CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 agosto 2024
Cassazione n. 42136/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2024 del Tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Cosenza con sentenza del 14 febbraio 2024, ritenuto il fatto di lieve entità, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e concessa la sospensione condizionale della pena e la non menzione, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena euro 1000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4, comma 2 L. 110 del 1975. 2. Averso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto, in due distinti motivi, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. rilevando che dal tenore della motivazione sarebbe evidente la minima lesività del fatto e che avrebbe dovuto essere applicata la causa di esclusione della punibilità. 3. In data 26 agosto 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.v 4. In data 16 settembre 2024 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento. 2. In due distinti motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. La doglianza è fondata. Dagli atti risulta che la difesa, in sede di conclusioni, ha richiesto al giudice di pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. Il Tribunale ha omesso di pronunciarsi in ordine a tale richiesta e la motivazione della sentenza impugnata è sul punto inesistente. Né, d'altro canto, una giustificazione può essere implicitamente enucleata dal complesso degli argomenti esposti. Come evidenziato dal Procuratore generale, infatti, nel caso in esame è stata riconosciuta la circostanza attenuante della lieve entità di cui all'art. 4, comma 3 L.. 110 del 1975 e ciò, diversamente dall'ipotesi in cui questa viene esclusa (Sez.1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242), non impedisce il riconoscimento della circostanza della lieve entità di cui all'art.131 bis cod. pen. (Sez.1, n. 51261 del 07/03/0217, Zharri, Rv. 271262) in quanto il fatto di "particolare tenuità" ai fini della declaratoria di non punibilità presenta una minore rilevanza offensiva rispetto a quello di lieve entità che attenua il reato (Sez. 1, n. 31009 del 25/9/2020, Furlan n.m.). 3. A fronte delle considerazioni esposte la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio affinché il Tribunale di Cosenza, attenendosi ai principi esposti e libero nell'esito, proceda a un nuovo esame in ordine alla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata valutazione della richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., con rinvio al Tribunale di Cosenza per nuovo esame. Così d