del favor rei applicabile ogniqualvolta i dati probatori si prestino a una duplice lettura. Lamenta in aggiunta che l'impossibilità di individuare, anche' approssimativamente, il periodo nel quale il fatto sarebbe stato posto in essere possa riverberare conseguenze in termini di prescrizione del reato e di concreta attualità delle esigenze cautelari. 32.2. Sotto un connesso profilo, contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari ex artt. 274, 275, 275-bis e 292 cod.proc.pen. Il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale, non desumibile in via automatica dalla sola gravità del titolo di reato o da generiche considerazioni sulla personalità dell'indagato, e deve scaturire da una prognosi correlata alla concreta situazione esistenziale e socio-ambientale, con riguardo anche al tempo trascorso dai fatti. Il Tribunale ha invece fondato il proprio giudizio quasi esclusivamente sulla pretesa stabilità del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel narcotraffico, omettendo di considerare che, pur essendo l'utenza cellulare dell'imputato sottoposta a intercettazione — anche a mezzo di captatore informatico — per un periodo significativo, la conversazione del 21 gennaio 2022 è l'unica dalla quale la [OSCURATO:PERSONA] ha tratto elementi indiziari a suo carico; dato che deporrebbe, semmai, per un coinvolgimento del tutto occasionale, riferito a quel lontano momento storico. Entro questa prospettiva, il íollegio non ha considerato il significativo lasso di tempo intercorso tra i fatti contestati — risalenti al più al 2021 — e la decisione del 2026, e inoltre non ha indicato elementi concreti sopravvenuti che rendessero attuale la prognosi di recidiva. Nel quadriennio successivo, l'imputato non è incorso in violazioni di sorta, mantenendo una condotta orientata alla legalità; circostanze valorizzate dal GIP in relazione al capo 84) e del tutto trascurate nell'ordinanza impugnata, ove apoditticamente si afferma che si impone l'applicazione della misura cautelare invocata per recidere tali relazioni che lui stesso ha maturato negli anni e che tutt'ora ha dimostrato di condurre — conclusione che prescinde dalla condotta successiva ai fatti e durante il procedimento, elemento essenziale nella prognosi di reiterazione ex art. 274, lett. c), cod.proc.pen. 2.3. Lamenta altresì la violazione dei criteri di scelta e proporzionalità della misura di cui all'art.275 cod.proc.pen. In ossequio al principio del minore sacrificio possibile della libertà personale, il giudice è tenuto a motivare specificamente le ragioni per cui una misura meno grave — nella specie, gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico — non sarebbe in grado di fronteggiare le esigenze cautelari ravvisate. Il Tribunale ha applicato direttamente la custodia in carcere, adducendo che la misura domiciliare con braccialetto elettronico sarebbe inattuabile per l'indole e il profilo personologico dell'imputato, senza considerare lo stile di vita attuale, l'assenza di pregresse violazioni della misura domiciliare e la concreta possibilità che il profilo personologico a suo tempo delineato si fosse nel frattempo attenuato. 43. Le parti, all'esito della trattazione orale, hanno concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo investe la tenuta della gravità indiziaria riconosciuta dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui al capo 85), contestato a [OSCURATO:PERSONA] e consistente nella detenzione e nel trasporto, per la successiva cessione a terzi, di circa 450 grammi di cocaina, accertato il 22 gennaio 2022. 2.1. La difesa sostiene che la conversazione intercettata il 21 gennaio 2022 — nel corso della quale l'odierno ricorrente, dialogando con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], avrebbe reso dichiarazioni autoaccusatorie circa un pregresso trasporto di stupefacente — sarebbe inidonea a integrare i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 cod.proc.pen., perché priva di riscontri esterni e di una precisa contestualizzazione spazio-temporale. La doglianza è da ritenersi manifestamente infondata. Va premesso che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997-01). Allorché sia denunciato vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. L'orientamento consolidato di questa Corte (Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683-01; Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053- 01; Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi, Rv. 253511-01; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475-01) ritiene che, ai fini dell'applicazione delle 5misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge 1° marzo 2001, n. 63, sia sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l'art. 273, comma 1 bis, cod.proc.pen. richiama espressamente il terzo ed il quarto comma dell'art. 192 cod.proc.pen., ma non anche il secondo comma, ne consegue che, in sede di giudizio de libertate, la valutazione degli indizi non va operata secondo i parametri richiesti ai fini dell'affermazione di responsabilità all'esito del giudizio di cognizione. Il diverso regime trova giustificazione nella diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata ad un giudizio prognostico in termini di ragionevole ed elevata probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598-01; Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, Djorjevic, Rv. 269683- 01). 2.2. Tanto premesso, il rilievo difensivo non si confronta utilmente con il consolidato assetto interpretativo in materia. Nella giurisprudenza di legittimità è infatti fermo che le dichiarazioni, captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto si autoaccusa della commissione di reati hanno integrale valenza probatoria, non trovando applicazione al riguardo gli artt. 62 e 63 cod. proc. pen., giacché l'ammissione di circostanze indizianti, fatta spontaneamente dall'indagato nel corso di una conversazione legittimamente intercettata, non è assimilabile alle dichiarazioni da lui rese dinanzi all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e le registrazioni e i verbali delle conversazioni non sono riconducibili alle testimonianze "de relato" su dichiarazioni dell'indagato, in quanto integrano la riproduzione fonica o scritta delle dichiarazioni stesse, delle quali rendono in modo immediato e senza fraintendimenti il contenuto (Sez. 2, n. 37794 del 12/06/2019, Rv. 277707 - 01; Sez. 6, n. 16165 del 19/02/2013, Rv. 256008 - 01). Occorre altresì precisare che, sempre in tema di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715-01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337 - 01). 2.3. Entro tale cornice, il Tribunale del riesame ha dato conto, con motivazione immune da manifesta illogicità, delle ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalla valutazione del GIP. Il Tribunale ha evidenziato che la conversazione del 21 gennaio 2022 non aveva a oggetto un tema indistinto o meramente allusivo, ma si inseriva in un 6lungo colloquio interamente incentrato su approvvigionamenti di stupefacente, quantitativi, prezzi, qualità della sostanza, modalità di cessione e rapporti con acquirenti e fornitori. E' stato logicamente evidenziato che il suddetto dialogo non si è esaurito in un contesto isolato e avulso da ulteriori elementi; esso si è innestato in un lungo colloquio nel corso del quale i due interlocutori discutevano in modo approfondito e specifico delle dinamiche del narcotraffico, dei prezzi di acquisto e di cessione della cocaina, della qualità delle sostanze distribuite nelle piazze di spaccio del reggino, dei meccanismi di approvvigionamento e delle difficoltà operative del settore. Anche a voler muovere dall'ipotesi, prospettata dalla difesa, che in simili dialoghi possa talora annidarsi una componente di autorappresentazione del proprio ruolo criminale, non manifestamente illogica appare l'argomentazione del Tribunale secondo cui, nel caso concreto, le frasi proferite dal ricorrente non si risolvono in una vanteria generica o in un artificio retorico. L'ordinanza impugnata ha infatti valorizzato dati testuali specifici: il riferimento al quantitativo di circa 400-450 grammi di cocaina, l'indicazione della consegna al destinatario, il cenno alla protrazione del rapporto per quasi un anno, nonché la narrazione delle cautele adottate per eludere il controllo della polizia ferroviaria. Si tratta di elementi che, letti unitariamente e nel contesto del colloquio, hanno consentito al giudice dell'appello cautelare di attribuire al narrato una sufficiente consistenza autoaccusatoria. La censura difensiva, per contro, sollecita una diversa lettura del compendio captativo, ma non evidenzia vizi logici della motivazione, risolvendosi in una proposta ricostruttiva alternativa che non è consentito sovrapporre, in sede di legittimità, a quella congruamente accolta dal giudice del merito cautelare. La circostanza che dalla conversazione non emergano con precisione assoluta tutte le coordinate spazio-temporali dell'episodio evocato non priva, di per sé, il narrato della sua valenza indiziaria, poiché la gravità richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. postula una qualificata probabilità di colpevolezza e non la compiuta ricostruzione del fatto in ogni suo dettaglio, propria del giudizio di merito. Ne discende che la motivazione dell'ordinanza impugnata, laddove ha attribuito rilievo decisivo alla lettura complessiva della conversazione e alla sua coerenza interna, si sottrae alle censure articolate con il ricorso. 2.4. Non merita accoglimento l'ulteriore rilievo con cui il ricorrente prospetta, in via meramente eventuale, possibili ricadute della non puntuale collocazione cronologica del fatto in termini di prescrizione del reato e di tenuta delle esigenze cautelari. Sotto il primo profilo, la censura è manifestamente assertiva, poiché non indica alcun concreto dato processuale dal quale desumere che il fatto evocato 7nella conversazione debba collocarsi in un tempo tale da rendere maturata la prescrizione, limitandosi a evocare una possibilità astratta, incompatibile con il grado di specificità richiesto al ricorso per cassazione. Sotto il secondo profilo, va rilevato che il Tribunale non ha fondato il giudizio di attualità delle esigenze cautelari sulla collocazione temporale del solo capo 85), bensì sulla lettura unitaria di più indicatori, tra i quali la ravvicinata sequenza tra l'episodio del dicembre 2021 di cui al capo 84) e la conversazione del gennaio 2022, il contenuto complessivo di quest'ultima, la protrazione del rapporto criminale riferita dallo stesso indagato e i precedenti specifici. 3. Il secondo motivo concerne le esigenze cautelari. La difesa lamenta che il pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato ex art. 274, co. 1, lett. c), cod.proc.pen. sarebbe stato ricavato da fatti ormai risalenti, senza alcuna considerazione del comportamento tenuto dall'imputato nel quadriennio successivo, e che la scelta della custodia in carcere in luogo degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico sarebbe stata motivata in modo apodittico. 3.1. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. È ben vero che, a seguito della modifica dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. introdotta dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, il pericolo di reiterazione deve essere insieme concreto e attuale e non può essere desunto in via automatica dalla mera gravità del titolo di reato. Ma è altrettanto fermo, nella giurisprudenza di legittimità, che il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, dep. 2026, Rv. 289262 - 01; Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Rv. 288197 - 01). Alla luce di tali coordinate, il provvedimento impugnato ha offerto una motivazione immune dai vizi denunciati. Il Tribunale del riesame non si è limitato a richiamare la gravità astratta dei reati contestati, ma ha valorizzato una serie di indicatori concreti di cui occorre dare conto. [OSCURATO:PERSONA] di merito ha anzitutto spiegato, con argomentazione non manifestamente illogica, perché il coinvolgimento del ricorrente nel narcotraffico non potesse essere degradato a episodio isolato. 8A tale conclusione è pervenuto valorizzando la duplicità delle condotte provvisoriamente contestate, collocate in un arco temporale ristretto tra dicembre 2021 e gennaio 2022, e dunque sintomatiche, secondo una valutazione prognostica ragionevole, di una continuità operativa incompatibile con la lettura minimizzante propugnata dalla difesa. L'ordinanza impugnata ha poi attribuito rilievo al contenuto complessivo della conversazione del 21 gennaio 2022, dal quale ha desunto non già in via congetturale, ma attraverso un percorso argomentativo esplicitato, che il [OSCURATO:PERSONA] disponeva di relazioni criminali non occasionali, di canali di approvvigionamento e di interlocutori interessati all'acquisto di quantitativi significativi di stupefacente, oltre a mostrare una conoscenza specifica delle dinamiche di prezzo e di circolazione della droga sul territorio. Anche sotto questo aspetto, la censura difensiva tende a sostituire alla lettura accolta dal Tribunale una diversa interpretazione del materiale investigativo, senza individuare aporie logiche o salti argomentativi del provvedimento impugnato. Infine, il Tribunale ha espressamente evidenziato — correggendo sul punto l'assunto del GIP — la presenza di precedenti penali specifici in materia di stupefacenti. Anche tale dato, letto unitariamente agli altri elementi valorizzati, è stato utilizzato come indice sintomatico di un radicamento non episodico nel circuito criminoso di riferimento. La difesa non deduce un travisamento di tale risultanza, ma si limita a contestarne il peso, sollecitando un nuovo apprezzamento di merito che resta precluso in questa sede. Ne consegue che la motivazione sul pericolo di reiterazione, lungi dal risolversi in formule di stile o in apodittiche valutazioni, risulta ancorata a dati specifici e resiste, pertanto, al vaglio di legittimità. Le obiezioni difensive fondate sul tempo trascorso dai fatti e sulla dedotta regolarità della condotta di vita successiva non valgono a incrinare tale impianto motivazionale, perché il Tribunale ha ritenuto che la qualità delle relazioni criminali emerse, la natura non occasionale delle condotte e i precedenti specifici fossero elementi ancora idonei a fondare una prognosi di reiterazione; e si tratta di apprezzamento che, essendo logicamente argomentato, non è censurabile nei termini prospettati dal ricorrente. 3.3. Non diversamente può concludersi quanto alla scelta della misura. L'art. 275 cod. proc. pen. impone al giudice di applicare la misura meno afflittiva tra quelle concretamente idonee a fronteggiare le esigenze ravvisate; e, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite Lovisi, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla 9inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Rv. 266651 - 01). Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha spiegato in modo sufficiente perché gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dovessero ritenersi inadeguati, valorizzando la possibilità che l'indagato continuasse a gestire traffici illeciti anche dal domicilio e la necessità di interrompere i rapporti con i canali di approvvigionamento e di spaccio emersi dagli atti. Non si è dunque in presenza di una clausola di stile fondata su un generico richiamo all'indole del soggetto, ma di una valutazione collegata alle concrete modalità delle condotte contestate, alla tipologia delittuosa, al quantitativo di stupefacente trattato e alla rete relazionale criminale valorizzata nell'ordinanza. Anche sotto tale profilo, il ricorso non denuncia un vizio di legittimità, ma prospetta una diversa valutazione del merito, estranea al sindacato di questa Corte. Ove si consideri che la valutazione prognostica in tema di adeguatezza della misura è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione logica e non contraddittoria, deve rilevarsi come il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata soddisfi i requisiti imposti dall'art. 292, co. 2, lett. c), cod.proc.pen. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero. Va inoltre disposto che la cancelleria provveda agli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.. P.Q.M