Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:C:2005:476
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 14 luglio 2005
1
(
1
)
Causa C‑197/04
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]
1. Nella presente causa, la [OSCURATO:PERSONA] chiede di dichiarare che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], avendo applicato l’aliquota
fiscale per il tabacco trinciato a taglio fino per sigarette da arrotolare per rotoli di tabacco venduti con la denominazione
«[OSCURATO:PERSONA]», è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva
del Consiglio 95/59/CE (
2
) e dell’art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 92/79/CEE (
3
).
2. Il punto in questione tra le parti è stabilire se ai fini delle accise tali rotoli debbano essere considerati come sigarette
o come tabacco trinciato a taglio fino per sigarette da arrotolare.
Contesto normativo
3. All’interno delle Comunità le aliquote di accisa sui tabacchi sono in una certa misura armonizzate. Un’esposizione delle norme
particolareggiate applicabili a tale armonizzazione è inutile in questa sede. È necessario semplicemente sottolineare che
l’accisa globale, che normalmente include un elemento specifico (per unità di prodotto) ed un elemento ad valorem, è soggetta
ad un minimo che varia a seconda del tipo di prodotto.
4. Per le sigarette, ai sensi dell’art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 92/79 (
4
), tale minimo consiste nel 57% del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, e in non meno di EUR 60 per 1 000 sigarette
appartenenti alla classe di prezzo più richiesta.
5. Per i tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per sigarette da arrotolare l’aliquota minima è fissata all’art. 3,
n. 1, della direttiva del Consiglio 92/80/CEE (
5
) al 36% del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o EUR 32 per chilogrammo.
6. La direttiva 95/59 contiene alcune definizioni relative ai tabacchi ai fini dell’armonizzazione della struttura delle accise
sui tabacchi lavorati.
7. Ai sensi dell’art. 4, n. 1, sono considerati sigarette:
«(a) i rotoli che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti (…);
(b) i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono inseriti in tubi per sigarette;
(c) i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono arrotolati in fogli di carta per sigarette».
8. La definizione di cui all’art. 4, n. 1, lett. b), è preannunziata al ‘considerando’ 14 del preambolo della direttiva in cui
si dichiara che «è opportuno considerare quali sigarette (…) i rotoli di tabacco che possono essere fumati tali e quali o
previa una semplice manipolazione manuale, ai fini di una tassazione uniforme di detti prodotti».
9. Quello di tabacco trinciato a taglio fino per sigarette da arrotolare è un concetto di per sé notevolmente chiaro. È definito
con maggior precisione all’art. 6 della direttiva 95/59, dove si fa riferimento alla larghezza di taglio; tale criterio però
non è in discussione nella presente causa.
10. [OSCURATO:PERSONA], le definizioni di cui all’art. 4, n. 1, della direttiva 95/59 sono recepite, in termini sostanzialmente identici,
nel § 2, n. 2, punto 2, del Tabaksteuergesetz (legge tedesca sulle accise gravanti sul tabacco), così come modificato.
Prodotto controverso
11. I [OSCURATO:PERSONA] sono tabacchi venduti in [OSCURATO:PERSONA]. Sono rotoli di tabacco trinciato a taglio fino, ognuno dei quali è
avvolto in un foglio di alluminio di forma tubolare aperto da entrambi i lati, di dimensioni tali da poter essere inserito
in tubi per sigarette muniti di filtro, venduti anche con il marchio «[OSCURATO:PERSONA]».
12. Per preparare una sigaretta con tali componenti il fumatore introduce il rotolo di tabacco, avvolto nel proprio involucro
di alluminio, nei tubi per sigarette e indi ritira l’involucro, lasciando il tabacco dentro il tubo.
13. A tale scopo, il produttore commercializza un congegno chiamato «[OSCURATO:PERSONA]», di dimensioni e forme simili a quelle di una
penna a sfera. Esso consiste essenzialmente in un tubo con un’estremità prensile e un’asta o stantuffo all’interno. L’estremità
prensile stringe leggermente l’estremità dell’involucro in alluminio, il quale viene tolto delicatamente dal tubo per sigarette.
Facendo scivolare l’asta o stantuffo il fumatore indi spinge il rotolo di tabacco e il tubo fuori dall’involucro in alluminio,
in modo che essi formino una sigaretta finita, pronta da fumare (
6
).
Procedimento
14. Sembra che le aliquote di accisa imposte in [OSCURATO:PERSONA] sulle sigarette e sul tabacco trinciato a taglio fino siano conformi
alle rispettive aliquote minime di cui alla disciplina comunitaria, ma che la [OSCURATO:PERSONA] applichi l’aliquota ridotta per il
tabacco da arrotolare ai [OSCURATO:PERSONA].
15. [OSCURATO:PERSONA], essendo contraria a tale classificazione, ha dato avvio al procedimento di cui all’art. 226 CE in data 18
ottobre 2002, inviando successivamente alla [OSCURATO:PERSONA] un parere motivato in data 11 luglio 2003.
16. [OSCURATO:PERSONA] ha continuato a sostenere che la propria classificazione era corretta. [OSCURATO:PERSONA] ha perciò proposto il presente
ricorso in data 30 aprile 2004.
Valutazione
17. La presente causa concerne la classificazione tributaria di un singolo prodotto. Non essendo stato sottoposto alla Corte nessun
argomento circa la classificazione di altri prodotti, simili ma non identici, l’unica questione è se tale specifico prodotto
rientri o meno nella definizione di sigaretta di cui all’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 95/59. Qualora esso non vi
rientri, nessun’altra classificazione è stata suggerita tranne quella di tabacchi trinciati a taglio fino per sigarette da
arrotolare.
18. Nello stabilire se i [OSCURATO:PERSONA] rientrino o meno nella definizione di sigaretta sussiste un unico punto di disaccordo
tra le parti: se il processo di preparazione costituisca una
semplice
manipolazione non industriale.
19. In udienza, il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] ha realizzato con destrezza una sigaretta facendo uso dei materiali e del
metodo che ho descritto ai paragrafi 11‑13. Ciò si è rivelato senza dubbio molto semplice. Tuttavia, numerosi argomenti sono
stati dedotti in merito all’interpretazione della direttiva 95/59.
20. Tali argomenti ruotano in larga misura attorno all’art. 4, n. 1, lett. b), e al ‘considerando’ 14 del preambolo. Non ritengo
tuttavia che dall’esame di tale testo sia possibile ricavare una qualsiasi precisa indicazione.
21. Per esempio, l’espressione inglese «simple non-industrial handling» [«semplice manipolazione non industriale» nella versione
italiana] («
einfachen nichtindustriellen Vorgang
» in tedesco) è tradotta in francese con «
simple manipulation non industrielle
», un costrutto (che trova eco in altre lingue neolatine) che potrebbe sottintendere una connessione tra «simple» e «non-industrial»
diversa da quella in inglese o in tedesco, dando minore significato alla mancanza della virgola tra «simple» e «non-industrial»
in entrambe queste ultime versioni. E dal mio punto di vista non è affatto possibile trarre una conclusione generale dal testo
specifico del ‘considerando’ 14 nelle tre versioni linguistiche: «simple handling» in inglese, «
simple manipulation manuelle»
in francese e «
einfachen Vorgang nicht industrieller Art
» in tedesco [«semplice manipolazione manuale» in italiano]. Sembra poco probabile che il riferimento all’intera gamma delle
versioni linguistiche possa fornire maggiore chiarezza.
22. Un tale grado di differenze semantiche tra le varie versioni linguistiche, come anche tra il preambolo e le disposizioni normative,
esclude a mio parere qualsiasi interpretazione restrittiva dell’espressione «simple non-industrial handling», considerata
isolatamente. È necessario, piuttosto, individuare un criterio sistematico. Le parti concordano sul fatto che, nell’interesse
della certezza del diritto, tale criterio dev’essere chiaro e preciso. Ritengo che il testo della definizione riveli un siffatto
criterio chiaro e preciso se correttamente interpretato nella cornice delle disposizioni in questione.
23. In forza della normativa comunitaria, il tabacco che si presenta sotto forma di sigarette, o che può essere lavorato come
tale, è soggetto a due diverse aliquote minime d’imposta e sussiste, perlomeno attualmente, una differenza sostanziale tra
queste due aliquote minime.
24. In tale contesto sarebbe inopportuno prendere quale criterio distintivo delle due categorie una qualsiasi linea di demarcazione
su una scala di valori incerta, priva di esatte misure, che distingua tra semplicità e complessità nella preparazione di una
sigaretta realizzata a partire dai suoi vari componenti. Anche qualora fosse ipotizzabile la determinazione di una siffatta
linea di demarcazione, rimarrebbero sempre incertezze nella classificazione dei prodotti vicini al punto critico.
25. Infatti, ritengo che si possa affermare che, secondo un’interpretazione fondata sul comune buon senso, in pratica qualsiasi
operazione mediante la quale un fumatore si prepari la sua sigaretta con componenti preconfezionati costituisce una semplice
manipolazione non industriale. Se l’operazione non potesse essere compiuta, grazie a un minimo di pratica, con relativa facilità
e senza bisogno di un’eccessiva destrezza da parte del fumatore medio in modo da ottenere una sigaretta accettabile, difficilmente
i componenti troverebbero compratori.
26. Ciò che distingue i prodotti definiti come sigarette all’art. 4, n. 1, della direttiva 95/59 dai tabacchi trinciati a taglio
fino per sigarette da arrotolare non è di conseguenza la relativa semplicità o complessità della preparazione manuale della
sigaretta che si vuole ottenere.
27. Un chiaro elemento distintivo consiste tuttavia nel fatto che tutti i prodotti definiti come sigarette sono «rotoli» di tabacco
(lavorati), mentre l’altra categoria si riferisce a prodotti «da arrotolare». Sebbene tale contrasto possa non apparire in
forma così esplicita in altre versioni linguistiche così come risulta in quella inglese, vi è una chiara distinzione concreta
tra il tabacco già confezionato dal produttore in singoli pezzi aventi forma e misura di una sigaretta, e il tabacco sfuso,
che deve essere acconciato in tale forma dal fumatore.
28. In quest’ottica, i «[OSCURATO:PERSONA]» devono essere classificati come sigarette ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. b), della
direttiva 95/59 e devono essere assoggettati all’aliquota minima di imposta prevista all’art. 2, n. 1, della direttiva 92/79.
[OSCURATO:PERSONA] di conseguenza è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali disposizioni, come sostenuto dalla
[OSCURATO:PERSONA].
Sulle spese
29. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda.
Conclusione
30. Ritengo pertanto che la Corte debba:
– dichiarare che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], avendo applicato l’aliquota fiscale per il tabacco trinciato a taglio fino
per sigarette da arrotolare per rotoli di tabacco venduti con la denominazione «[OSCURATO:PERSONA]», è venuta meno agli obblighi
ad essa incombenti in forza dell’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, relativa
alle imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo di tabacchi lavorati, e dell’art. 2, n. 1, della
direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/79/CEE, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette;
– condannare la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
1
– Lingua originale: l’inglese.
2
– Direttiva 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei
tabacchi lavorati (GU L 291, pag. 40).
3
– Direttiva 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (GU L 316, pag. 8).
4
– Nella versione modificata dalla direttiva del Consiglio 12 febbraio 2002, 2002/10/CE (GU L 46, pag. 26).
5
_ Direttiva 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette (GU L 316,
pag. 10), come modificata, con effetti a partire dal 1º luglio 2004, dalla direttiva 2002/10 (cit. nella nota precedente).
6
– I fumatori curiosi di età superiore ai 18 anni possono osservare tale operazione sul sito web della [OSCURATO:PERSONA]: http://www.west.de/tabak/index.php.