CassazionedecretoSezione 7Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 09496/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 06/07/2022 del GIP TRIBUNALE di SALERNOdate-awiso-a~- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e#2 OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto che dispone il giudizio emesso dal GUP del Tribunale di Salerno all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione, per quel che è dato comprendere, al reato di atti persecutori. 2. Considerato che il ricorso, composto da una lunga e non piana ricostruzione delle vicende procedimentali precedenti al rinvio a giudizio ed afferenti alla fase cautelare ed alle relative impugnazioni proposte avverso i provvedimenti in quella sede emessi, si risolve, nelle conclusioni, nell'impugnazione per nullità del decreto che ha disposto il rinvio a giudizio dei ricorrenti, evocando genericamente "ogni conseguente statuizione anche in merito al processo penale conseguentemente azionato" ed alla misura cautelare personale emessa "nel subprocedimento altresì viziato da gravi violazioni di legge". 2.1. Rilevato che, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza, il decreto che dispone il giudizio non è autonomamente impugnabile, ed eventuali censure possono essere fatte valere solo nella successiva fase dibattimentale (ex plurímis, Sez. 5, n. 29492 del 07/05/2018, Manganaro, Rv. 273329). D'altra parte, tutte le ulteriori censure - che sono state affastellate in un ricorso di non puntuale snodo logico, nonostante l'apparente ampiezza argomentativa - sono state solo genericamente indicate con riguardo ad eventuali atti procedimentali che sarebbero viziati da esse, mentre si prospettano inammissibili eccezioni sul merito della vicenda, non ancora approdata ad alcun esito nel giudizio di primo grado. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il