CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13988/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 20/05/2019 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita ia relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], per entrambi i ricorrenti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza del irribunale di Brescia del 2:1 giugno 2016 che aveva condannato i ricorrentl alle pene di giustizia in relatione al reato di rapina aggravata in concorso, Iy commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA], al quale sottraevano con la minaccia di una pistola la somma in contanti di euro 12.000. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti dal contenuto sovrapponibile, attraverso i quali deducono: 1.) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte dichiarato la nullità dell'ordinanza emessa dal Tribunale il 21 giugno 2016 che aveva revocato per superfluità l'ordinanza ammissiva della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] dopo che la stessa era stata ritenuta rilevante tanto da meritare l'ordine di accompagnamento coattivo del teste che poi non si era presentato in udienza. 1 ricorrenti censurano, in ogni caso, la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale finalizzata alla escussione del testimone quale prova che assume essere decisiva in quanto il teste era stato ripetutamente contattato dalle vittime subito dopo la rapina ed incaricato di intavolare trattative per la restituzione del danaro; 2) violazione di legge per non avere la Corte escluso l'aggravante della minaccia con uso di arma, posto che la persona offesa non avrebbe avuto alcuna percezione del possesso di tale arma da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], come sarebbe emerso attraverso la testimonianza della guardia giurata [OSCURATO:PERSONA] e di quella della barista [OSCURATO:PERSONA], che la Corte non avrebbe valorizzato a dovere mancando di riqualificare il fatto come ipotesi di truffa; 3) vizio della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la Corte tenuto conto del comportamento processuale dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati. t. Quanto al primo motivo, la Corte di appello ha ampiamente spiegato, con argomenti tratti dal merito del giudizio non più rivedibile in questa sede, che la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] non era decisiva, tenuto conto che questi non era stato testimone oculare del fatto. Sul punto, la sentenza impugnata ha chiarito che le dichiarazioni della persona offesa erano state riscontrate, oltre che dal testimone [OSCURATO:PERSONA], anche dallo stesso imputato [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla sua effettiva condotta di sottrazione del danaro alla vittima. Quest'ultima aveva affermato di essere stata minacciata dal ricorrente citato, che le aveva fatto vedere una pistola che portava con sé e che aveva consentito all'imputato di ottenere la consegna del danaro.Tanto è stato ritenuto dalla Corte e dal Tribunale, attraverso un concorde giudizio di attendibilità della persona offesa, basato anche sull'analisi della dinamica del fatto e dell'apporto del teste Antonelli che aveva assistito alla fuga del rapinatore. Deve ricordarsi il principio, ancora di recente ribadito, secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609). Ne consegue che non solo è del tutto coerente all'analisi della vicenda la circostanza di aver ritenuto ininfluente la testimonianza del Memmi, ma anche la decisione della Corte di non rinnovare l'istruzione dibattimentale per procedere alla sua escussione. Si ricordi, in punto di diritto, che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 2015, dep. 2016, Rv. 266820). 2. Anche i I secondo motivo è manifestamente infondato poiché anche la minaccia dell'arma era emersa attraverso il racconto della vittima, ritenuto attendibile ie le stesse ammissione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]3sulfa sua effettiva presenza sul luogo e con intenzioni illecite, poiché dirette, a suo dire, a commettere una truffa, circostanza smentita dal racconto della persona offesa e dall'uso di minaccia, rispetto al quale rimane ininfluente la testimonianza della barista che non avrebbe potuto notare la pistola in quanto tale segmento dell'azione era avvenuto fuori dal bar ove vittima ed imputato si erano ritrovati prima che la discussione tra loro degenerasse all'esterno dell'esercizio commerciale. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato poiché la Corte di appello ha negato agli imputati il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valorizzando le modalità della condotta, la rilevanza del danno economico subito dalla vittima e l'assenza di alcun risarcimento; si è dunque fatto espresso riferimento ad alcuni parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime (Cass. Sez. 2" sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv. 204768). Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 23.03.2022. [OSCURATO:PERSONA]