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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35906/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 16/11/2022 (a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione per questioni processuali), che ha confermato la pronunzia di primo grado, cori la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta inosservanza delle norme processuali e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura (incertezza del quadro probatorio) già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda, in particolare, la prima parte di pag. 5 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circ:ostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, l'ultima parte di pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e d'ella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 16/11/2022 (a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione per questioni processuali), che ha confermato la pronunzia di primo grado, cori la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta inosservanza delle norme processuali e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura (incertezza del quadro probatorio) già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda, in particolare, la prima parte di pag. 5 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circ:ostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, l'ultima parte di pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e d'ella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 35906/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris