CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 luglio 2026
Cassazione n. 23018/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro-) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Università edella Ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, [OSCURATO:PERSONA], in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio deiMinistri e dei Ministri pro tempore, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC delproprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 6 giugno 2024 n. 4055;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Nel 2014 l’odierno ricorrente convenne dinanzi al Tribunale di Roma laPresidenza del Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni sopraindicate, esponendo che:-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si era iscritto ad unascuola di specializzazione nel 1986;-) durante il periodo di specializzazione non aveva percepito alcunaremunerazione o compenso da parte della scuola stessa;Numero registro generale 231/2025N.R.G.: 231/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2018/2026Numero di raccolta generale 23018/2026Data pubblicazione 10/07/2026-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così comemodificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri diprevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrispostauna adeguata retribuzione;-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solocon la legge 8.8.1991 n. 257.Concluse pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenuteal risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazionedelle suddette direttive.2. Il Tribunale di Roma con sentenza 23.11.2018 n. 22630 rigettò ladomanda per maturata prescrizione e la Corte d’appello, con l’impugnatasentenza, rigettò il gravame.3. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da Luca CarloVittorio Rovati con ricorso fondato su sei motivi.Le amministrazioni sopra indicate hanno resistito con controricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso.Col primo motivo è denunciata la “violazione dell’art. 101 Cost.”.Tale norma sarebbe stata violata perché la Corte d’appello sarebbe “rimastaancorata ad un’interpretazione, neppure pacifica, tenuta sul punto in altrefattispecie, peraltro non necessariamente identiche da Codesta SupremaCorte”.1.1. Il motivo è inammissibile.La Corte d’appello non solo ha limpidamente esposto le ragioni delladecisione, ma si è uniformata a pacifici princìpi di diritto stabiliti da questaCorte.2. Il secondo motivo di ricorso.Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art 2935 c.c..N.R.G.: 231/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 231/2025Numero sezionale 2018/2026Numero di raccolta generale 23018/2026Data pubblicazione 10/07/2026Nell’illustrazione del motivo si censura il giudizio di accoglimentodell’eccezione di prescrizione.2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c.,alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il dirittoal risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizionenell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257- delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso infavore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, siprescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata invigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti,tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dalgiudice amministrativo” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014,Rv. 630184 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L,Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 -01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3,Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n.17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 - 01); princìpi, com’è noto, risalenti allesentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermatianche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del31/05/2022).3. Il terzo motivo di ricorso.Col terzo motivo il ricorrente sostiene che la decisione d’appello avrebbeviolato gli artt. 3 Cost. e 14 CEDU.3.1. Il motivo è manifestamente inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.,per le ragioni già indicate ai §§ 1.1.4. Il quarto motivo di ricorso.N.R.G.: 231/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 231/2025Numero sezionale 2018/2026Numero di raccolta generale 23018/2026Data pubblicazione 10/07/2026Col quarto motivo il ricorrente lamenta, assai confusamente, l’omessapronuncia sulla domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..4.1. Il motivo è manifestamente infondato.L’azione di danno proposta dall’attore è stata dichiarata prescritta, noninfondata. Sicché l’attore, avendo avuto a disposizione l’azione di danno edavendola perduta, non può invocare l’azione di ingiustificato arricchimento,la quale è preclusa quando la domanda principale sia rigettata perprescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova delpregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattualeper contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (Sez. U - ,Sentenza n. 33954 del 05/12/2023).Con specifico riferimento alla vicenda dei medici specializzandi, si ricordano,altresì: Cass. n. 307 del 2014, secondo cui: In tema di ristoro delpregiudizio da tardiva attuazione di direttive comunitarie (nella specie, ledirettive CEE 75/363, 75/362 e 82/76 in materia di retribuzione dellaformazione dei medici specializzandi), va escluso che a favoredei medici specializzandi (con iscrizione iniziale ai relativi corsi tra gli anniaccademici 1983/1984 e 1990/1991) spetti - sia nei confronti dello Statoche dell'Università presso la quale avevano frequentato il corso - l'azionegenerale di arricchimento, che ha carattere sussidiario, in quanto titolaridell'azione di responsabilità contrattuale "ex lege" contro lo Stato perl'inadempimento dell'obbligazione di adempimento delle direttive. (Principioaffermato ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.). ; Cass. n.13281 del 2020, secondo cui: In tema di ristoro del pregiudizio datardiva attuazione di direttive comunitarie (nella specie, le direttive CEE75/363, 75/362 e 82/76 in materia di retribuzione della formazionedei medici specializzandi), i medici che hanno frequentato corsi dispecializzazione a partire dall'anno accademico 1983 (e si siano iscritti dopoil gennaio 1982) sono titolari dell'azione di responsabilità contrattuale "exlege" contro lo Stato per l'inadempimento dell'obbligazione di attuazionedelle direttive e, quindi, non possono agire, nei confronti delle università odello Stato, con azione di indebito arricchimento, stante il carattereN.R.G.: 231/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 231/2025Numero sezionale 2018/2026Numero di raccolta generale 23018/2026Data pubblicazione 10/07/2026sussidiario di quest'ultima, al pari di coloro che hanno preso parte ai detticorsi anteriormente al 1983 (o, comunque, che si sono iscritti prima delgennaio 1982), le cui prestazioni svolte trovano comunque causa nelrapporto instaurato con l'università per la frequenza della scuola. Allo stessomodo, l'azione di indebito arricchimento non spetta ai medici che hannoseguito tali corsi dopo il 1991, poiché le attività da essi svolte, in base alladisciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, trovano causa nel peculiare rapportocontrattuale di formazione - lavoro, oggetto di questa specifica normativa,con la conseguenza che possono avvalersi dell'azione contrattuale perottenere la remunerazione prevista. .5. Il quinto motivo di ricorso.Col quinto motivo è lamentata la violazione degli artt. 91 e 92, secondocomma, c.p.c..Nella illustrazione del motivo il ricorrente deduce che la Corte d’appelloavrebbe dovuto compensare le spese, in ragione delle oscillazionigiurisprudenziali.5.1. Il motivo è manifestamente inammissibile: sia perché la scelta di noncompensare le spese è insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. Un.,n. 14989 del 2005 e successive conformi), sia perché al momento in cui fuproposto l’appello non vi era nessuna “oscillazione giurisprudenziale” nellaconsolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale unicamente occorrevabadare ex art. 65 ord. giud.Che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da inattuazione delledirettive 75/362, 75/363 e 82/16 fosse decennale e decorresse dal27.10.1999 questa Corte lo stabilì nel 2011, ovvero sette anni primadell’introduzione del giudizio d’appello, e lo ha costantemente ribadito daallora in poi e ciò anche a Sezioni Unite.Se poi, un singolo Tribunale abbia manifestato una opinione dissenziente,tale circostanza non è propriamente quel che si dice “una oscillazionegiurisprudenziale”, e non scusa la scelta di proporre un gravame avversoN.R.G.: 231/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 231/2025Numero sezionale 2018/2026Numero di raccolta generale 23018/2026Data pubblicazione 10/07/2026una sentenza puntualmente conforme ai princìpi stabiliti da questa Corte,senza peraltro nemmeno metterli seriamente in discussione.7. Le spese vanno poste a carico del ricorrente.A tal fine il valore della causa va determinato in base al petitum, che inprimo grado fu di euro 11.104 euro per ogni anno di frequenza della scuoladi specializzazione, oltre interessi e rivalutazione.Il valore da porre a base del calcolo è euro 55.520 più interessi erivalutazione dal 1986, ovvero euro 530.000 (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n.10367).Tutte le spese sono liquidate nel dispositivo.8. La palese ed inescusabile infondatezza del ricorso rende manifesto cheesso è stato proposto quanto meno con abuso del processo ai sensi dell’art.96, terzo comma, c.p.c. (se non con dolo o colpa grave ai sensi del primocomma della medesima norma), e giustifica la condanna dei ricorrenti nellamisura indicata nel dispositivo.P.q.m.(-) dichiara inammissibile il ricorso;(-) condanna il ricorrente alla rifusione in favore della Presidenza delConsiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano nella somma di euro 5.700, oltre spese prenotate a debito sedovute;(-) condanna il ricorrente al pagamento in favore della Presidenza delConsiglio dei Ministri della somma di euro 2.500 ai sensi dell’art. 96, terzocomma, c.p.c.;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 4 giugno 2026.Numero registro generale 231/2025N.R.G.: 231/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2018/2026Numero di raccolta generale 23018/2026Data pubblicazione 10/07/2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])