CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 45140/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA]. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il GUP del Tribunale di Venezia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, tenuto conto della contestata recidiva reiterata specifica infraquinquennale ed operata la riduzione per il rito, la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 6700 di multa, oltre le spese processuali e di custodia cautelare e la confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro, non- ché la confisca del danaro e del telefono cellulare, per il delitto p. e p. dall'art. 73 c. 4 D.P.R. 309/1990, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 dello stesso decreto, illecitamente deteneva comples- sivi gr. 1.947,7 di hashish contenenti delta9thc corrispondenti a circa 16.000 dosi medie singole. Commesso in Chioggia i! 17.2.2021 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Safsafi, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in punto di riconoscimento dell'ipotesi di reato meno grave di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90. Con un secondo motivo si lamenta l'errata applicazione dell'art. 240 cod. pen. e la carenza di motivazione per quanto concerne l'intervenuta confisca del danaro, per il quale non è stato dato conto di alcun collegamento con il commesso reato. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il PG presso questa Corte in data 30/7/2022 ha rassegnato le proprie con- clusioni ex art. 611 cod. proc. pen. chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, peraltro del tutto generico ed aspecifico, è inam- missibile. Va ricordato, infatti, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge 23.6.2017 n. 103, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Orbene, è agevole rilevare che, al di là della mera enunciazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, la contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di conte- nuti, non risultando in alcun modo evidenziati gli elementi di fatto, giustificativi di un diverso inquadramento giuridico del fatto, neppure indicato, o sostanzianti l'er- ronea qualificazione giuridica attribuita al fatto e ritenuta in sentenza. Condivisibilmente, questa Corte di legittimità ha affermato -e va qui ribadito- che l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto, meramente enunciata, scherma la richiesta di una sentenza di proscioglimento, parimenti immotivata, che, in sostanza, elude i limiti normativi (Sez. 6, ord. n. 2721 del 8/1/2018, Boua- roua, Rv. 272026). E, in ogni caso, che a seguito dell'introduzione dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione, del fatto contenuto in una sentenza di patteggiamento è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, pale- semente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione, dovendo in par- ticolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo del ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (così Sez. 6 ord. 3108 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Antoci, Rv 272252); e, del pari, è stato affermato che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen. l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammis- sibilità della denuncia di errori valutativi, in diritto, che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez 1 n. 15553 del 20/03/2018 Rv 272619); Pertanto, ogni argomentazione pur in diritto che non deduca la palese eccen- tricità della qualificazione giuridica che è stata proposta al giudice e da questi condivisa, e richieda, per il proprio esame, una premessa in fatto che non risulti con la evidenziata necessaria peculiare immediatezza dal capo di imputazione, è comunque del tutto preclusa. Nel caso di specie i dati di fatto, chiaramente descritti nel capo di imputazione, corrispondono alle fattispecie contestate (detenzione di 16.000 dosi medie singole di hashish) in relazione alle quali le parti hanno liberamente raggiunto l'accordo, ratificato dal giudice, previa verifica del loro corretto inquadramento giuridico nella fattispecie di cui all'art. 73 co. 4 Dpr. 309/90. 2. Fondato, invece, è il secondo motivo di ricorso, per cui la sentenza im- pugnata va annullata limitatamente alla confisca della somma di denaro con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale, Ufficio GIP, di Venezia - in diversa com- posizione. In punto di ammissibilità del ricorso va ricordato che la sentenza di patteg- giamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, il che non è accaduto nel caso che ci occupa, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. Un. n. 21368 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279348). E' stato peraltro sottolineato anche che, nel giudizio di cassazione, l'illega- lità della pena e della misura di sicurezza - e tale è la misura di sicurezza della confisca del denaro irrogata in una fattispecie quale quella della detenzione a fini di spaccio ex art. 73 co. 4 Dpr. 309/90- è rilevabile d'ufficio anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile, salvo che nell'ipotesi di tardività del ricorso (così Sez. 6, n. 12531 del 16/1/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275884, in una fattispecie di annullamento della sentenza impugnata quanto alla confisca del denaro illegal- mente disposta, ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n.306, in relazione al reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R 9 ottobre 1990, n. 309 e rispetto al quale detta misura non poteva trovare applicazione). 2.1. Orbene, l'art. 240 cod. pen. prevede la confisca delle cose che costitui- scono il profitto del reato, che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez. Un. 3/7/1996, Chabrui, Rv. 205707). È pertanto certamente ammessa la confisca del denaro che costituisca pro- vento del reato di vendita o cessione di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede. Tuttavia, nel caso che ci occupa, è contestata una mera detenzione, a fini di spaccio, e non una cessione, anche pregressa, di sostanze stupefacenti. Non è dato, dunque, comprendere su cosa si basi l'affermazione del provve- dimento impugnato, secondo cui il danaro è "sicuro provento delle cessioni di stu- pefacenti", che peraltro non sono contestate. 2.2. La sentenza impugnata, pertanto, non opera un buon governo della con- solidata giurisprudenza in materia di questa Corte di legittimità (cfr. per precedenti analoghi, Sez. 4, n. 20423 del 27/4/2021, Ciminna, n.m. ; Sez. 4 n. 3971 del 12/1/2021, Mannolo, n. m.; Sez. 4, n. 40912 del 19/9/2016, Ka, Rv. 267900; Sez. 2, n. 41778 del 30/9/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265247). In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 -va ribadito- può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato ai sensi dell'art. 240 cod. pen. sol- tanto quando sussista un nesso di pertinenzialità tra lo stesso e l'attività illecita contestata, conseguendone che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di non contestate e precedenti cessioni di droga o siano destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Rv. 272204). 2.3. La motivazione del provvedimento impugnato in punto di confisca del danaro, pur in presenza di un'ipotesi di reato riconducibile all'art. 73 co. 4 Dpr. 309/90, è dunque errata perché l'imputazione di vendita o di cessione di sostanza stupefacente, cui sarebbe correlabile il possesso della somma sequestrata all'im- putato, è, infatti, del tutto estranea alla regiudicanda, che attiene ad una mera detenzione al fine di cessione. Ne deriva che la somma rinvenuta nella disponibilità degli imputati, anche ad ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stu- pefacenti, non costituisce il profitto del reato in contestazione ma potrebbe costi- tuirlo di altre, pregresse condotte illecite di cessione di droga, con l'introito del relativo corrispettivo. Viene quindi a mancare il nesso tra il reato ascritto all'im- putato e la somma di denaro rinvenuta nella sua disponibilità, che non poteva pertanto essere confiscata ai sensi dell'art. 240 cod. pen. 2.4. Tuttavia, in ipotesi come quella che ci occupa, va ricordato che le somme di denaro sono sottoponibili a confisca obbligatoria "per equivalente" ai sensi dell'ultima parte dell'art. 73 comma 7 bis DPR 309/90. Dal 24 novembre 2016, infatti, con l'entrata in vigore del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202, che ha dato attuazione alla direttiva 2014/42/UE relativa al conge- lamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea, tale norma, infatti prevede che: "7-bis. Nel caso di condanna o di appli- cazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il pro- dotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o pro- dotto". 2.5. In caso di condanna per il reato di cui all'art. 73 co. 1 Dpr. 309/90 è anche prevista come possibile la "confisca per sproporzione", o "allargata", di cui all'art. 240bis co. 1 cod. pen. - per lungo tempo disciplinata dall'art. 12 sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 3061 -richiamato, in relazione al delitto di cui all'art. 73 DPR 309/90, dall'art. 85 bis DPR 309/90.L'art. 85 Dpr. 309/90, inserito dall'art. 6 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di co- dice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018, prevede, infatti, che: "1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'ar- ticolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l'articolo 240 bis del codice penale". E l'articolo 240bis del codice penale, a sua volta, anch'esso inserito dall'art. 6 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21 con decorrenza dal 6/04/2018 prevede che "è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta per- sona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utiliz- zato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'ob- bligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge". 3. Il giudice del rinvio, pertanto, sarà chiamato a valutare, e a darne conto in motivazione, se la somma di danaro in sequestro sia altrimenti confiscabile alla luce delle norme richiamate. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di de- naro con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale, Ufficio GIP, di Venezia - in divers