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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 1973

Cassazione n. 19298/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/03/1973 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41852/2022 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia del giudice di prime cure, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto furto aggravato ai sensi degli artt. 624, 625 n. 2) c.p.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio motivazionale con riferimento agli artt. 581 c.p.p. e 157 e ss. c.p., non è consentito in questa sede perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

Si osserva, inoltre, che la Corte di appello, pur ritenendo generico il primo motivo di appello afferente alla qualificazione giuridica del fatto, ha comunque valutato nel merito la doglianza ritenendola manifestamente infondata alla luce di uno stratificato orientamento giurisprudenziale.

Ritenuto, inoltre, che il medesimo motivo è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, tenuto conto che la prescrizione del reato maturerà in data 2/07/2027 (non risultando quindi prescritto, come asseritamente sostenuto dalla ricorrente, al momento della pronuncia del giudice di merito); invero, la ritenuta recidiva specifica determina, ai sensi dell'art. 99 co. 2 n.1, un aumento della pena fino alla metà e, quindi, fino a nove anni; ai sensi poi dell'art. 161 co. 2 cod. pen., l'interruzione produce l'effetto di determinare un ulteriore aumento del tempo necessario a prescrivere della metà.

Rispetto a un fatto accertato nel novembre 2012, la prescrizione, pari a nove anni, aumentati della metà, e, quindi, ad anni tredici e mesi sei, verrà a maturare non prima del maggio 2025, sen2:a considerare eventuali interruzioni verificatesi durante il giudizio di merito. .

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/03/1973 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41852/2022 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia del giudice di prime cure, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto furto aggravato ai sensi degli artt. 624, 625 n. 2) c.p.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio motivazionale con riferimento agli artt. 581 c.p.p. e 157 e ss. c.p., non è consentito in questa sede perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Si osserva, inoltre, che la Corte di appello, pur ritenendo generico il primo motivo di appello afferente alla qualificazione giuridica del fatto, ha comunque valutato nel merito la doglianza ritenendola manifestamente infondata alla luce di uno stratificato orientamento giurisprudenziale. Ritenuto, inoltre, che il medesimo motivo è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, tenuto conto che la prescrizione del reato maturerà in data 2/07/2027 (non risultando quindi prescritto, come asseritamente sostenuto dalla ricorrente, al momento della pronuncia del giudice di merito); invero, la ritenuta recidiva specifica determina, ai sensi dell'art. 99 co. 2 n.1, un aumento della pena fino alla metà e, quindi, fino a nove anni; ai sensi poi dell'art. 161 co. 2 cod. pen., l'interruzione produce l'effetto di determinare un ulteriore aumento del tempo necessario a prescrivere della metà. Rispetto a un fatto accertato nel novembre 2012, la prescrizione, pari a nove anni, aumentati della metà, e, quindi, ad anni tredici e mesi sei, verrà a maturare non prima del maggio 2025, sen2:a considerare eventuali interruzioni verificatesi durante il giudizio di merito. . Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso
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