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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33234/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna dell'il. novembre 2025, che ha confermato la condanna di primo grado per plurimi delitti.

Rilevato che i motivi, a fronte di una motivazione ragionevole e motivata, sollecitano una diversa valutazione in punto di fatto del materiale probatorio acquisito.

In particolare, i giudici del merito hanno valorizzato una serie di elementi istruttori che hanno ritenuto sufficienti a dimostrare che, il 5 novembre 2024, lo [OSCURATO:PERSONA] si era recato in Porli con un complice e, dopo aver tentato un furto in un'abitazione, ne aveva consumato un altro presso un altro domicilio.

Rintracciati dagli operanti, i due indagati avevano opposto resistenza attiva, spintonando e dando calci ai poliziotti.

Il percorso argomentativo seguito dai giudici risulta logico, coerente e aderente ai principi di diritto elaborati in sede di legittimità.

Per contro, le censure dedotte si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie, diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.

Ciò che si richiede, nella sostanza, è di far valere un «travisamento del fatto» da parte del giudice il quale, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. peri. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217 - 01).

Quanto a terzo motivo risulta altresì assertivo, in quanto non si confronta con i contenuti della sentenza e con i consolidati principi di diritto che governano la materia.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna dell'il. novembre 2025, che ha confermato la condanna di primo grado per plurimi delitti. Rilevato che i motivi, a fronte di una motivazione ragionevole e motivata, sollecitano una diversa valutazione in punto di fatto del materiale probatorio acquisito. In particolare, i giudici del merito hanno valorizzato una serie di elementi istruttori che hanno ritenuto sufficienti a dimostrare che, il 5 novembre 2024, lo [OSCURATO:PERSONA] si era recato in Porli con un complice e, dopo aver tentato un furto in un'abitazione, ne aveva consumato un altro presso un altro domicilio. Rintracciati dagli operanti, i due indagati avevano opposto resistenza attiva, spintonando e dando calci ai poliziotti. Il percorso argomentativo seguito dai giudici risulta logico, coerente e aderente ai principi di diritto elaborati in sede di legittimità. Per contro, le censure dedotte si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie, diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Ciò che si richiede, nella sostanza, è di far valere un «travisamento del fatto» da parte del giudice il quale, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. peri. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217 - 01). Quanto a terzo motivo risulta altresì assertivo, in quanto non si confronta con i contenuti della sentenza e con i consolidati principi di diritto che governano la materia. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 33234/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris