CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 febbraio 1993
Cassazione n. 34928/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della [OSCURATO:PERSONA] CATANIAvisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale Andrea VENEGONI, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dei difensori dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Ragusa, ad esito di giudizio abbreviato, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano condannati alla pena di giustizia per i delitti agli stessi ascritti (art. 110, 628, comma 3, cod. pen.; artt. 110, 56, 629 comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo n. 1, cod. pen.; art. 110, 582, 585 cod. pen. con l'aggravante delle più persone riunite). 2. Hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo diversi motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] . 3.1. Con il primo motivo di appello è stato dedotto vizio della motivazione perché manifestamente illogica, attesa l'assenza di qualsiasi riscontro quanto alla responsabilità del ricorrente; manca qualsiasi prova di violenza o minaccia posta in essere per ottenere la disponibilità del telefono della persona offesa; il fatto tipico non risulta integrato, né in tal senso appaiono idonei gli atti acquisiti ad esito del rito abbreviato. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica come evidente dal testo della sentenza quanto al trattamento sanzionatorio; non è stata erroneamente esclusa la circostanza aggravante contestata; il giudice di appello non ha in alcun modo dato conto dei criteri seguito nella valutazione della dosimetria della pena, così come nell'aver escluso la concessione della circostanza di cui all'art. 62, n.4 cod. pen.; anche il giudizio di bilanciamento non è stato correttamente effettuato, ricorre una reformatio in peius. 4. [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Con il primo motivo di appello è stato dedotto vizio della motivazione perché manifestamente illogica, attesa l'assenza di qualsiasi riscontro quanto alla responsabilità del ricorrente; manca qualsiasi riscontro probatorio quanto alle imputazioni contestate, in assenza di qualsiasi azione violenta posta in essere dal ricorrente; la motivazione resa dalla Corte di appello appare riferibile esclusivamente allo Znaidi; le condotte sono state indiscriminatamente attribuite ad entrambi senza chiarire lo specifico ruolo svolto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; manca qualsiasi prova circa l'esercizio di minaccia e violenza per impossessarsi del telefono cellulare e gli atti acquisiti ad esito del giudizio abbreviato non sono sufficienti in tal senso; manca qualsiasi prova del concorso, non ricorre alcun profitto ingiusto e comunque il fatto doveva essere riqualificato ai sensi dell'art. 393 cod. pen., che non sarebbe stato procedibile per difetto di querela. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica come evidente dal testo della sentenza quanto al trattamento sanzionatorio con particolare riferimento agli artt. 114 e 62 n. 4 cod. pen., con esclusione della circostanza aggravante contestata; anche il giudizio di bilanciamento non è stato correttamente effettuato; ricorre una reformatio in peius. 5. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. 6. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati, non consentiti e generici. In via preliminare occorre rilevare come i motivi si presentino ampiamente reiterativi, anche lessicalmente, dei motivi di appello. Questa Corte ha ripetutamente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione(Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). 7. Il primo motivo del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati congiuntamente, in quanto sostanzialmente sovrapponibili e caratterizzati da una evidente volontà di introdurre in questa sede una non consentita lettura alternativa del merito in relazione alla riscontrata responsabilità degli stessi, con motivazione logica e persuasiva, da parte della Corte di appello Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217- 01). Difatti la Corte di appello, con un giudizio del tutto conforme a quello del giudice di primo grado ad esito di rito abbreviato, ha ricostruito puntualmente la dinamica della rapina, i ruoli svolti, le caratteristiche dell'azione collettivamente posta in essere, escludendo in modo esplicito, con motivazione persuasiva che non si presta a censure, sia le versioni alternative, che la diversa qualificazione giuridica del fatto imputato, così come il ruolo asseritamente di minore portata dello Youssefi, tenuto conto delle dichiarazioni della persona offesa e degli altri elementi a riscontro acquisiti in giudizio (pag. 5). Con tale motivazione i ricorrenti non si confrontano. 8. Del tutto generici ed aspecifici si presentano poi il secondo motivo proposto rispettivamente dallo Znaidi e dallo Youssefi che, anche in questo caso, possono essere trattati congiuntamente, in quanto sostanzialmente sovrapponibili, anche atteso quanto in precedenza evidenziato in ordine alla esclusione del ruolo di minore importanza dello Youssefi (e dunque quanto alla possibile applicazione allo stesso dell'art. 114 cod. pen.). I ricorrenti articolano un motivo aspecifico e generico ed anche in parte perplesso quanto alla non meglio specificata ricorrenza di una reformatio in peius ed insieme bilanciamento delle circostanze e concessione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. La Corte di appello ha motivatamente condiviso la valutazione del giudice di primo grado, ha evidenziato le ragioni della mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in mancanza di qualsiasi irragionevolezza o arbitrio, ed anzi sottolineando l'oggettivo favore quanto alla sanzione irrogata, atteso che il giudice di primo grado era partito da una pena base erronea e notevolmente inferiore rispetto a quella effettivamente prevista in relazione all'epoca di commissione dei fatti imputati. Tale valutazione è all'evidenza insindacabile in questa sede, in quanto del tutto immune da vizi logici di ragionamento (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n'intervenuta prescrizi. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01). I ricorsi devono conseguentemente essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali