CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12399/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 25383/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura allegata al ricorso -ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis -resistente - avverso la sentenza n. 232/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 24/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n.232/2020 pubblicata il 24-02-2020 la Corte d'appello di Torino ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Nigeria, avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il richiedente riferiva di essere fuggito dal suo Paese per timore di subire minacce ed aggressioni da parte degli Ogboni, poiché si era rifiutato di subentrare nel ruolo del padre defunto, appartenente a quella setta. La Corte d'appello ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale della Nigeria, descritta con indicazione delle fonti di conoscenza. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 motivi di ricorso sono così rubricati:« I. Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, co. 1 n. 3 e n. 5, dell'art. 14, lettere b) e c) D.Lgs 251/2007, difetto di motivazione; II. Violazione dell'art. 360, n. 3) e 5), c.p.c., in relazione agli artt. 32, c. 3, D.Lgs. 25/08, 5, c. 6, e 19, D.Lgs. 286/98 - Difetto di motivazione». 2. Entrambi i motivi sono inammissibili. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente, nel dolersi del diniego della protezione sussidiaria di cui all'art. 14 lett. c) d.lgs.151/2007, si limita a dedurre che le fonti citate nella sentenza impugnata sono risalenti e a richiamare un rapporto pubblicato nel 2020 da cui risulterebbe una situazione, peggiorata su tutta la Nigeria nel 2019, di "insicurezza", e non l'esistenza di un conflitto armato o di violenza indiscriminata così come descritti dalla norma (cfr. Cass.19224/2020). Non sono allegate nel ricorso altre e diverse fonti di conoscenza che si pongano in contrasto con le informazioni acquisite dai giudici di merito in punto esistenza di conflitto armato o violenza indiscriminata, così rendendo la censura priva di specificità (Cass.899/2021). 2.2. Anche il secondo motivo, che riguarda il diniego della protezione umanitaria, è del tutto generico, poiché il ricorrente si limita a richiamare la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n.4455/2018) in ordine al giudizio comparativo, senza neppure indicare minimamente quali fattori di rilevanza avesse allegato nei gradi di merito, e a dedurre che la crisi umanitaria investe tutta la Nigeria. La censura, così come formulata, si sostanzia in una generica critica alla valutazione meritale della Corte d'appello in ordine all'assenza di dimostrazione di reale integrazione sociale e, dunque, anche, in un'impropria richiesta di riesame dei fatti in sede di legittimità. 3. In conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 3 dicembre 2021. Il • reside