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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 06727/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11129/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e REGGIO D’[OSCURATO:PERSONA]; contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE –[OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza COMM.

TRIB.

REG.

VENETO n. 1287/05/2021 depositata il 22/10/2021, pronunciata con riferimento agli atti impositivi contestati; rilevatala regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenzadi diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit. , le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11129/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e REGGIO D’[OSCURATO:PERSONA]; contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE –[OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza COMM. TRIB. REG. VENETO n. 1287/05/2021 depositata il 22/10/2021, pronunciata con riferimento agli atti impositivi contestati; rilevatala regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenzadi diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit. , le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 06727/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris