CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 21431/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 12794-2022proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difesidall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. , rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avversola SENTENZA N. 583/2022 DELLA CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 3/7/2024; [OSCURATO:PERSONA] CAUSARic. 2022n. 12794 - Sez. 1 - CC del 3 luglio 20 2 4 1.1. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato i l reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del tribunale di Bari che , in data 3/5/2021, aveva dichiarato , su richiesta del pubblico ministero,il fallimento di quest ’ ultima. 1.2. La corte, in particolare, ha, innanzitutto, dichiarato l’inammissibilità del reclamo proposto in proprio da [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che la stessa, non essendo fallita in proprio, non ha, quindi, un “interesse personale ad impugnare la sentenza dichiarativa di fallimento”della società ed il decreto d’inammissibilità del concordato preventivo. 1.3. La corte, in secondo luogo, ha esaminato, in ragione del “suo carattere pregiudiziale e sostanzialmente dirimente”,il terzo motivo del reclamo proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., lì dove quest’ultima aveva contestato l a declaratoria d ’ i nammissibilità del concordato preventivo che il tribunale prima di dichiararne il fallimento aveva assunto. 1.4. Il tribunale , infatti, ha ritenuto che la società proponente aveva riservato al debito tributario di €37.370.905,13, riveniente da due intimazioni di pagamento notificate alla stessa il 6/11/2019 ed il 13/11/2019, un trattamento non conforme alla legge evidenziando, tra l ’ altro, che: -il debito in questione non era stato correttamente inserito dalla proponente in una delle classi omogenee previste nella proposta ovvero in una classe apposita ad esso riservata, con il conseguente pregiudizio dell’eventuale interesse dell’Agenzia delle entrate-Riscossione di essere ammessa al voto a norma dell’art. 176 l.fall.; - tale debito, poi, ancorché c ontestato dalla società, era assoggettato alla disciplina previst a dall ’ art. 90, comma 2°, del d.P.R. n. 602/1973, e doveva essere, pertanto, inserito in via provvisorianell’elenco ai fini previsti agli artt. 176, Ric. 2022n. 12794 - Sez. 1 - CC del 3 luglio 20 2 4 comma 1°, e 181, comma 3°, primo periodo, l.fall.;- tale debito , inoltre, doveva essere valutato ai fini previsti dall ’ art. 180, comma 6°, l.fall., essendo fondato su un accertamento la cui validità è stata confermata da una sentenza di primo grado, immediatamente esecutiva; -la relazione prevista dall’ art. 161, comma 3°, l.fall. era, infine,del tutto inidonea a rappresentare adeguatamente ai creditori la reale situazione della società, avendo inserito il debito in questione tra le passività possibili, laddove, in realtà, si trattadi una passività probabile, tanto più che, a norma dell’art. 68 proc.trib., dopo la pubblicazione della sentenza che respinge il ricorso, il tributo, con i relativi interessi, dev’essere pagato per i due terzi. 1.5. La corte, al riguardo, dopo aver rilevato che “l’esistenza del consistente credito tributario in questione è stato dichiarata dalla debitrice” e che per ammissione della stessa reclamante la questione relativa al trattamento di tale debito rimaneva immutata tanto nel piano del 20/11/2020 quanto nella sua modifica del 9/4/2021, ha ritenuto che “ il piano concordatario” non ha tenuto conto“di tale credito nel passivo da prendere in considerazione ai fini della realizzazione del piano (e del pagamento delle percentuali proposte)”, essendosi limitata, piuttosto,“a prevedere un fondo rischi di € 120.000,00, pari al valore dell’azienda ceduta, basato su un presupposto fortemente critico, e cioè la limitazione della responsabilità della [OSCURATO:SOCIETA]. entro tali limiti”. 1.6. In realtà, ha osservato la corte, il credito in questione si fonda su due intimazionidi pagamento, emesse nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria, per atto del 25/2/2017, di sei rami d’azienda della cedente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.: tale cessione è stata ritenuta effettuata in frode ai creditori, per cui, ai sensi dell’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 472/1997, la Ric. 2022n. 12794 - Sez. 1 - CC del 3 luglio 20 2 4 responsabilità della cessionaria non è stata limitata da parte dell’Erario al valore dell’azienda ceduta ma è stata estesa all’intero debito tributario. 1.7. Ne consegue, ha aggiunto la corte, che, pur trattandosi al momento della presentazione del piano (novembre 2020, poi modificato ad aprile 2021) di un credito sub iudice, è indubbio che la proponente avrebbe dovuto considerare tale credito, tanto più che, in data 12/10/2020, era già stata depositata la sentenza della commissione tributaria provinciale che ha rigettato il ricorso proposto dalla debitrice. 1.8. Nel concordato preventivo, infatti, la sussistenza di crediti oggetto di contestazione giudiziale impone l’inserimento degli stessiin una delle classi omogenee previste dalla proposta, ovvero in apposita classe ad essi riservata, anche al fine di soddisfare l’esigenza di informazione dell’intero ceto creditorio: da un lato, infatti, tale omissione pregiudicherebbe gli interessi di coloro che al momento non dispongono ancora dell’accertamento definitivo dei propri diritti (ma che possono essere ammessi al voto a norma dell’a rt. 176 l.fall. con previsione di specifico trattamento per l’ipotesi che le pretese siano confermate o modificate in sede giurisdizionale), e, dall’altro, essa altererebbe le previsioni del piano di soddisfacimento degli altri creditori certi, non consentendo loro di esprimere valutazioni prognostiche corrette e di atteggiarsi in modo pienamente informato circa il proprio voto. 1.9. Ne consegue, ha proseguito la corte, che “il mancato inserimento di tale credito in una delle categorie di crediti indicate nel piano e nella proposta, ovvero in una apposita classe ad esso riservata, non appare, nel caso di specie, corretto, posto che, in tal modo, da un lato non si rappresenta adeguatamente ai creditori la effettiva potenziale situazione debitoria, e, Ric. 2022n. 12794 - Sez. 1 - CC del 3 luglio 20 2 4 dall’altro, non si consente ai creditori neanche di valutare adeguatamente l’adeguatezza e la congruità del fondo rischi”. 1.10. Né rileva, ha aggiunto la corte, che, trattandosi di crediti aventi natura privilegiata, privi del diritto di voto, non si applicherebbe la norma dell’art. 176 l.fall., posto che, al contrario, tra i crediti contestati dalla società innanzi alla commissione tributaria e non valorizzati ai fini del piano e della proposta, successivamente accertati con la sentenza del 30/9/2020, vi sono anche crediti di natura chirografaria, per un ammontare di oltre €2.500.000,00, certamente ammissibili in via provvisoria aisoli fini del voto e del calcolo delle maggioranze a norma dell’art. 176, comma 1°, l.fall.. 1.11. Peraltro, ha osservato la corte, la norma dell’art. 90, comma 2°, del d.P.R. n. 602/1973 prevede che, se sorgono contestazionisulle somme iscritte a ruolo, il credito è comunque inserito in via provvisoria nell’elenco ai fini previsti agli artt. 176, comma 1°, e 181, comma 3°, primo periodo, l.fall., con la conseguenza che, interpretando tale rinvio come operato all’art. 180, comma 6°, l.fall. e al deposito delle somme spettanti ai creditori contestati, la debitrice avrebbe dovuto procedere all’inserimentodell’Agenzia delle entrate-Riscossione nell ’ elenco dei creditori, con riferimento ai crediti portati dalle due intimazioni di pagamento, al fine di consentire al giudice delegato di ammettere in via provvisoria tale creditore al voto per la parte di credito chirografaria e al tribunale di disporre eventuali accantonamenti in sede di omologazione. 1.12. Escluso, poi, ogni rilievo al fatto che il ruolo era stato emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], quale debitrice principale, e non della [OSCURATO:SOCIETA] poiché quest ’ ultima risponde dell’intero debito tributario a norma dell’art. 14, comma 1 e 4, del d.lgs. n. 472/1997, in ragione della natura fraudolenta della Ric. 2022n. 12794 - Sez. 1 - CC del 3 luglio 20 2 4 cessione dei rami d ’ azienda in favore della stessa , confermata allo stato dalla commissione provinciale tributaria, la corte ha, in sostanza,ritenuto che: - “ la passività potenziale ricollegata al credito tributario contestato dalla [OSCURATO:SOCIETA], non può che essere qualificata probabile, in quanto il credito in questione è già stato accertato dalla C.T.P. di Bari con sentenza n. 1079/2020, depositata il 19 ottobre 2020, impugnata dinanzi alla C.T.R. della Puglia”; - di conseguenza, “ la società debitrice avrebb e dovuto appostare un adeguato fondo rischi, per lo meno pari … al 51% del valore dell’ammontare complessivo credito (pari a 37 milioni di Euro)”; -il tribunale, pertanto, bene ha fatto a ritenere che la predisposizione di un piano fondato su una situazione patrimoniale redatta in difformità ai principi che regolano la predisposizione dei bilanci implicava di per sé la violazione della legge ed integrava quindi un’ipotesi di non fattibilità del piano. 1.13. Né, ha aggiunto la corte, rileva la maggiore convenienza della soluzione concordataria rispetto all’alternativa liquidatoria, posto che il giudizio di comparazione presuppone il deposito di una domanda di concordato ammissibile e non, come nel caso in esame, una domanda chiaramente inidonea a raggiungere gli obiettivi prefissati. 1.14. La corte, quindi, ha condiviso il giudizio del tribunale d’inammissibilità del concordato e, dopo averritenuto assorbito il motivo di reclamo concernente l’affermata inammissibilità della modifica del piano e della proposta del 9/4/2021 sul rilievo cheper ammissione della stessa reclamante “tale modificazione non incide sulla questione relativa al trattamento del debito tributario contestato”, ha affermatoche non erano stati proposti motivi di reclamo in ordine alla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per la dichiarazione di fallimento, che ha, in definitiva, confermato.Ric. 2022n. 12794 - Sez. 1 - CC del 3 luglio 20 2 4 1.15. [OSCURATO:PERSONA] edExpandia s.r.l., con ricorso notificato il 13 / 5 /202 2 , ha nno chiesto , per sette motiv i , la cassazione della sentenza. 1.16. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e depositato memoria. 1.17. La Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bari è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo , i ricorrent i , lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha nno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui lacorte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo proposto in proprio da [OSCURATO:PERSONA] senza, tuttavia, considerare che nel corso del giudizio nessuno aveva mai sollevato tale questione e che la corte, prima di decidere rilevandola d’ufficio, avrebbe dovuto, pertanto, preliminarmente sottoporla all’attenzione delle parti. 2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 18 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo proposto in proprio da [OSCURATO:PERSONA] senza, tuttavia, considerare che, come emerge dagli atti di causa, quest’ultima era ed è l’amministratore unico e legale rappresentante nonché unico socio della società fallita e, come tale, interessata a rimuovere gli effetti negativi che di riflesso possono derivargli dalla sentenza che ha dichiarato il fallimento della società. 2.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata Ric. 2022n. 12794 - Sez. 1 - CC del 3 luglio 20 2 4 nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto assorbito il motivo di reclamo concernente l’affermata inammissibilità della modifica del piano e della proposta sul rilievo che per ammissione della stessa reclamante “tale modificazione non incide sulla questione relativa al trattamento del debito tributario contestato”, senza, tuttavia, considerare che la modificazione del piano e della proposta apportata in data 9/4/2021 non avevano alcuna incidenza sulla questione relativa al trattamento del debito tributario contestato e che la corte d’appello, dovendo valutare l’ammissibilità del piano e della proposta così come modificati, aveva, pertanto, il dovere di pronunciarsi nel merito di tale motivo. 2.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 132, comma 2°, n. 4, c.p.c., la violazione o la falsa applicazione dell’art. 111, comma 6°, Cost. e dell’art. 118 disp.att. c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, con motivazione apparente ed intrinsecamente contraddittoria,ha ritenuto assorbito il motivo di reclamo concernente l’affermata inammissibilità della modifica del piano e della proposta. 2.5. Con il quinto motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha condiviso la decisione con la quale il tribunale aveva dichiarato l’inammissibilità della domanda di concordato preventivo sul rilievo che la società proponente aveva riservato al debito tributario di €37.370.905,13, riveniente da due intimazione di pagamento notificate alla stessa il 6/11/2019 ed il 13/11/2019, un trattamento non conforme alla legge e che il concordato Ric. 2022n. 12794 - Sez. 1 - CC del 3 luglio 20 2 4 proposto non era, di conseguenza, fattibile, senza, tuttavia, considerare il fatto decisivo che, come dedotto in reclamo, le intimazioni di pagamento in questione costituivano la riproposizione di quelle in danno della [OSCURATO:PERSONA], che la stessa aveva già tempestivamente impugnato innanzi alla commissione tributaria provinciale di Bari ottenendo distinti provvedimenti d’inibitoria, e che il certificato dei carichi pendenti rilasciato dall’Agenzia delle entrate, depositato insieme al ricorso per l’ammissione al concordato preventivo, evidenziava l’assenza di importi iscritti a ruolo per imposte definitivamente accertate. 2.6. Con il sesto motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione o la falsa applicazione dei principi generali in tema di tutela cautelare, la violazione o la falsa applicazione dell’art. 18 l.fall. nonché la violazione o la falsa applicazione degli artt. 47- 52 e 68 proc.trib., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la domanda di concordato preventivo era stata correttamente dichiarata inammissibile sul rilievo che il piano presentato dalla società proponente non aveva adeguatamente considerato il debito tributario, riveniente da due intimazione di pagamento notificate alla stessa il 6/11/2019 ed il 13/11/2019, di € 37.370.905,13, senza , tuttavia, considerare che: - l a sentenza della commissione tributaria provinciale, che aveva accertato l’esistenza del credito verso [OSCURATO:PERSONA] poi trasferito ad [OSCURATO:SOCIETA]., era stata impugnata anche nel quantum; - la commissione tributaria regionale, con ordinanza del 2/5/2022, aveva successivamente disposto la sospensione in via cautelare dell’esecuzione tantodella sentenza di primo grado, a norma dell’art. 39 proc.trib.,quanto, a norma dell’art. 47 proc.trib., degli stessi atti impugnati, la quale, a differenza di quanto previsto dall’art. 68 cit., inibisce l a Ric. 2022n. 12794 - Sez. 1 - CC del 3 luglio 20 2 4 riscossione dell’intero importo richiesto; - non v ’ era , pertanto, alcuna ragione giuridica per iscrivere al fondo rischi della cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. l’importo di oltre 37 milioni di euro. 2.7. Con il settimo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 5 l.fall. , in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la società versasse in stato d’insolvenza, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, per effetto della sospensione cautelare delle intimazioni di pagamento, la pretesa fiscale ammonta ad €2.400.000 e che, di conseguenza, lo stato d’insolvenza, riscontrato senza aver assicurato il previo esaurimento della procedura di concordato preventivo, era, in realtà, insussistente. 2.8. Il quinto ed il sesto motivo, da trattare congiuntamente, sono inammissibili, al pari del settimo, con assorbimento tanto dei primi due (posto che la definitiva infondatezza del reclamo proposto dalla società esclude qualsivoglia rilievo al reclamo, dichiarato inammissibile, proposto in proprio, quale suo amministratore e socio, da [OSCURATO:PERSONA]), quanto del terzo e del quarto (a fronte della incensurata statuizione con la quale la corte d’appello ha rilevato che per ammissione della stessa reclamante la questione relativa al trattamento del debito tributario di €37.370.905,13, riveniente da due intimazioni di pagamento notificate alla stessa il 6/11/2019 ed il 13/11/2019, rimaneva immutata tanto nel piano del 20/11/2020 quanto nella sua modifica del 9/4/2021). 2.9. La società ricorrente, in effetti, non si confronta realmente con la sentenza che ha ritenuto di impugnare: la quale, infatti, ha ritenuto che “il piano concordatario” aveva illegittimamente omesso di tener conto del predetto credito, Ric. 2022n. 12794 - Sez. 1 - CC del 3 luglio 20 2 4 ancorché contestato in sede giudiziale, “nel passivo da prendere in considerazione ai fini della realizzazione del piano (e del pagamento delle percentuali proposte)”,su due rilievi rimasti del tutto incontestati (e di per sé idonei a fondare la decisione conseguentemente assunta): e cioè, per un verso, che la sussistenza di crediti oggetto di contestazione giudiziale non esclude il loro doveroso inserimento in una delle classi omogenee previste dalla proposta ovvero in apposita classe ad essi riservata, anche al fine di soddisfare l’esigenza di informazione dell’intero ceto creditorio, e, per altro verso, che, a norma dell’art. 90, comma 2°, del d.P.R. n. 602/1973, ove sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è comunque inserito in via provvisoria nell’elenco ai fini previsti agli artt. 176, comma 1°, e 181, comma 3°, primo periodo, l.fall., con la conseguenza che ( interpretando il rinvio come operato all’art. 180, comma 6°, l.fall. e al deposito delle somme spettanti ai creditori contestati) la società debitrice , con riferimento ai crediti portati dalle due intimazioni di pagamento, avrebbe dovuto procedere all’inserimento dell’Agenzia delle entrate-Riscossione nell’elenco dei creditori al fine di consentire al giudice delegato di ammettere in via provvisoria tale creditore al voto per la parte di credito chirografaria e al tribunale di disporre eventuali accantonamenti in sede di omologazione. 2.10. Questa Corte, del resto, ha già avuto modo di evidenziare che, nel concordato preventivo, la sussistenza di crediti oggetto di contestazione giudiziale non preclude il loro doveroso inserimento in una delle classi omogenee previste dalla proposta ovvero in un’ apposita classe ad essi riservata, assolvendo tale adempimento, che ricade sul debitore ed è oggetto di controllo critico sulla regolarità della procedura assolto direttamente dal tribunale, ad una fondamentale Ric. 2022n. 12794 - Sez. 1 - CC del 3 luglio 20 2 4 esigenza di informazione dell’intero ceto creditorio: da un lato, infatti, tale omissione pregiudicherebbe gli interessi di coloro che al momento non dispongono ancora dell’accertamento definitivo dei propri diritti (ma che possono essere ammessi al voto, ex art. 176 l.fall., con previsione di specifico trattamento per l’ipotesi che le pretese siano confermate o modificate in sede giurisdizionale), e, dall’altro, essa altererebbe le previsioni del piano di soddisfacimento degli altri creditori certi, non consentendo loro di esprimere valutazioni prognostiche corrette e di atteggiarsi in modo pienamente informato circa il proprio voto (Cass. n. 13284 del 2012, con riferimento a crediti erariali oggetto di contestazione giudiziale; conf. Cass. n. 5689 del 2017, che, in forza dell’indicato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva consentito l’omesso classamento dei crediti contestati soltanto perché, ad unilaterale giudizio del proponente, in relazione a tali crediti il rischio di soccombenza doveva ritenersi remoto; conf. Cass. n. 2424 del 2020, in motiv.; Cass. n. 14211 del 2022, in motiv.). 2.11. E non solo: in tema di omologazione della proposta di concordato preventivo ex art. 180 l.fall., il tribunale esercita un sindacato incidentale circa la fondatezza dei crediti contestati, condizionali o irreperibili ai fini di disporre i relativi accantonamenti;se, però, si tratta di crediti tributari oggetto di contestazione, per effetto della norma speciale di cui all’art 90 d.P.R. n. 602/1973, il suindicato accantonamento è obbligatorio essendo rimesso al tribunale esclusivamente il potere di determinarne le relative modalità (Cass. n. 15414 del 2018, che ha cassato il decreto di omologazione del concordato preventivo emesso senza che fossero state accantonate le somme relative al credito tributario oggetto di contenzioso tra le parti).Ric. 2022n. 12794 - Sez. 1 - CC del 3 luglio 20 2 4 2.12. Per il resto, la corte d’appello, con statuizione parimenti incensurata, ha ritenuto che non erano stati proposti motivi di reclamo in ordine alla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per la dichiarazione di fallimento, compreso, evidentemente, lo stato d’insolvenza, con la conseguenza che, in ragione del giudicato interno formatosi sul punto, nessuna censura, come quella contenuta nel settimo motivo,può essere proposta al riguardo in sede di legittimità. 3. Il ricorso, per l’inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile: e come tale dev ’ essere, quindi, dichiarato. 4. Lespese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 5. La Corte dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de i ricorrent i , di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare al Fallimento controricorrente le spese del giudizio, che liquida nella somma di €10.200,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dàatto, ai sensi dell ’ art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l