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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 15590/2022

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ORDINANZA sul ricorso 11782-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], CARRATU' BRIGIDA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; , , - controricorrente - avverso la sentenza n. 397/2015 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 03/04/2015 R.G.N. 574/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 11782/2015 Premesso che

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno agito in giudizio, avanti al Tribunale di Salerno, per l'accertamento del proprio diritto a partecipare alla procedura di progressione economica all'interno dell'Area 2a bandita dal M.E.F. con decreto n. 98334 del 2 febbraio 2010, per i dipendenti che fossero risultati in servizio alla data del bando e avessero maturato un'anzianità di almeno due anni in una delle fasce retributive dell'Area: procedura dalla quale lamentavano di essere stati illegittimamente esclusi in quanto appartenenti ai ruoli dell'ex E.T.I. - [OSCURATO:PERSONA].

2. Il Tribunale ha respinto le domande.

3. Con sentenza n. 397/2015, pubblicata il 3 aprile 2015, la Corte di appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado.

3.1. La Corte, ricostruito il quadro normativo, ha osservato come gli appellanti, già appartenenti all'[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato, non fossero stati inseriti nell'organico del M.E.F. ma in un "ruolo provvisorio ad esaurimento" ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 9 luglio 1998, n. 283, venendo comandati a prestare servizio prima presso l'E.T.I. e successivamente presso altre amministrazioni (a cui sarebbero stati trasferiti definitivamente, con decorrenza 1 gennaio 2011, in virtù della disposizione di cui all'art. 9, comma 25, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122).

3.2. Ha inoltre osservato come il ruolo unico del M.E.F. fosse stato formato solo con D.M. 27 marzo 2009, sicché, in ogni caso, gli appellanti, alla data indicata nel bando (1/1/2010), non possedevano comunque il requisito del biennio di anzianità necessario per partecipare alla procedura concorsuale.

4. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i lavoratori con unico motivo, cui il Ministero ha resistito con controricorso.

Rilevato che

5. Con il motivo proposto i ricorrenti deducono ex art. 360 n. 3 cod. proc, civ. la violazione del bando, degli artt. 1, 17, 18 e 19 C.C.N.L. [OSCURATO:PERSONA] 2006 - 2009, dell'art. 7 C.C.N.Q.

Ministeri 11 giugno 2007, degli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 283/1998, dell'art. 24 D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43, degli artt. 1, 2 e 3 Decreto M.E.F. n. 11/2009 e dell'art. 9, comma 25, della legge n. 122/2010, nonché il vizio di omessa e insufficiente motivazione ex art. 360 n. 5 cod. proc.civ.: censurano la sentenza per avere escluso la loro qualità di dipendenti del M.E.F., in contrasto con le norme richiamate e con la documentazione prodotta; dalla stessa risultava, infatti, che i ricorrenti erano dipendenti del Ministero sin dalla fine degli anni '70 e che al momento della presentazione della domanda erano inquadrati nel ruolo unico del M.E.F., pur trovandosi in posizione di comando presso una diversa amministrazione; d'altra parte, erano i soli dipendenti appartenenti ai ruoli ministeriali a poter essere in tal modo comandati, secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva; le parti sociali avevano inoltre precisato quali fossero le categorie di dipendenti che non potevano partecipare alla procedura, a nessuna delle quali potevano essere ascritti i ricorrenti.

Ritenuto che

6. Il motivo è inammissibile là dove si afferma che i ricorrenti erano in possesso di entrambi i requisiti previsti dal bando di concorso "in quanto dipendenti del MEF sin dalla fine degli anni '70" e inquadrati, al momento della presentazione della domanda, "nel ruolo unico del MEF ex DPR 43/08 e decreto MEF 11/09" (cfr. ricorso, p. 17).

7. La Corte territoriale ha infatti accertato, sulla base delle stesse allegazioni del ricorso introduttivo, che il rapporto di lavoro degli appellanti era sorto con l'A.A.M.S. (cfr. sentenza, pp. 3 e 7, ultimo capoverso) e non con il Ministero, al quale era stato solo attribuito in via temporanea il compito di provvedere alla gestione amministrativa e contabile del personale ex E.T.I. nelle more della ricollocazione presso altre pubbliche amministrazioni.

8. Tale accertamento non risulta adeguatamente censurato mediante denuncia del vizio motivazionale secondo il paradigma normativo del "nuovo" art. 360 n.5 cod. proc. civ., quale delineato a seguito delle modifiche introdotte ne! 2012 e delle precisazioni fornite da questa Corte a Sezioni Unite, quanto a perimetro applicativo e oneri di deduzione, con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014 e con le molte successive che ad esse si sono conformate,

9. Ove poi i ricorrenti intendessero fondare il proprio diritto sul fatto di essere stati inseriti nel ruolo unico del M.E.F., (pacificamente) approvato con D.M. 27 marzo 2009, resta allora esente da censure il rilievo della Corte territoriale, secondo il quale, alla data indicata nel bando 1/1/2010), gli appellanti "non possedevano comunque il requisito del biennio di anzian'tà nei ruoli del PIM' (cfr. sentenza, p. 8).

10. Ciò premesso, deve ritenersi che la decisione impugnata abbia esattamente ricostruito e correttamente applicato ia disciplina che regola la fattispecie. 11.1i decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283 ha istituito l'[OSCURATO:PERSONA] per lo svolgimento delle attività produttive e commerciali già riservate o comunque attribuite all'[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato, prevedendo altresì la trasformazione dell'ente in società per azioni.

Tale trasformazione è avvenuta ne! luglio 2000 e la [OSCURATO:SOCIETA]., così costituitasi, è stata in seguito incorporata nella [OSCURATO:SOCIETA], In particolare l'art. 4, c. 1 5 dlgs. citato ha stabilito che dalla data di entrata in vigore del decreto il personale già appartenente all'A.A.M.5, (e addetto alle attività di cui all'art. 1, c. 2) "è inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze e distaccato temporaneamente presso l'Ente nel numero necessario per l'avvio e la prosecuzione dell'attività dell'Ente medesimo.

Il predetto personale, in tutto o in parte, viene progressivamente trasferito all'ente in base ai fabbisogni previsti dalle determinazioni riguardanti i programmi generali, produttivi e commerciali e i processi di ristrutturazione di cui all'art. 2, comma 2".

13. Come risulta dalle disposizioni richiamate, non vi é stato "trasferimento" dei personale gia appartenente all'A.A.M.S. al Ministero, né in termini formali (per la mancanza di un provvedimento in tal senso), né sostanziali (poiché esso non è stato inserito con carattere di continuità e in posizione di subordinazione neild struttura organizzativa dell'Amministrazione finanziaria).

14. Ciò che invece risulta, in quanto espressamente stabilito dall'art. 4 , c. 1, è l'inserimento del personale in questione "in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze" allo scopo di gestirne il rapporto di lavoro sul piano amministrativo e contabile, nel tempo occorrente per attuare la sua definitiva ricollocazione presso altre amministrazioni.

15. Si deve inoltre rilevare che l'art. 9, comma 25, D.L. 31 maggio 20.10, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto che "il personale già appartenente all'[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato, distaccato presso l'[OSCURATO:PERSONA] italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 4 del digs. 9 luglio 1998, n. 283„ a decorrere dai 1`3 gennaio 2011 è inquadrato anche in soprannumero nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data dei presente decreto".

16. 'Tale norma risponde allo scopo di 'stabilizzare' il personale già A.A.M.S., provvisoriamente collocato presso le pubbliche amministrazioni, e mediante la previsione del suo inquadramento nei ruoli delle stesse mostra con chiarezza di presupporre l'assenza di un precedente rapporto di lavoro alle dipendenze dei Ministero dell'Economia e delle Finanze.

17. Non sembra indicare elementi di segno contrario Cass. n. 15819/2009, che riguarda ii personale appartenente ai ruolo autonomo delle Dogane e [OSCURATO:PERSONA] e verte sull'interpretazione del Contratto integrativo del Ministero delle Finanze 16 Febbraio 2000 e del bando di selezione.

18. Quanto infine al bando di selezione oggetto di questo ricorso, di cui viene denunciata la "violazione", non risulta posta, nei gradi di merito, una questione di natura interpretativa (cosi che essa è da considerare nuova e inammissibile nella presente sede), né comunque risultano indicati e illustrati gli errori che sarebbero stati eventualmente compiuti nell'applicazione ex art. 1324 cod. civ. (Cass. n. 8713/2004) dei canoni ermeneutici stabiliti in materia contrattuale.

19. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

20. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

21. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013. sussistono le condizioni per dare atto --- ai sensi dell art. i, comma 17 228;2012 (che ha aggiunto il comma 1-quote r all'ad, 13 D.P.R.

P. 1.15./20022i - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte dei ricorrenti nell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazionie integralmente rigettato, se dovuto (Sez. n. 4315/20203.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in curo 4.600.00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi deil u t. 13, comma 1-quater, t- P.R. n. 115 dei 2002 da atto delio sussistenza de presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo uniacato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del gomma 1-bis dello stesso articolo 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 11782-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], CARRATU' BRIGIDA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; , , - controricorrente - avverso la sentenza n. 397/2015 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 03/04/2015 R.G.N. 574/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 11782/2015 Premesso che 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno agito in giudizio, avanti al Tribunale di Salerno, per l'accertamento del proprio diritto a partecipare alla procedura di progressione economica all'interno dell'Area 2a bandita dal M.E.F. con decreto n. 98334 del 2 febbraio 2010, per i dipendenti che fossero risultati in servizio alla data del bando e avessero maturato un'anzianità di almeno due anni in una delle fasce retributive dell'Area: procedura dalla quale lamentavano di essere stati illegittimamente esclusi in quanto appartenenti ai ruoli dell'ex E.T.I. - [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Tribunale ha respinto le domande. 3. Con sentenza n. 397/2015, pubblicata il 3 aprile 2015, la Corte di appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado. 3.1. La Corte, ricostruito il quadro normativo, ha osservato come gli appellanti, già appartenenti all'[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato, non fossero stati inseriti nell'organico del M.E.F. ma in un "ruolo provvisorio ad esaurimento" ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 9 luglio 1998, n. 283, venendo comandati a prestare servizio prima presso l'E.T.I. e successivamente presso altre amministrazioni (a cui sarebbero stati trasferiti definitivamente, con decorrenza 1 gennaio 2011, in virtù della disposizione di cui all'art. 9, comma 25, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122). 3.2. Ha inoltre osservato come il ruolo unico del M.E.F. fosse stato formato solo con D.M. 27 marzo 2009, sicché, in ogni caso, gli appellanti, alla data indicata nel bando (1/1/2010), non possedevano comunque il requisito del biennio di anzianità necessario per partecipare alla procedura concorsuale. 4. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i lavoratori con unico motivo, cui il Ministero ha resistito con controricorso. Rilevato che 5. Con il motivo proposto i ricorrenti deducono ex art. 360 n. 3 cod. proc, civ. la violazione del bando, degli artt. 1, 17, 18 e 19 C.C.N.L. [OSCURATO:PERSONA] 2006 - 2009, dell'art. 7 C.C.N.Q. Ministeri 11 giugno 2007, degli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 283/1998, dell'art. 24 D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43, degli artt. 1, 2 e 3 Decreto M.E.F. n. 11/2009 e dell'art. 9, comma 25, della legge n. 122/2010, nonché il vizio di omessa e insufficiente motivazione ex art. 360 n. 5 cod. proc.civ.: censurano la sentenza per avere escluso la loro qualità di dipendenti del M.E.F., in contrasto con le norme richiamate e con la documentazione prodotta; dalla stessa risultava, infatti, che i ricorrenti erano dipendenti del Ministero sin dalla fine degli anni '70 e che al momento della presentazione della domanda erano inquadrati nel ruolo unico del M.E.F., pur trovandosi in posizione di comando presso una diversa amministrazione; d'altra parte, erano i soli dipendenti appartenenti ai ruoli ministeriali a poter essere in tal modo comandati, secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva; le parti sociali avevano inoltre precisato quali fossero le categorie di dipendenti che non potevano partecipare alla procedura, a nessuna delle quali potevano essere ascritti i ricorrenti. Ritenuto che 6. Il motivo è inammissibile là dove si afferma che i ricorrenti erano in possesso di entrambi i requisiti previsti dal bando di concorso "in quanto dipendenti del MEF sin dalla fine degli anni '70" e inquadrati, al momento della presentazione della domanda, "nel ruolo unico del MEF ex DPR 43/08 e decreto MEF 11/09" (cfr. ricorso, p. 17). 7. La Corte territoriale ha infatti accertato, sulla base delle stesse allegazioni del ricorso introduttivo, che il rapporto di lavoro degli appellanti era sorto con l'A.A.M.S. (cfr. sentenza, pp. 3 e 7, ultimo capoverso) e non con il Ministero, al quale era stato solo attribuito in via temporanea il compito di provvedere alla gestione amministrativa e contabile del personale ex E.T.I. nelle more della ricollocazione presso altre pubbliche amministrazioni. 8. Tale accertamento non risulta adeguatamente censurato mediante denuncia del vizio motivazionale secondo il paradigma normativo del "nuovo" art. 360 n.5 cod. proc. civ., quale delineato a seguito delle modifiche introdotte ne! 2012 e delle precisazioni fornite da questa Corte a Sezioni Unite, quanto a perimetro applicativo e oneri di deduzione, con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014 e con le molte successive che ad esse si sono conformate, 9. Ove poi i ricorrenti intendessero fondare il proprio diritto sul fatto di essere stati inseriti nel ruolo unico del M.E.F., (pacificamente) approvato con D.M. 27 marzo 2009, resta allora esente da censure il rilievo della Corte territoriale, secondo il quale, alla data indicata nel bando 1/1/2010), gli appellanti "non possedevano comunque il requisito del biennio di anzian'tà nei ruoli del PIM' (cfr. sentenza, p. 8). 10. Ciò premesso, deve ritenersi che la decisione impugnata abbia esattamente ricostruito e correttamente applicato ia disciplina che regola la fattispecie. 11.1i decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283 ha istituito l'[OSCURATO:PERSONA] per lo svolgimento delle attività produttive e commerciali già riservate o comunque attribuite all'[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato, prevedendo altresì la trasformazione dell'ente in società per azioni. Tale trasformazione è avvenuta ne! luglio 2000 e la [OSCURATO:SOCIETA]., così costituitasi, è stata in seguito incorporata nella [OSCURATO:SOCIETA], In particolare l'art. 4, c. 1 5 dlgs. citato ha stabilito che dalla data di entrata in vigore del decreto il personale già appartenente all'A.A.M.5, (e addetto alle attività di cui all'art. 1, c. 2) "è inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze e distaccato temporaneamente presso l'Ente nel numero necessario per l'avvio e la prosecuzione dell'attività dell'Ente medesimo. Il predetto personale, in tutto o in parte, viene progressivamente trasferito all'ente in base ai fabbisogni previsti dalle determinazioni riguardanti i programmi generali, produttivi e commerciali e i processi di ristrutturazione di cui all'art. 2, comma 2". 13. Come risulta dalle disposizioni richiamate, non vi é stato "trasferimento" dei personale gia appartenente all'A.A.M.S. al Ministero, né in termini formali (per la mancanza di un provvedimento in tal senso), né sostanziali (poiché esso non è stato inserito con carattere di continuità e in posizione di subordinazione neild struttura organizzativa dell'Amministrazione finanziaria). 14. Ciò che invece risulta, in quanto espressamente stabilito dall'art. 4 , c. 1, è l'inserimento del personale in questione "in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze" allo scopo di gestirne il rapporto di lavoro sul piano amministrativo e contabile, nel tempo occorrente per attuare la sua definitiva ricollocazione presso altre amministrazioni. 15. Si deve inoltre rilevare che l'art. 9, comma 25, D.L. 31 maggio 20.10, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto che "il personale già appartenente all'[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato, distaccato presso l'[OSCURATO:PERSONA] italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 4 del digs. 9 luglio 1998, n. 283„ a decorrere dai 1`3 gennaio 2011 è inquadrato anche in soprannumero nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data dei presente decreto". 16. 'Tale norma risponde allo scopo di 'stabilizzare' il personale già A.A.M.S., provvisoriamente collocato presso le pubbliche amministrazioni, e mediante la previsione del suo inquadramento nei ruoli delle stesse mostra con chiarezza di presupporre l'assenza di un precedente rapporto di lavoro alle dipendenze dei Ministero dell'Economia e delle Finanze. 17. Non sembra indicare elementi di segno contrario Cass. n. 15819/2009, che riguarda ii personale appartenente ai ruolo autonomo delle Dogane e [OSCURATO:PERSONA] e verte sull'interpretazione del Contratto integrativo del Ministero delle Finanze 16 Febbraio 2000 e del bando di selezione. 18. Quanto infine al bando di selezione oggetto di questo ricorso, di cui viene denunciata la "violazione", non risulta posta, nei gradi di merito, una questione di natura interpretativa (cosi che essa è da considerare nuova e inammissibile nella presente sede), né comunque risultano indicati e illustrati gli errori che sarebbero stati eventualmente compiuti nell'applicazione ex art. 1324 cod. civ. (Cass. n. 8713/2004) dei canoni ermeneutici stabiliti in materia contrattuale. 19. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 20. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 21. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013. sussistono le condizioni per dare atto --- ai sensi dell art. i, comma 17 228;2012 (che ha aggiunto il comma 1-quote r all'ad, 13 D.P.R. P. 1.15./20022i - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte dei ricorrenti nell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazionie integralmente rigettato, se dovuto (Sez. n. 4315/20203. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in curo 4.600.00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi deil u t. 13, comma 1-quater, t- P.R. n. 115 dei 2002 da atto delio sussistenza de presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo uniacato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del gomma 1-bis dello stesso articolo 1
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