CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2022
Cassazione n. 39065/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAL dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendone l'annullamento per violazione dell'art. 133 cod. pen. 2. Occorre osservare, con rilievo di ordine dirimente, come l'impugnazione risulti essere stata proposta personalmente dall'imputato, senza ministero del difensore, in data 21/12/2021 (come da attestazione della cancelleria ricevente il ricorso). La legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente». Tale modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Non rileva la circostanza che la firma dell'imputato sia stata autenticata da difensore anche cassazionista (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695). In applicazione del principio processuale tempus regit actum la declaratoria d'inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell'art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art. 591, comma 1-lett. a), cod. proc. pen., come introdotto dalla già citata legge n. 103 del 2017. 3. Alla inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il