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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 30711/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21141-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2021 n. 21141 sez.

ML -ud. 14-09-2022 -2- avverso la sentenza n. 1866/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha riformato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ed ha rigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] con il ricorso introduttivo del giudizio.

2. La Corte territoriale –premesso che non poteva ritenersi che i testi indicati dalla società, solamente per la loro qualità e posizione, rilasciassero dichiarazioni favorevoli alla stessa, e, anzi, le dimensioni dell’azienda e la conoscenza dettagliata della attività faceva propendere per l’attendibilità dei testimoni, anche a fronte di un interesse, seppur di mero fatto, dei colleghi di lavoro del ricorrente escussi come testimoni ed aventi medesima controversia pendente - ha ritenuto che dall'istruttoria svolta non fossero emersi elementi di prova a sostegno dell'esistenza di una interposizione fittizia di manodopera del lavoratore che, dipendente della società [OSCURATO:SOCIETA]., era addetto ai servizi di pulizia di stazioni e scali ferroviari con mansioni di manutentore nella “squadra rialzo”.

La Corte di merito ha accertato che alla Sogaf erano state affidate le prestazioni propedeutiche e complementari alle attività manutentive specialistiche dei carri ferroviari presso l'officina meccanica di Marcianise (attività per le quali non era richiesto un elevato grado di preparazione specialistica) e che la stessa Sogaf gestiva tutti i vari aspetti della “vita lavorativa” dei suoi dipendenti nonché era dotata di una propria organizzazione di impresa, mentre la presenza dei dipendenti di Ric. 2021 n. 21141 sez.

ML -ud. 14-09-2022 -3- [OSCURATO:SOCIETA] nella fase iniziale e finale delle lavorazioni era del tutto compatibile con l’esecuzione di un appalto lecito al fine di effettuare un controllo tecnico sul corretto svolgimento e coordinamento delle varie attività, finalizzato alla garanzia della regolare esecuzione dello stesso.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidato a un motivo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].

4. Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]

1. con l’unico motivo di ricorso si deduce “omessa valutazione di un fatto storico, ammesso e quindi pacifico“ (motivo ricavabile dal contenuto del motivo, il quale è del tutto privo di rubrica) in relazione all’ammissione, da parte della società nella memoria difensiva depositata in primo grado, dello sdoppiamento delle normali prerogative del datore di lavoro in capo a due soggetti, l’impresa appaltatrice che esercita interamente ed esclusivamente la gestione amministrativa (Sogaf) e la società appaltante ([OSCURATO:SOCIETA]) che esercita ancora interamente ed in maniera assoluta la direzione tecnica ed il relativo controllo;

2. il ricorso è inammissibile;

3. la nuova formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ. (applicabile, ai sensi del cit. art. 54, comma 3, alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, cioè alle sentenze pubblicate dal 12.9.12 e, quindi, anche alla pronuncia in questa sede impugnata) rende denunciabile per cassazione solo il vizio di "omesso esame circa un fatto Ric. 2021 n. 21141 sez.

ML -ud. 14-09-2022 -4- decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", censura che non è prospettata dal ricorrente;

4. costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez.

U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 5/03/2014, n. 5133);

5. non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152);

6. è,' quindi, inammissibile l'invocazione del vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ. per sostenere il mancato esame di deduzioni istruttorie, di documenti, di eccezioni di nullità della sentenza non definitiva e degli atti conseguenti, di critiche rivolte agli elaborati peritali (ovvero di semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico) o per lamentarsi di una "motivazione non corretta";

7. inoltre, come questa Corte ha già affermato in controversie concernenti lostesso appalto tra [OSCURATO:SOCIETA] e Sogaf (cfr. Cass. nn. 13520 del 2019, 10534 del 2020, 37768 del 2021, 4208 del 2022), l'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei medesimi e ne circoscrive la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione e quelli per i quali sussiste una "relevatio" dell'avversario dall'onere probatorio (v.

Cass. n. 21075 del 2016 e Cass. n. 16970 del 2018); l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti Ric. 2021 n. 21141 sez.

ML -ud. 14-09-2022 -5- destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi (cfr. Cass. n. 22055 del 2017), e nel caso di specie il ricorrente, in violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, non ha trascritto il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio;

8. invero, la Corte di merito ha correttamente dato atto che l'onere di provare la subordinazione nei confronti della società appaltante gravava sul lavoratore ricorrente e che gli elementi probatori acquisiti dimostravano esclusivamente l’esercizio, da parte del committente, di un mero, fisiologico, potere di controllo sulla corretta esecuzione del servizio appaltato;

9. la Corte di merito si è conformata alla giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato come in tema di intermediazione di manodopera, al fine di ritenere operante la presunzione di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 1369 del 1960, occorre verificare che l'utilizzazione da parte dell' appaltatore di mezzi dell' appaltante sia significativa e non marginale, e dunque non occasionale, né temporanea, né legata all'oggetto dell' appalto (cfr. Cass. n. 4181 del 2006, Cass. n. 15292 del 2018; con riguardo alla stessa società appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA]., cfr. Cass. n. 10534 del 2020); la valutazione di questi aspetti rientra nei compiti del giudice del merito ed, pertanto, ove come nel caso in esame se ne sia dato adeguatamente conto non è censurabile davanti al giudice di legittimità;

10. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criteriodella soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.

11. sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; Ric. 2021 n. 21141 sez.

ML -ud. 14-09-2022 -6- P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15 % e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21141-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2021 n. 21141 sez. ML -ud. 14-09-2022 -2- avverso la sentenza n. 1866/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha riformato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ed ha rigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] con il ricorso introduttivo del giudizio. 2. La Corte territoriale –premesso che non poteva ritenersi che i testi indicati dalla società, solamente per la loro qualità e posizione, rilasciassero dichiarazioni favorevoli alla stessa, e, anzi, le dimensioni dell’azienda e la conoscenza dettagliata della attività faceva propendere per l’attendibilità dei testimoni, anche a fronte di un interesse, seppur di mero fatto, dei colleghi di lavoro del ricorrente escussi come testimoni ed aventi medesima controversia pendente - ha ritenuto che dall'istruttoria svolta non fossero emersi elementi di prova a sostegno dell'esistenza di una interposizione fittizia di manodopera del lavoratore che, dipendente della società [OSCURATO:SOCIETA]., era addetto ai servizi di pulizia di stazioni e scali ferroviari con mansioni di manutentore nella “squadra rialzo”. La Corte di merito ha accertato che alla Sogaf erano state affidate le prestazioni propedeutiche e complementari alle attività manutentive specialistiche dei carri ferroviari presso l'officina meccanica di Marcianise (attività per le quali non era richiesto un elevato grado di preparazione specialistica) e che la stessa Sogaf gestiva tutti i vari aspetti della “vita lavorativa” dei suoi dipendenti nonché era dotata di una propria organizzazione di impresa, mentre la presenza dei dipendenti di Ric. 2021 n. 21141 sez. ML -ud. 14-09-2022 -3- [OSCURATO:SOCIETA] nella fase iniziale e finale delle lavorazioni era del tutto compatibile con l’esecuzione di un appalto lecito al fine di effettuare un controllo tecnico sul corretto svolgimento e coordinamento delle varie attività, finalizzato alla garanzia della regolare esecuzione dello stesso. 3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidato a un motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1. con l’unico motivo di ricorso si deduce “omessa valutazione di un fatto storico, ammesso e quindi pacifico“ (motivo ricavabile dal contenuto del motivo, il quale è del tutto privo di rubrica) in relazione all’ammissione, da parte della società nella memoria difensiva depositata in primo grado, dello sdoppiamento delle normali prerogative del datore di lavoro in capo a due soggetti, l’impresa appaltatrice che esercita interamente ed esclusivamente la gestione amministrativa (Sogaf) e la società appaltante ([OSCURATO:SOCIETA]) che esercita ancora interamente ed in maniera assoluta la direzione tecnica ed il relativo controllo; 2. il ricorso è inammissibile; 3. la nuova formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ. (applicabile, ai sensi del cit. art. 54, comma 3, alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, cioè alle sentenze pubblicate dal 12.9.12 e, quindi, anche alla pronuncia in questa sede impugnata) rende denunciabile per cassazione solo il vizio di "omesso esame circa un fatto Ric. 2021 n. 21141 sez. ML -ud. 14-09-2022 -4- decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", censura che non è prospettata dal ricorrente; 4. costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 5/03/2014, n. 5133); 5. non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); 6. è,' quindi, inammissibile l'invocazione del vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ. per sostenere il mancato esame di deduzioni istruttorie, di documenti, di eccezioni di nullità della sentenza non definitiva e degli atti conseguenti, di critiche rivolte agli elaborati peritali (ovvero di semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico) o per lamentarsi di una "motivazione non corretta"; 7. inoltre, come questa Corte ha già affermato in controversie concernenti lostesso appalto tra [OSCURATO:SOCIETA] e Sogaf (cfr. Cass. nn. 13520 del 2019, 10534 del 2020, 37768 del 2021, 4208 del 2022), l'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei medesimi e ne circoscrive la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione e quelli per i quali sussiste una "relevatio" dell'avversario dall'onere probatorio (v. Cass. n. 21075 del 2016 e Cass. n. 16970 del 2018); l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti Ric. 2021 n. 21141 sez. ML -ud. 14-09-2022 -5- destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi (cfr. Cass. n. 22055 del 2017), e nel caso di specie il ricorrente, in violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, non ha trascritto il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio; 8. invero, la Corte di merito ha correttamente dato atto che l'onere di provare la subordinazione nei confronti della società appaltante gravava sul lavoratore ricorrente e che gli elementi probatori acquisiti dimostravano esclusivamente l’esercizio, da parte del committente, di un mero, fisiologico, potere di controllo sulla corretta esecuzione del servizio appaltato; 9. la Corte di merito si è conformata alla giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato come in tema di intermediazione di manodopera, al fine di ritenere operante la presunzione di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 1369 del 1960, occorre verificare che l'utilizzazione da parte dell' appaltatore di mezzi dell' appaltante sia significativa e non marginale, e dunque non occasionale, né temporanea, né legata all'oggetto dell' appalto (cfr. Cass. n. 4181 del 2006, Cass. n. 15292 del 2018; con riguardo alla stessa società appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA]., cfr. Cass. n. 10534 del 2020); la valutazione di questi aspetti rientra nei compiti del giudice del merito ed, pertanto, ove come nel caso in esame se ne sia dato adeguatamente conto non è censurabile davanti al giudice di legittimità; 10. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criteriodella soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ. 11. sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; Ric. 2021 n. 21141 sez. ML -ud. 14-09-2022 -6- P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15 % e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis