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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31516/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02GMBTR) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05AM61X) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA]! e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, escludendo l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta in anni uno, mesi due e giorni sei di reclusione ed euro 275 ,00 di multa, confermando nel resto la condanna degli stessi per il reato di cui agli artt. 110 e 624 bis cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in relazione all'individuazione della pena base di cui all'art. 624-bis comma 1 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, in relazione peraltro alla fissazione della pena base nel minimo edittale (si vedano, in particolare pag. 2 e 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condannai ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02GMBTR) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05AM61X) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA]! e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, escludendo l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta in anni uno, mesi due e giorni sei di reclusione ed euro 275 ,00 di multa, confermando nel resto la condanna degli stessi per il reato di cui agli artt. 110 e 624 bis cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in relazione all'individuazione della pena base di cui all'art. 624-bis comma 1 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, in relazione peraltro alla fissazione della pena base nel minimo edittale (si vedano, in particolare pag. 2 e 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condannai ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1
Sentenza Cassazione n. 31516/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris