CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 1969
Cassazione n. 46768/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/10/1969 avverso l'ordinanza del 11/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che, come risulta dalla certificazione del DAP, il ricorrente è stato rimesso in libertà per espiazione pena in pendenza del ricorso per Cassazione, che va pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; Considerato che tale motivo di inammissibilità non comporta la condanna alle spese del procedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Cass., Sez. I, 19 settembre 2017, n. 11302, Rv. 272308); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in R