Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione UDecisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 10855/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10879-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - Ric. 2022 n. 10879 sez.

SU -ud. 21-02-2023 - 2 - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 12652/2021 del TRIBUNALE di PALERMO.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, affermi che la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con ricorso per regolamento preventivo della giurisdizione, [OSCURATO:PERSONA] chiede che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla controversia da essa promossa nei confronti del Ministero della Giustizia al fine di sentirne dichiarare la responsabilità sensi dell'art. 2-bis, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241.

Premette la Loiacono di essere titolare di un libretto di risparmio al portatore emesso dalla Fincoop – [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a resp. lim. e che la società emittente è stata sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto dell'Assessorato alle attività produttive della Regione Sicilia in data 7.7.1992.

Benché il proprio credito fosse stato ammesso allo stato passivo approvato il 5.5.1997, a distanza di oltre ventinove anni la detta procedura amministrativa, al momento della presente istanza, non era ancora giunta a definizione.

Di conseguenza, profilandosi nella specie la responsabilità risarcitoria indicata dalla norma citata per irragionevole durata della procedura, si era indotta a convenire in giudizio avanti al Tribunale di Palermo l'amministrazione responsabile.

Nel giudizio così incardinato si era costituito il nominato [OSCURATO:PERSONA] eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore della giurisdizione del giudice amministrativo. [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 10879 sez.

SU -ud. 21-02-2023 - 3 - qui perciò l'istanza in atti con cui la Loiacono chiede che sia preventivamente affermata la giurisdizione del giudice da essa adito.

Il regolamento è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle requisitorie scritte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 380- ter cod. proc. civ. che ha concluso per la reiezione del ricorso e l'affermazione della giurisdizione della giurisdizione del giudice amministrativo. [OSCURATO:PERSONA]

2. Va previamente riconosciuta l'ammissibilità del mezzo proposto, sebbene ne faccia istanza,nella controversia di che trattasi, la parte attrice.

E' stabile convinzione di queste SS.UU. che la natura oggettiva dell'interesse alla corretta soluzione della questione di giurisdizione comporta la legittimazione a ricorrere, ai sensi dell'art. 41, comma 1, cod. proc. civ. anche del soggetto che, avendo instaurato il giudizio di merito non ancora definito, abbia poi, spontaneamente o su eccezione della controparte, ragionevolmente dubitato della correttezza della originaria scelta da lui effettuata.

Si rende in ciò, infatti, ravvisabile quel "ragionevole dubbio" sulla giurisdizione –inteso come interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite –che consente anche alla parte attrice di promuovere il relativoincidente al fine di evitare che vi possano essere successive modifiche della giurisdizione nel corso del giudizio e di ottenere così un giusto processo di durata ragionevole (Cass., Sez.

U, 18/12/2018, n. 32727; Cass., Sez.

U, 21/09/2006, n. 20504 ; Cass., Sez.

U, 23/04/2001, n. 174).

Ric. 2022 n. 10879 sez.

SU -ud. 21-02-2023 - 4 -

3. Nel merito, il proposto regolamento è infondato e va pertanto disatteso con conseguente affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo.

Il riparto di giurisdizione, com’è noto, deve muovere dal criterio basilare del petitum sostanziale, a sua volta identificabile non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (Cass., Sez.

U, 7/09/2018, n. 21928; Cass., Se z.

U, 31/07/2018, 20350; Cass., Sez.

U, 15/09/2017, n. 21522 ).

Come ancora si è ricordato di recente, la giurisdizione va perciò individuata dal tenore della domanda, inteso nella sua sostanza e non come mera formale prospettazione, mentre non assumono rilievo decisivo gli argomenti che attengono propriamente al merito della controversia atteso che, ai sensi dell’art. 386 cod. proc. civ.,la decisione sulla giurisdizione "è determinata dall'oggetto della domanda" e, “non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto” (Cass., Sez.U, 9/02/2023, n. 4044).

4. Ciò premesso, venendo al caso di specie, è dirimente , circa la questione in disamina, come da ultimo rappresentato da queste SS.UU. con sentenza 3099/2022, il disposto dell'art. 133, comma 1, lett. a), cod. proc. amm. , ad avviso del quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "le controversie in materia: 1) di risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo".

Ric. 2022 n. 10879 sez.

SU -ud. 21-02-2023 - 5 - La norma, che riproduce in seno alla disciplina del processo amministrativo il medesimo dettato dell'art. 2-bis, comma 1, l. 241/1990, è alla radice del criterio di riparto da tempo enunciato in materia dalle SS.UU.

Sussiste, per vero, la giurisdizione del giudice amministrativo allorché il ritardo nella definizione del procedimento sia il frutto di un'inerzia qualificata ascrivibile alla P.A. nell'esercizio della propria potestà di imperio; e, dunque la condotta illecita, venendo in tal caso in rilievo il mancato esercizio in sé di detto potere, non decampa dal quadro della responsabilità risarcitoria sancita dall'art. 30, comma 2, cod. proc. amm. derivando, infatti, il danno ingiusto dal mancato esercizio di un'attività amministrat iva obbligatoria.

Viceversa ricorre la giurisdizione del giudice ordinario, quando, sullo sfondo di un'attività amministrativa comunque doverosa ed in ragione della quale si rende deducibile, per il ritardo con cui essa si compie, anche la violazione dei termini previsti dalla l. 241/1990, il danno lamentato non sia da ritardo o non sia imputabile solo al ritardo, rinvenendo più propriamente il proprio fondamento causale in un comportamento ulteriore tenuto dalla P.A., che risulta lesivo dei canoni della correttezza e della buona fede.

In tal caso,si è affermato, con speciale riferimento alle azioni risarcitorie dispiegate a tutela del legittimo affidamento – ed, in particolare, con riferimento all'ipotesi in cui risulti leso l'affidamento riposto dal privato nell'adozione di un provvedimento che venga invece omesso –,che la responsabilità della P.A. sorge per violazione delle predette regole della buona fede e della correttezza da un rapporto tra soggetti inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, secondo lo schema della responsabilità relazionale o da "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni exart. 1173 c.c.

Come si è già osservato altrove (Cass., Sez.

U, 28/04/2020, n. 8236), l'affidamento risarcibilein questa ipotesi «è una situazione autonoma tutelata in sé, e non nel suo collegamento con l'interesse pubblico, Ric. 2022 n. 10879 sez.

SU -ud. 21-02-2023 - 6 - come affidamento incolpevole di natura civilistica, che si sostanzia, secondo una felice sintesi dottrinale, nella fiducia, nella delusione della fiducia e nel danno subito a causa della condotta dettata dalla fiducia mal riposta; si tratta, in sostanza, di un'aspettativa di coerenza e non contraddittorietà del comportamento dell'amministrazione fondata sulla buone fede», che, ove risulti inosservata, mette capo ad una lesione di diritto soggettivo e radica, di conseguenza, la giurisdizione del giudice ordinario in quanto giudice a cui l'ordinamento attribuisce in via ordinaria la tutela giurisdizionale dei diritti.

5. Ora, tanto osservato, va detto con riguardo alla vicenda in disamina che il danno qui lamentato dalla Loiacono non risulta qualificato dall'affidamento riposto dalla medesima in una pregressa condotta della P.A., idonea a radicarlo e a legittimare, di riflesso, in quanto la sua successiva inosservanza è fonte della violazione dei canoni di correttezza e della buona fede, la giurisdizione del giudice ordinario.

Esso è piuttosto ascrivibile all'interesse generale e, nel caso dell'istante, suo proprio a vedere definito il procedimento amministrativo nell'osservanza dei termini previsti dalla legge, in ciò per vero trovando attuazione i principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione e,per quanto qui rileva, anche della ragionevole durata delle proc edure.

E, dunque, la tutela ad essa accordabile è solo quella attuabile avanti al giudice amministrativo, la cui giurisdizione, a definizione dell'incidente qui promosso, va pertanto debitamente dichiarata.

6. Le spese del presente giudizio , attese le circostanze del fatto, possono essere compensate.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo.

Compensa l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10879-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - Ric. 2022 n. 10879 sez. SU -ud. 21-02-2023 - 2 - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 12652/2021 del TRIBUNALE di PALERMO. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, affermi che la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con ricorso per regolamento preventivo della giurisdizione, [OSCURATO:PERSONA] chiede che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla controversia da essa promossa nei confronti del Ministero della Giustizia al fine di sentirne dichiarare la responsabilità sensi dell'art. 2-bis, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241. Premette la Loiacono di essere titolare di un libretto di risparmio al portatore emesso dalla Fincoop – [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a resp. lim. e che la società emittente è stata sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto dell'Assessorato alle attività produttive della Regione Sicilia in data 7.7.1992. Benché il proprio credito fosse stato ammesso allo stato passivo approvato il 5.5.1997, a distanza di oltre ventinove anni la detta procedura amministrativa, al momento della presente istanza, non era ancora giunta a definizione. Di conseguenza, profilandosi nella specie la responsabilità risarcitoria indicata dalla norma citata per irragionevole durata della procedura, si era indotta a convenire in giudizio avanti al Tribunale di Palermo l'amministrazione responsabile. Nel giudizio così incardinato si era costituito il nominato [OSCURATO:PERSONA] eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore della giurisdizione del giudice amministrativo. [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 10879 sez. SU -ud. 21-02-2023 - 3 - qui perciò l'istanza in atti con cui la Loiacono chiede che sia preventivamente affermata la giurisdizione del giudice da essa adito. Il regolamento è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle requisitorie scritte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 380- ter cod. proc. civ. che ha concluso per la reiezione del ricorso e l'affermazione della giurisdizione della giurisdizione del giudice amministrativo. [OSCURATO:PERSONA] 2. Va previamente riconosciuta l'ammissibilità del mezzo proposto, sebbene ne faccia istanza,nella controversia di che trattasi, la parte attrice. E' stabile convinzione di queste SS.UU. che la natura oggettiva dell'interesse alla corretta soluzione della questione di giurisdizione comporta la legittimazione a ricorrere, ai sensi dell'art. 41, comma 1, cod. proc. civ. anche del soggetto che, avendo instaurato il giudizio di merito non ancora definito, abbia poi, spontaneamente o su eccezione della controparte, ragionevolmente dubitato della correttezza della originaria scelta da lui effettuata. Si rende in ciò, infatti, ravvisabile quel "ragionevole dubbio" sulla giurisdizione –inteso come interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite –che consente anche alla parte attrice di promuovere il relativoincidente al fine di evitare che vi possano essere successive modifiche della giurisdizione nel corso del giudizio e di ottenere così un giusto processo di durata ragionevole (Cass., Sez. U, 18/12/2018, n. 32727; Cass., Sez. U, 21/09/2006, n. 20504 ; Cass., Sez. U, 23/04/2001, n. 174). Ric. 2022 n. 10879 sez. SU -ud. 21-02-2023 - 4 - 3. Nel merito, il proposto regolamento è infondato e va pertanto disatteso con conseguente affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo. Il riparto di giurisdizione, com’è noto, deve muovere dal criterio basilare del petitum sostanziale, a sua volta identificabile non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (Cass., Sez. U, 7/09/2018, n. 21928; Cass., Se z. U, 31/07/2018, 20350; Cass., Sez. U, 15/09/2017, n. 21522 ). Come ancora si è ricordato di recente, la giurisdizione va perciò individuata dal tenore della domanda, inteso nella sua sostanza e non come mera formale prospettazione, mentre non assumono rilievo decisivo gli argomenti che attengono propriamente al merito della controversia atteso che, ai sensi dell’art. 386 cod. proc. civ.,la decisione sulla giurisdizione "è determinata dall'oggetto della domanda" e, “non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto” (Cass., Sez.U, 9/02/2023, n. 4044). 4. Ciò premesso, venendo al caso di specie, è dirimente , circa la questione in disamina, come da ultimo rappresentato da queste SS.UU. con sentenza 3099/2022, il disposto dell'art. 133, comma 1, lett. a), cod. proc. amm. , ad avviso del quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "le controversie in materia: 1) di risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo". Ric. 2022 n. 10879 sez. SU -ud. 21-02-2023 - 5 - La norma, che riproduce in seno alla disciplina del processo amministrativo il medesimo dettato dell'art. 2-bis, comma 1, l. 241/1990, è alla radice del criterio di riparto da tempo enunciato in materia dalle SS.UU. Sussiste, per vero, la giurisdizione del giudice amministrativo allorché il ritardo nella definizione del procedimento sia il frutto di un'inerzia qualificata ascrivibile alla P.A. nell'esercizio della propria potestà di imperio; e, dunque la condotta illecita, venendo in tal caso in rilievo il mancato esercizio in sé di detto potere, non decampa dal quadro della responsabilità risarcitoria sancita dall'art. 30, comma 2, cod. proc. amm. derivando, infatti, il danno ingiusto dal mancato esercizio di un'attività amministrat iva obbligatoria. Viceversa ricorre la giurisdizione del giudice ordinario, quando, sullo sfondo di un'attività amministrativa comunque doverosa ed in ragione della quale si rende deducibile, per il ritardo con cui essa si compie, anche la violazione dei termini previsti dalla l. 241/1990, il danno lamentato non sia da ritardo o non sia imputabile solo al ritardo, rinvenendo più propriamente il proprio fondamento causale in un comportamento ulteriore tenuto dalla P.A., che risulta lesivo dei canoni della correttezza e della buona fede. In tal caso,si è affermato, con speciale riferimento alle azioni risarcitorie dispiegate a tutela del legittimo affidamento – ed, in particolare, con riferimento all'ipotesi in cui risulti leso l'affidamento riposto dal privato nell'adozione di un provvedimento che venga invece omesso –,che la responsabilità della P.A. sorge per violazione delle predette regole della buona fede e della correttezza da un rapporto tra soggetti inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, secondo lo schema della responsabilità relazionale o da "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni exart. 1173 c.c. Come si è già osservato altrove (Cass., Sez. U, 28/04/2020, n. 8236), l'affidamento risarcibilein questa ipotesi «è una situazione autonoma tutelata in sé, e non nel suo collegamento con l'interesse pubblico, Ric. 2022 n. 10879 sez. SU -ud. 21-02-2023 - 6 - come affidamento incolpevole di natura civilistica, che si sostanzia, secondo una felice sintesi dottrinale, nella fiducia, nella delusione della fiducia e nel danno subito a causa della condotta dettata dalla fiducia mal riposta; si tratta, in sostanza, di un'aspettativa di coerenza e non contraddittorietà del comportamento dell'amministrazione fondata sulla buone fede», che, ove risulti inosservata, mette capo ad una lesione di diritto soggettivo e radica, di conseguenza, la giurisdizione del giudice ordinario in quanto giudice a cui l'ordinamento attribuisce in via ordinaria la tutela giurisdizionale dei diritti. 5. Ora, tanto osservato, va detto con riguardo alla vicenda in disamina che il danno qui lamentato dalla Loiacono non risulta qualificato dall'affidamento riposto dalla medesima in una pregressa condotta della P.A., idonea a radicarlo e a legittimare, di riflesso, in quanto la sua successiva inosservanza è fonte della violazione dei canoni di correttezza e della buona fede, la giurisdizione del giudice ordinario. Esso è piuttosto ascrivibile all'interesse generale e, nel caso dell'istante, suo proprio a vedere definito il procedimento amministrativo nell'osservanza dei termini previsti dalla legge, in ciò per vero trovando attuazione i principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione e,per quanto qui rileva, anche della ragionevole durata delle proc edure. E, dunque, la tutela ad essa accordabile è solo quella attuabile avanti al giudice amministrativo, la cui giurisdizione, a definizione dell'incidente qui promosso, va pertanto debitamente dichiarata. 6. Le spese del presente giudizio , attese le circostanze del fatto, possono essere compensate. P.Q.M. Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo. Compensa l
Decreto Cassazione n. 10855/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris