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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14184/2026

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. p.t., rappre-sentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perprocura speciale in atti;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti;-controricorrente-avverso la sentenza n. 1442/2021 della Corte di Appello di Venezia, pub-blicata in data 12 maggio 2021.Numero registro generale 29303/2021Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 14184/2026Data pubblicazione 14/05/2026Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16.01.2026 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione conveniva in giudizio avanti al Tribunale diVicenza l'A.T.E.R. di Vicenza, chiedendo di accertare l'inadempienza agliobblighi derivanti da un contratto di appalto pubblico stipulato il 4.2.2004con l'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (poi ridenominata Edimp) per laristrutturazione di edifici di edilizia popolare, in relazione al rispetto deitermini per il collaudo e per l'emissione del relativo certificato, con conse-guente condanna dell'ente convenuto al pagamento di somme a titolo diinteressi per ritardato pagamento della rata a saldo del corrispettivodell'appalto, di risarcimento del danno per mancata disponibilità della ratadel saldo e di maggiori costi ed oneri sopportati per il ritardo nel collaudo.Con sentenza del 2016, il Tribunale accertava l'inadempimento dellaA.T.E.R. all'obbligo di tempestiva esecuzione del collaudo e la condannavaa pagare alla Edimp euro 729,79, a titolo di interessi per ritardato paga-mento della rata di saldo, ed euro 36.504,00, oltre interessi e rivaluta-zione, a titolo di risarcimento del danno per i maggiori oneri e costi soste-nuti a causa del ritardo nel collaudo, rigettando ogni altra domanda.Il Tribunale riteneva, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, che:il ritardo nell'esecuzione del collaudo era incontroverso e documental-mente provato; l'ente appaltante non aveva dimostrato l'impossibilità percausa ad essa non imputabile di effettuare il collaudo nel termine seme-strale stabilito per contratto e per legge; gli interessi per ritardato paga-mento del saldo dell'appalto erano regolati dalle disposizioni del D.M.19.4.2000, n. 145, applicabili ratione temporis; l'appaltatrice aveva dirittoal risarcimento del danno consistito nei maggiori costi sopportati per averdovuto mantenere aperta la commessa anche dopo scaduti i termini per ilNumero registro generale 29303/2021Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 14184/2026Data pubblicazione 14/05/2026collaudo; il danno andava liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c., de-terminato in una quota delle spese generali dell'appalto al netto dell'utileconvenzionale.Con sentenza del 12.5.2021, la Corte territoriale rigettava l'appellodell'A.T.E.R., osservando che: la cancellazione della [OSCURATO:SOCIETA] dal registrodelle imprese, intervenuta nel corso del giudizio di primo grado, non avevadeterminato l'estinzione delle pretese da essa azionate; in relazione allecomponenti attive del patrimonio, non liquidate nel bilancio finale di liqui-dazione, l'estinzione della società determinava un fenomeno di tipo suc-cessorio in capo ai soci, con conseguente applicazione dell'art. 110 c.p.c.e la prosecuzione del processo da parte dei successori universali dell'entegiuridico estinto; l'estinzione della pretesa sostanziale, che si pone qualeeccezione rispetto alla regola generale del passaggio in capo ai soci dellesituazioni giuridiche attive, richiede infatti un atto negoziale abdicativo,che manifesti in modo inequivoco la volontà di rinunciare al diritto azio-nato; nel caso di specie non vi erano elementi univoci e concludenti checonsentissero di desumere tale volontà abdicativa - a tal fine non essendosufficiente la sola cancellazione della società - atteso che in senso oppostodeponevano sia la mancata dichiarazione del fatto estintivo da parte deldifensore costituito ai fini dell'interruzione del processo ex art. 300 c.p.c.,sia la relazione del liquidatore al bilancio finale di liquidazione della Edimp;in particolare, nella relazione si dava bensì atto – come aveva rilevatol'A.T.E.R. in comparsa conclusionale – che era superfluo il mantenimentoin vita della società per realizzare alcune residue poste creditorie, tra lequali anche quelle per cui è causa; si stabiliva peraltro che “tali crediti sonovincolati, una volta ... incassati per il tramite del sottoscritto liquidatore,coperte le spese finali di chiusura e cancellazione, alla soddisfazione pro-quota dei creditori”; una tale previsione programmatica era sicuramenteincompatibile con la volontà di rinunciare al credito; la legittimazione diNumero registro generale 29303/2021Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 14184/2026Data pubblicazione 14/05/2026Giovanni [OSCURATO:PERSONA] ad agire era fondata dunque sulla sua qualità di sociounico (oltre che di ex liquidatore) della società estinta, divenuto a seguitodell'estinzione della società titolare della situazione giuridica sostanzialededotta in giudizio; l'interesse del [OSCURATO:PERSONA] ad agire sussisteva sia in re-lazione all'ultrattività del mandato conferitogli dalla società in sede di li-quidazione finale allo scopo di proseguire anche dopo l'estinzione dell'entenell'attività di riscossione dei crediti nell'interesse dei terzi creditori, sia inrelazione alla responsabilità nei confronti di costoro, quale unico socio equale liquidatore, ai sensi dell'art. 2495 c.c.; premesso ciò, il primo motivoera inammissibile e comunque privo di fondamento, in quanto secondo ilcapitolato speciale d'appalto ed ai sensi dell'art. 192 D.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA],n. 554, il collaudo avrebbe dovuto essere terminato entro sei mesi dall'ul-timazione dei lavori, i quali erano stati invece ultimati dall'appaltatrice indata [OSCURATO:DATA_NASCITA] (entro il termine di scadenza previsto, tenuto conto delledue proroghe, siccome prorogato); il certificato di collaudo finale era statosottoscritto soltanto in data 28.1.2008; andava dunque confermata l'im-putabilità in capo all'ente appellante del ritardo del collaudo, condividen-dosi il principio, cui si era conformato anche il Tribunale, in forza del quale“in tema di collaudo di opere pubbliche, qualora sia pacifica tra le partil'avvenuta scadenza dei termini da esso previsti, l'appaltatore deve consi-derarsi dispensato dalla prova dell'imputabilità del ritardo all'Amministra-zione, incombendo a quest'ultima l'onere di dimostrare che la mancataapprovazione del collaudo sia stata determinata dalla condotta dell'im-presa”; l'obbligo di cui all'art. 9 del capitolato speciale d'appalto - che po-neva a carico dell'appaltatrice la manutenzione e conservazione delleopere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio - non eravenuto meno, contrariamente a quanto sostenuto dall'A.T.E.R., in conse-guenza dell'ingresso della maggior parte degli inquilini negli alloggi loroassegnati, che l'ente assumeva essere avvenuto a fine 2005; a prescindereNumero registro generale 29303/2021Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 14184/2026Data pubblicazione 14/05/2026dal fatto che il prospetto da cui sarebbe risultato tale evento era statoprodotto soltanto in sede d'appello - per cui ne era stata eccepita l'inam-missibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c. (e pur non considerando la parzialitàdella consegna anticipata così rappresentata) - occorreva rilevare che ildetto art. 9, secondo comma, del capitolato speciale riconnetteva il venirmeno dell'obbligo di conservazione e custodia dell'appaltatore alla “reda-zione del verbale dell'eventuale consegna anticipata, rispetto al collaudo,dell'immobile alla stazione appaltante”, atto formale di cui non era statoallegato e documentato il compimento; né era corretto il richiamo all'ul-timo comma dello stesso art. 9 (a tenore del quale “L'Impresa non hadiritto ad alcun compenso per gli oneri di cui sopra che sono da intendersitutti compresi nel corrispettivo del prezzo d'appalto”), in quanto la dispo-sizione si riferiva, evidentemente, agli oneri sopportati dall'appaltatore peril tempo di fisiologico svolgimento del rapporto, che trovavano remunera-zione nel corrispettivo pattuito, e non si estendeva ai maggiori costi edoneri sopportati in conseguenza dell'inadempimento, che generano auto-nome poste risarcitorie, svincolate dal principio di omnicomprensività delcorrispettivo contrattuale; era principio recepito in giurisprudenza che l'ap-paltatore ha diritto di essere compensato per l'attività di vigilanza e custo-dia dell'opera che si sia resa necessaria in relazione al ritardo dell'ammi-nistrazione nel dare inizio al collaudo, nonostante la scadenza del termineall'uopo fissato; il Tribunale aveva proceduto alla liquidazione del danno invia equitativa, considerando che esso poteva essere individuato in unaquota delle spese generali, utilizzando per l'operazione di quantificazionereferenti normativi in materia di determinazione dei prezzi degli appaltipubblici e specificamente indicandoli e procedendo quindi in modo analiticoe dettagliato allo sviluppo dei conteggi, e tale percorso motivazionale sisottraeva pertanto alle censure di incomprensibilità, carenza di motiva-zione ed assenza di fondamento giuridico, per vero genericamente solle-Numero registro generale 29303/2021Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 14184/2026Data pubblicazione 14/05/2026vate dall'appellante; quanto alla specifica censura a mente della quale ilTribunale, ai fini della determinazione della quota delle spese generali daporre a carico dell'A.T.E.R., aveva scomputato l'utile dell'appaltatore dalcomputo del prezzo dell'appalto, anziché aggiungerlo, si rilevava per unverso che nel caso di specie non si trattava di determinare il corrispettivospettante per l'esecuzione di opere contrattuali, sibbene il pregiudizio con-seguente all'inadempimento, per altro verso che lo scomputo del marginedi utile, riducendo l'ammontare complessivo del prezzo d'appalto cui il Tri-bunale aveva commisurato la quota di spese generali poste a carico dell'at-trice, conduceva ad un esito liquidatorio più favorevole ad A.T.E.R.; infine,il contratto d'appalto richiamava espressamente, per tutto quanto in essonon previsto, il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, di cui alD.M. 145/2000; al riguardo, la contestazione in ordine alla quantificazionedegli interessi – che la sentenza di primo grado aveva liquidato in com-plessivi euro 729,79, suddividendoli in euro 17,03 a titolo di interessi cor-rispettivi ed euro 712,76 a titolo di moratori e stabilendone le rispettivedecorrenze – era stata svolta in modo generico ed ipotetico, non indivi-duando in modo puntuale le parti della decisione che ne avrebbero dovutoessere investite e le modifiche da apportare alla pronuncia.A.T.E.R. ricorre in cassazione, avverso la sentenza d'appello, affidan-dosi a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustratoda memoria.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 110c.p.c. e dell'art. 2495 c.c., ex art. 360, c.1, nn. 3 e 5, cpc, per aver laCorte territoriale rigettato l'appello, affermando che non vi erano elementiunivoci e concludenti dai quali desumere la volontà abdicativa alla pretesaazionata in giudizio, a tal fine non essendo sufficiente la cancellazione dellaNumero registro generale 29303/2021Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 14184/2026Data pubblicazione 14/05/2026società, avendo omesso di verificare la sussistenza di tale volontà abdica-tiva, e ritenendo sussistere la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] qualeex socio della società estinta.Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 342c.p.c., ex art. 360, c.1, nn. 3 e 5, cpc, nonché violazione e falsa applica-zione dell'art. 192 d.P.R. n. 554/1999, per aver la Corte d'appello rigettatoil primo motivo dell'impugnazione erroneamente e immotivatamente, nontenendo conto della comprovata materiale impossibilità di procedere alcollaudo nel termine semestrale, determinata dalla complessità dell'operae dalle molteplici difficoltà che avevano portato a ben tre aggiudicazionicon abbandono del cantiere da parte di ben due imprese, quali: il graveritardo nell'avanzamento dei lavori; la nomina della commissione di col-laudo composta di ben tre componenti; la enorme mole di allegati conse-gnati al collaudatore; la relazione acclarante del 17 aprile 2009; l'incer-tezza normativa determinata dalla stratificazione della l.r.

Veneto, la disci-plina in tema di lavori pubblici.Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 9 delC.S.A., dell'art. 2697 c.c., ex art. 360, c.1, nn. 3 e 5, cpc, in relazione allaprova della sussistenza del danno, e dell'art. 34 del d.P.R. n. 554/1999 inordine al quantum del danno, per aver la Corte di merito, con motivazioneapparente, rigettato il secondo motivo d'appello, essendo stato accertatoche alla fine del 2005, ben prima dell'approvazione del collaudo medesimo,gli appartamenti oggetto dell'appalto erano già stati occupati dalle famiglieassegnatarie, insediatesi ben prima dei sopralluoghi, come dimostrato an-che dal termine di ultimazione dei lavori anticipato al mese di agosto 2005.Pertanto, la ricorrente assume che, fin da tale occupazione, non sussi-steva alcun obbligo di vigilanza e custodia del cantiere, poiché i lavorierano stati ultimati e gli appartamenti consegnati alle famiglie assegnata-Numero registro generale 29303/2021Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 14184/2026Data pubblicazione 14/05/2026rie, e non era dunque configurabile il danno liquidato equitativamente dalTribunale per il ritardo nel collaudo.Inoltre, la ricorrente lamenta che la Corte d'Appello ha errato nel con-fermare la sentenza del Tribunale con la quale era stata determinata labase di calcolo del danno in 790.240,00 euro, pari all'importo comprensivodegli oneri per la sicurezza, peraltro senza nominare un c.t.u., assumendoche, di regola, tali tipologie di danno venivano al più riconosciute in misurapercentuale annua (minima, nell'ordine del 2%) sull'importo netto contrat-tuale, ridotto del 13% di spese generali e dell'utile atteso dall'appaltatore(10%), rapportato al tempo del ritardo del collaudo.Anzitutto, è infondata l'eccezione del controricorrente d'inammissibilitàdel ricorso, perché fondato su motivi eterogenei, con mescolanza delle va-rie censure.In tema di ricorso per cassazione, è stato affermato che è inammissi-bile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eteroge-nei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360,comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione diuna medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della vio-lazione di legge e dell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, inquanto una tale formulazione mira a rimettere al Giudice di legittimità ilcompito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricon-durle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., perpoi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, cosìforma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decideresuccessivamente su di esse (Cass., n. 3397/2024; n. 26874/2018).Nella specie, i motivi in esame, anche se espressivi cumulativamentedi errores in judicando e in procedendo, sono però formulati in manieraNumero registro generale 29303/2021Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 14184/2026Data pubblicazione 14/05/2026chiara e specifica, enucleandosi da essi le singole doglianze, ricondotte aisingoli mezzi d'impugnazione contemplati dall'art. 360 cpc.Il primo motivo è peraltro inammissibile.Giova prendere le mosse dal recente orientamento delle Sezioni Unite,a tenore del quale l'estinzione della società, conseguente alla cancella-zione dal registro delle imprese, non comporta anche quella dei rela-tivi crediti, che costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci,salvo che il creditore abbia manifestato in modo inequivoco, anche attra-verso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito,comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichia-rato, in un congruo termine, di non volerne profittare, non risultando, pe-raltro, sufficiente, a tal fine, la mancata iscrizione del credito nel bilanciodi liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avve-nuta rinunzia allo stesso, incombendo sul debitore convenuto in giudiziodall'ex-socio - o nei cui confronti quest'ultimo intenda proseguire un giu-dizio promosso dalla società - l'onere di allegare e provare la sussistenzadei presupposti necessari per l'estinzione del credito (SU, n. 19750/2025).Tali principi sono stati affermati dalle SU a superamento di un contrastoinsorto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, caratterizzato dalfatto che, mentre secondo un primo orientamento (fatto proprio dalla ci-tata pronuncia delle SU), per le mere pretese e per i crediti incerti o illi-quidi, nonostante la mancata inclusione nel bilancio di liquidazione, l'estin-zione costituisce un'eccezione, che dev'essere rigorosamente allegata eprovata da chi intenda farla valere, e quindi dalla controparte dell'ex-socio(Cass., n. 9464/2020), per il secondo la mancata inclusione nel bilancio diliquidazione rende applicabile, almeno per le mere pretese ed i crediti illi-quidi, una presunzione (semplice) di estinzione, che pone a carico dell'exsocio che intenda azionare un diritto della società o proseguire un giudizioNumero registro generale 29303/2021Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 14184/2026Data pubblicazione 14/05/2026dalla stessa iniziato l'onere di allegare e provare di essere subentrato nellatitolarità del diritto fatto valere.Nel solco della suddetta pronuncia delle SU, è stato altresì affermatoche la cancellazione della società dal registro delle imprese, pendente ilgiudizio di appello, comporta la necessità della riassunzione dello stessogiudizio nei confronti dell'ex-socio, quale successore della società estinta,il quale è soggetto all'obbligo di restituire quanto percepito dalla società inesecuzione della sentenza di primo grado, per il riconoscimento di unasomma minore in appello, a condizione dell'avvenuta riscossione di sommein base al bilancio finale di liquidazione, per come previsto dall'art. 2495,comma 3, c.c., e nei limiti delle stesse (Cass., n. 28578/2025).Nella specie, la Corte d'appello ha diffusamente motivato sull'inconfi-gurabilità della rinunzia al credito fatto valere nei confronti dell'A.T.E.R.,in conformità dei principi dettati dalle SU, dei quali ha fatto corretta appli-cazione, ritenendo che non sia stata fornita la prova che il creditore abbiamanifestato in modo inequivoco, anche attraverso un comportamento con-cludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore.Ora, non è fondata la doglianza secondo la quale la Corte d'appelloavrebbe travisato i principi affermati nella citata sentenza emessa da que-sta Corte n. 9464/2020 - poi recepiti e confermati, per quanto suesposto,dalla recente sentenza delle SU.Al riguardo, la ricorrente assume che la Corte territoriale, nell'escludereche sia stata raggiunta la prova della rinunzia ai crediti per cui è causa,non abbia correttamente valutato, travisandoli appunto, i vari elementiaddotti a sostegno dell'eccezione sollevata: a) la dichiarazione, contenutanella relazione del liquidatore al bilancio finale di liquidazione della Edimp,di ritenere superfluo mantenere in vita la società in relazione alle posterisarcitorie per le quali è causa, costituente remissione esplicita; b) la vo-lontaria cancellazione della società in corso di causa; c) la durata ultrade-Numero registro generale 29303/2021Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 14184/2026Data pubblicazione 14/05/2026cennale dell'attività liquidatoria; d) la mancanza di una specifica apposta-zione in bilancio del presunto credito; e) l'ammontare dei debiti sociali adun totale di € 1.612.126,18; f) la dichiarazione, nella medesima relazione,che, in ogni caso, nessun residuo attivo da destinare ai soci sarebbe risul-tato possibile; g) la cancellazione dal registro delle imprese prima ancorache il credito fosse stato accertato e potesse esser evidenziato a bilancio;h) l'inesistenza di ogni attività amministrativa giudiziale e stragiudizialeprecedente alla causa di primo grado.In primo luogo, va rilevato che la mancata iscrizione del credito nelbilancio di liquidazione non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenutarinunzia (SU, n. 19750/2025); allo stesso modo, è stato statuito che ilmero omesso deposito del bilancio in fase di liquidazione per oltre tre anniconsecutivi, da cui consegua la cancellazione d'ufficio della società dal re-gistro delle imprese, non costituisce presunzione grave, precisa e concor-dante di rinuncia al credito di cui la società è titolare e non è qualificabilecome negozio di remissione del debito (Cass., n. 13534/2021).Quanto al dato di bilancio riguardante l'ammontare dei debiti sociali adun totale di € 1.612.126,18, tale passività non esclude certo il diritto di faraccertare e riscuotere i crediti sociali, pur ritenendo che essi siano da de-stinare al ripianamento delle stesse perdite (ma ciò attiene ai doveri delliquidatore in una fase successiva, che non viene in rilievo nella causa inesame).Inoltre, la Corte di merito ha esaminato i vari elementi probatori, te-nendo conto delle suesposte argomentazioni sostenute dall'appellante asostegno della tesi dell'avvenuta rinunzia del credito azionato affermandoche, in senso opposto a tale tesi, deponevano sia la mancata dichiarazionedel fatto estintivo da parte del difensore costituito ai fini dell'interruzionedel processo ex art. 300 c.p.c., sia la relazione del liquidatore al bilanciofinale di liquidazione della Edimp; in particolare, nella relazione si davaNumero registro generale 29303/2021Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 14184/2026Data pubblicazione 14/05/2026alcune residue poste creditorie, tra le quali anche quelle per cui è causa,e si stabiliva peraltro che “tali crediti sono vincolati, una volta ... incassatiper il tramite del sottoscritto liquidatore, coperte le spese finali di chiusurae cancellazione, alla soddisfazione pro-quota dei creditori”.Pertanto, la Corte d'appello ha chiaramente escluso che gli argomentiaddotti dalla ricorrente potessero dimostrare l'avvenuta rinuncia, esplicitao implicita, al credito oggetto di causa.Invero, il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione,contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici delmerito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto alsindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è con-ferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma soloquello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giu-ridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservatodi individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelleritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., n. 32505/2023,n. 10927/2024).Ne consegue che è parimenti inammissibile la critica relativa al vizio dimotivazione.

Al riguardo, è stato altresì evidenziato che la valutazionedelle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'atti-vità riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudicedi merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fat-tuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizioprevisto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criti-care il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116,commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio medianteNumero registro generale 29303/2021Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 14184/2026Data pubblicazione 14/05/2026la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova,di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, con-tenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversainterpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legit-timità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass., n.20553/2021).La Corte d'appello ha dunque escluso che gli elementi valutativi pro-spettati dalla ricorrente, esaminati nel loro complesso, fossero inequivo-cabilmente espressivi della volontà abdicativa del credito.Il secondo motivo è inammissibile, perché parimenti teso al riesamedei fatti, ovvero a provocarne un diverso apprezzamento.Al riguardo, la ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte incui le è stata ascritta la responsabilità del tardivo collaudo delle opere,richiamando puntualmente la consolidata giurisprudenza di questa Corte atenore della quale, in tema di collaudo di opere pubbliche, la stipulazionedel contratto di appalto in epoca successiva all'entrata in vigore dell'art. 5della legge n. 741 del 1981 ne comporta l'applicabilità, con la conseguenzache, qualora sia pacifica tra le parti l'avvenuta scadenza dei termini daesso previsti, l'appaltatore deve considerarsi dispensato dalla provadell'imputabilità del ritardo all'Amministrazione, incombendo a quest'ul-tima l'onere di dimostrare che la mancata approvazione del collaudo siastata determinata dalla condotta dell'impresa (Cass., n. 16740/2011; n.2477/2019; n. 5744/2022).Nella specie, fermo il rilevante ritardo del collaudo, la Corte d'appelloha ritenuto che l'appaltante non avesse fornito la prova contraria in ordineall'imputabilità dell'inadempimento; ne consegue che tale statuizione nonè sindacabile in questa sede, afferendo al merito dei fatti e alla loro inter-pretazione.

Peraltro, la ricorrente invoca anche il ritardo delle nomine deiNumero registro generale 29303/2021Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 14184/2026Data pubblicazione 14/05/2026componenti della commissione di collaudo da parte della Regione Venetoche, nella fattispecie, non può rappresentare un'esimente ex art. 1218 cc.Invero, in materia di responsabilità contrattuale, l'art. 1218 cod. civ. èstrutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell'i-nadempimento, una presunzione di colpa superabile mediante la provadello specifico impedimento che abbia reso impossibile la prestazione o,almeno, la dimostrazione che, qualunque sia stata la causa dell'impossibi-lità, la medesima non possa essere imputabile al debitore.Peraltro, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa diesonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire che la presta-zione non possa eseguirsi per fatto del terzo, ma occorre dimostrare lapropria assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuoverel'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento (Cass., n.11717/2002).

Nella specie, la ricorrente ha allegato varie generiche diffi-coltà, connesse in primo luogo alla complessità delle opere appaltate e allagran quantità dei documenti consegnati per il collaudo; né ha allegatoquale sia stata la rilevanza temporale del ritardo attribuito alla proceduradi nomina dei collaudatori.Il terzo motivo è inammissibile.Al riguardo, la Corte d'appello ha rilevato che l'art. 9, secondo comma,del capitolato speciale riconnette il venir meno dell'obbligo di conserva-zione e custodia dell'appaltatore alla “redazione del verbale dell'eventualeconsegna anticipata, rispetto al collaudo, dell'immobile alla stazione ap-paltante”, atto formale di cui non è stato allegato e documentato il compi-mento.La ricorrente non ha attinto specificamente tale ratio decidendi, ripro-ponendo l'assunto secondo cui non sussisterebbe responsabilità per i danni- liquidati equitativamente - connessi agli obblighi di vigilanza e custodia -in quanto gli immobili erano stati consegnati già alla fine del 2005.Numero registro generale 29303/2021Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 14184/2026Data pubblicazione 14/05/2026Il motivo è comunque infondato.

Secondo la consolidata giurisprudenzadi questa Corte, all'appalto di opera pubblica rimane estraneo un momentodella "consegna" dell'opera (così come conosciuto in generale dagli artt.1665 e 1667 cc), inteso come atto sostanzialmente unitario e tendenzial-mente istantaneo il quale, seguendo l'ultimazione dei lavori, implica poi,per il committente che voglia evitare di essere ritenuto "accettante", ilcoevo insorgere dell'onere di una precisa formulazione di riserve.

A taleriguardo, infatti, l'appalto di opera pubblica conosce, sul piano della "con-segna" dell'opera, tutta una serie di atti i quali, partendo dal verbale diultimazione dei lavori, sono destinati a confluire nel collaudo, solo a partiredall'esito del quale prendono corpo e significato sia la tematica dell'accet-tazione dell'opera, sia quella di un'eventuale decadenza del committentedalla possibilità di far valere difformità e vizi, sia, infine, quella della pre-scrizione dell'azione volta a far valere la garanzia per tali vizi.Alla consegna dell'opera prima del collaudo non è applicabile neppurela presunzione di accettazione di cui all'art. 1665, comma 4, c.c., giacché,alla stregua della disciplina speciale suddetta, la consegna di un'opera sif-fatta non può che intendersi attuata con riserva di verifica, quando non èancora intervenuto il collaudo: costituente, dunque esso solo, l'atto for-male indispensabile ai fini dell'accettazione dell'opera stessa da parte dellaPubblica Amministrazione, dalla quale il termine suddetto può iniziare adecorrere.

D'altra parte, la "consegna", cui fa riferimento dell'art. 1667,comma 3, per gli effetti ivi previsti, è appunto, la consegna definitiva, chesegua all'accettazione dell'opera, o sia ad essa contestuale o che, comun-que, equivalga ad accettazione implicita, ai sensi dell'art. 1665, comma 4,c.c.Il che, a maggior ragione, è vero per l'appalto di opera pubblica, inrelazione al quale il soggetto committente ha non già solo il "diritto diverificare l'opera compiuta prima di riceverne la consegna" - come nell'ap-Numero registro generale 29303/2021Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 14184/2026Data pubblicazione 14/05/2026palto tra privati, ex art. 1665 c.c., comma 1 - ma ha anche il dovere ine-ludibile di procedere ad una siffatta verifica attraverso il collaudo (cfr.

L.n. 1865 n. 2248, art. 358, e segg., all.

F; R.D. n. 350 del 1895, art.121; R.D. n. 1165 del 1938, art. 80, e segg.), che in questo caso, oltrechénecessario ed obbligatorio (e, quindi, non rinunziabile), è anche formale,nel senso che la volontà di accettare l'opera non può risultare "per factaconcludentia", ma deve essere sempre espressa, subordinata, come è, allaparticolare procedura pubblicistica suddetta (Cass. 10992/2004;271/2004; 13261/ 2000; 13075/2000).Ne consegue l'irrilevanza dell'invocata consegna degli immobili alla finedel 2005, in mancanza della consegna definitiva e formale delle opere,anteriormente al collaudo.Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando la parte ricorrenteal pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giu-dizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agliaccessori di leggeAi sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13,ove dovuto.Così deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026.Il PresidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. p.t., rappre-sentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perprocura speciale in atti;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti;-controricorrente-avverso la sentenza n. 1442/2021 della Corte di Appello di Venezia, pub-blicata in data 12 maggio 2021.Numero registro generale 29303/2021Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 14184/2026Data pubblicazione 14/05/2026Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16.01.2026 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione conveniva in giudizio avanti al Tribunale diVicenza l'A.T.E.R. di Vicenza, chiedendo di accertare l'inadempienza agliobblighi derivanti da un contratto di appalto pubblico stipulato il 4.2.2004con l'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (poi ridenominata Edimp) per laristrutturazione di edifici di edilizia popolare, in relazione al rispetto deitermini per il collaudo e per l'emissione del relativo certificato, con conse-guente condanna dell'ente convenuto al pagamento di somme a titolo diinteressi per ritardato pagamento della rata a saldo del corrispettivodell'appalto, di risarcimento del danno per mancata disponibilità della ratadel saldo e di maggiori costi ed oneri sopportati per il ritardo nel collaudo.Con sentenza del 2016, il Tribunale accertava l'inadempimento dellaA.T.E.R. all'obbligo di tempestiva esecuzione del collaudo e la condannavaa pagare alla Edimp euro 729,79, a titolo di interessi per ritardato paga-mento della rata di saldo, ed euro 36.504,00, oltre interessi e rivaluta-zione, a titolo di risarcimento del danno per i maggiori oneri e costi soste-nuti a causa del ritardo nel collaudo, rigettando ogni altra domanda.Il Tribunale riteneva, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, che:il ritardo nell'esecuzione del collaudo era incontroverso e documental-mente provato; l'ente appaltante non aveva dimostrato l'impossibilità percausa ad essa non imputabile di effettuare il collaudo nel termine seme-strale stabilito per contratto e per legge; gli interessi per ritardato paga-mento del saldo dell'appalto erano regolati dalle disposizioni del D.M.19.4.2000, n. 145, applicabili ratione temporis; l'appaltatrice aveva dirittoal risarcimento del danno consistito nei maggiori costi sopportati per averdovuto mantenere aperta la commessa anche dopo scaduti i termini per ilNumero registro generale 29303/2021Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 14184/2026Data pubblicazione 14/05/2026collaudo; il danno andava liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c., de-terminato in una quota delle spese generali dell'appalto al netto dell'utileconvenzionale.Con sentenza del 12.5.2021, la Corte territoriale rigettava l'appellodell'A.T.E.R., osservando che: la cancellazione della [OSCURATO:SOCIETA] dal registrodelle imprese, intervenuta nel corso del giudizio di primo grado, non avevadeterminato l'estinzione delle pretese da essa azionate; in relazione allecomponenti attive del patrimonio, non liquidate nel bilancio finale di liqui-dazione, l'estinzione della società determinava un fenomeno di tipo suc-cessorio in capo ai soci, con conseguente applicazione dell'art. 110 c.p.c.e la prosecuzione del processo da parte dei successori universali dell'entegiuridico estinto; l'estinzione della pretesa sostanziale, che si pone qualeeccezione rispetto alla regola generale del passaggio in capo ai soci dellesituazioni giuridiche attive, richiede infatti un atto negoziale abdicativo,che manifesti in modo inequivoco la volontà di rinunciare al diritto azio-nato; nel caso di specie non vi erano elementi univoci e concludenti checonsentissero di desumere tale volontà abdicativa - a tal fine non essendosufficiente la sola cancellazione della società - atteso che in senso oppostodeponevano sia la mancata dichiarazione del fatto estintivo da parte deldifensore costituito ai fini dell'interruzione del processo ex art. 300 c.p.c.,sia la relazione del liquidatore al bilancio finale di liquidazione della Edimp;in particolare, nella relazione si dava bensì atto – come aveva rilevatol'A.T.E.R. in comparsa conclusionale – che era superfluo il mantenimentoin vita della società per realizzare alcune residue poste creditorie, tra lequali anche quelle per cui è causa; si stabiliva peraltro che “tali crediti sonovincolati, una volta ... incassati per il tramite del sottoscritto liquidatore,coperte le spese finali di chiusura e cancellazione, alla soddisfazione pro-quota dei creditori”; una tale previsione programmatica era sicuramenteincompatibile con la volontà di rinunciare al credito; la legittimazione diNumero registro generale 29303/2021Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 14184/2026Data pubblicazione 14/05/2026Giovanni [OSCURATO:PERSONA] ad agire era fondata dunque sulla sua qualità di sociounico (oltre che di ex liquidatore) della società estinta, divenuto a seguitodell'estinzione della società titolare della situazione giuridica sostanzialededotta in giudizio; l'interesse del [OSCURATO:PERSONA] ad agire sussisteva sia in re-lazione all'ultrattività del mandato conferitogli dalla società in sede di li-quidazione finale allo scopo di proseguire anche dopo l'estinzione dell'entenell'attività di riscossione dei crediti nell'interesse dei terzi creditori, sia inrelazione alla responsabilità nei confronti di costoro, quale unico socio equale liquidatore, ai sensi dell'art. 2495 c.c.; premesso ciò, il primo motivoera inammissibile e comunque privo di fondamento, in quanto secondo ilcapitolato speciale d'appalto ed ai sensi dell'art. 192 D.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA],n. 554, il collaudo avrebbe dovuto essere terminato entro sei mesi dall'ul-timazione dei lavori, i quali erano stati invece ultimati dall'appaltatrice indata [OSCURATO:DATA_NASCITA] (entro il termine di scadenza previsto, tenuto conto delledue proroghe, siccome prorogato); il certificato di collaudo finale era statosottoscritto soltanto in data 28.1.2008; andava dunque confermata l'im-putabilità in capo all'ente appellante del ritardo del collaudo, condividen-dosi il principio, cui si era conformato anche il Tribunale, in forza del quale“in tema di collaudo di opere pubbliche, qualora sia pacifica tra le partil'avvenuta scadenza dei termini da esso previsti, l'appaltatore deve consi-derarsi dispensato dalla prova dell'imputabilità del ritardo all'Amministra-zione, incombendo a quest'ultima l'onere di dimostrare che la mancataapprovazione del collaudo sia stata determinata dalla condotta dell'im-presa”; l'obbligo di cui all'art. 9 del capitolato speciale d'appalto - che po-neva a carico dell'appaltatrice la manutenzione e conservazione delleopere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio - non eravenuto meno, contrariamente a quanto sostenuto dall'A.T.E.R., in conse-guenza dell'ingresso della maggior parte degli inquilini negli alloggi loroassegnati, che l'ente assumeva essere avvenuto a fine 2005; a prescindereNumero registro generale 29303/2021Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 14184/2026Data pubblicazione 14/05/2026dal fatto che il prospetto da cui sarebbe risultato tale evento era statoprodotto soltanto in sede d'appello - per cui ne era stata eccepita l'inam-missibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c. (e pur non considerando la parzialitàdella consegna anticipata così rappresentata) - occorreva rilevare che ildetto art. 9, secondo comma, del capitolato speciale riconnetteva il venirmeno dell'obbligo di conservazione e custodia dell'appaltatore alla “reda-zione del verbale dell'eventuale consegna anticipata, rispetto al collaudo,dell'immobile alla stazione appaltante”, atto formale di cui non era statoallegato e documentato il compimento; né era corretto il richiamo all'ul-timo comma dello stesso art. 9 (a tenore del quale “L'Impresa non hadiritto ad alcun compenso per gli oneri di cui sopra che sono da intendersitutti compresi nel corrispettivo del prezzo d'appalto”), in quanto la dispo-sizione si riferiva, evidentemente, agli oneri sopportati dall'appaltatore peril tempo di fisiologico svolgimento del rapporto, che trovavano remunera-zione nel corrispettivo pattuito, e non si estendeva ai maggiori costi edoneri sopportati in conseguenza dell'inadempimento, che generano auto-nome poste risarcitorie, svincolate dal principio di omnicomprensività delcorrispettivo contrattuale; era principio recepito in giurisprudenza che l'ap-paltatore ha diritto di essere compensato per l'attività di vigilanza e custo-dia dell'opera che si sia resa necessaria in relazione al ritardo dell'ammi-nistrazione nel dare inizio al collaudo, nonostante la scadenza del termineall'uopo fissato; il Tribunale aveva proceduto alla liquidazione del danno invia equitativa, considerando che esso poteva essere individuato in unaquota delle spese generali, utilizzando per l'operazione di quantificazionereferenti normativi in materia di determinazione dei prezzi degli appaltipubblici e specificamente indicandoli e procedendo quindi in modo analiticoe dettagliato allo sviluppo dei conteggi, e tale percorso motivazionale sisottraeva pertanto alle censure di incomprensibilità, carenza di motiva-zione ed assenza di fondamento giuridico, per vero genericamente solle-Numero registro generale 29303/2021Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 14184/2026Data pubblicazione 14/05/2026vate dall'appellante; quanto alla specifica censura a mente della quale ilTribunale, ai fini della determinazione della quota delle spese generali daporre a carico dell'A.T.E.R., aveva scomputato l'utile dell'appaltatore dalcomputo del prezzo dell'appalto, anziché aggiungerlo, si rilevava per unverso che nel caso di specie non si trattava di determinare il corrispettivospettante per l'esecuzione di opere contrattuali, sibbene il pregiudizio con-seguente all'inadempimento, per altro verso che lo scomputo del marginedi utile, riducendo l'ammontare complessivo del prezzo d'appalto cui il Tri-bunale aveva commisurato la quota di spese generali poste a carico dell'at-trice, conduceva ad un esito liquidatorio più favorevole ad A.T.E.R.; infine,il contratto d'appalto richiamava espressamente, per tutto quanto in essonon previsto, il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, di cui alD.M. 145/2000; al riguardo, la contestazione in ordine alla quantificazionedegli interessi – che la sentenza di primo grado aveva liquidato in com-plessivi euro 729,79, suddividendoli in euro 17,03 a titolo di interessi cor-rispettivi ed euro 712,76 a titolo di moratori e stabilendone le rispettivedecorrenze – era stata svolta in modo generico ed ipotetico, non indivi-duando in modo puntuale le parti della decisione che ne avrebbero dovutoessere investite e le modifiche da apportare alla pronuncia.A.T.E.R. ricorre in cassazione, avverso la sentenza d'appello, affidan-dosi a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustratoda memoria.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 110c.p.c. e dell'art. 2495 c.c., ex art. 360, c.1, nn. 3 e 5, cpc, per aver laCorte territoriale rigettato l'appello, affermando che non vi erano elementiunivoci e concludenti dai quali desumere la volontà abdicativa alla pretesaazionata in giudizio, a tal fine non essendo sufficiente la cancellazione dellaNumero registro generale 29303/2021Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 14184/2026Data pubblicazione 14/05/2026società, avendo omesso di verificare la sussistenza di tale volontà abdica-tiva, e ritenendo sussistere la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] qualeex socio della società estinta.Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 342c.p.c., ex art. 360, c.1, nn. 3 e 5, cpc, nonché violazione e falsa applica-zione dell'art. 192 d.P.R. n. 554/1999, per aver la Corte d'appello rigettatoil primo motivo dell'impugnazione erroneamente e immotivatamente, nontenendo conto della comprovata materiale impossibilità di procedere alcollaudo nel termine semestrale, determinata dalla complessità dell'operae dalle molteplici difficoltà che avevano portato a ben tre aggiudicazionicon abbandono del cantiere da parte di ben due imprese, quali: il graveritardo nell'avanzamento dei lavori; la nomina della commissione di col-laudo composta di ben tre componenti; la enorme mole di allegati conse-gnati al collaudatore; la relazione acclarante del 17 aprile 2009; l'incer-tezza normativa determinata dalla stratificazione della l.r. Veneto, la disci-plina in tema di lavori pubblici.Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 9 delC.S.A., dell'art. 2697 c.c., ex art. 360, c.1, nn. 3 e 5, cpc, in relazione allaprova della sussistenza del danno, e dell'art. 34 del d.P.R. n. 554/1999 inordine al quantum del danno, per aver la Corte di merito, con motivazioneapparente, rigettato il secondo motivo d'appello, essendo stato accertatoche alla fine del 2005, ben prima dell'approvazione del collaudo medesimo,gli appartamenti oggetto dell'appalto erano già stati occupati dalle famiglieassegnatarie, insediatesi ben prima dei sopralluoghi, come dimostrato an-che dal termine di ultimazione dei lavori anticipato al mese di agosto 2005.Pertanto, la ricorrente assume che, fin da tale occupazione, non sussi-steva alcun obbligo di vigilanza e custodia del cantiere, poiché i lavorierano stati ultimati e gli appartamenti consegnati alle famiglie assegnata-Numero registro generale 29303/2021Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 14184/2026Data pubblicazione 14/05/2026rie, e non era dunque configurabile il danno liquidato equitativamente dalTribunale per il ritardo nel collaudo.Inoltre, la ricorrente lamenta che la Corte d'Appello ha errato nel con-fermare la sentenza del Tribunale con la quale era stata determinata labase di calcolo del danno in 790.240,00 euro, pari all'importo comprensivodegli oneri per la sicurezza, peraltro senza nominare un c.t.u., assumendoche, di regola, tali tipologie di danno venivano al più riconosciute in misurapercentuale annua (minima, nell'ordine del 2%) sull'importo netto contrat-tuale, ridotto del 13% di spese generali e dell'utile atteso dall'appaltatore(10%), rapportato al tempo del ritardo del collaudo.Anzitutto, è infondata l'eccezione del controricorrente d'inammissibilitàdel ricorso, perché fondato su motivi eterogenei, con mescolanza delle va-rie censure.In tema di ricorso per cassazione, è stato affermato che è inammissi-bile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eteroge-nei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360,comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione diuna medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della vio-lazione di legge e dell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, inquanto una tale formulazione mira a rimettere al Giudice di legittimità ilcompito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricon-durle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., perpoi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, cosìforma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decideresuccessivamente su di esse (Cass., n. 3397/2024; n. 26874/2018).Nella specie, i motivi in esame, anche se espressivi cumulativamentedi errores in judicando e in procedendo, sono però formulati in manieraNumero registro generale 29303/2021Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 14184/2026Data pubblicazione 14/05/2026chiara e specifica, enucleandosi da essi le singole doglianze, ricondotte aisingoli mezzi d'impugnazione contemplati dall'art. 360 cpc.Il primo motivo è peraltro inammissibile.Giova prendere le mosse dal recente orientamento delle Sezioni Unite,a tenore del quale l'estinzione della società, conseguente alla cancella-zione dal registro delle imprese, non comporta anche quella dei rela-tivi crediti, che costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci,salvo che il creditore abbia manifestato in modo inequivoco, anche attra-verso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito,comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichia-rato, in un congruo termine, di non volerne profittare, non risultando, pe-raltro, sufficiente, a tal fine, la mancata iscrizione del credito nel bilanciodi liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avve-nuta rinunzia allo stesso, incombendo sul debitore convenuto in giudiziodall'ex-socio - o nei cui confronti quest'ultimo intenda proseguire un giu-dizio promosso dalla società - l'onere di allegare e provare la sussistenzadei presupposti necessari per l'estinzione del credito (SU, n. 19750/2025).Tali principi sono stati affermati dalle SU a superamento di un contrastoinsorto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, caratterizzato dalfatto che, mentre secondo un primo orientamento (fatto proprio dalla ci-tata pronuncia delle SU), per le mere pretese e per i crediti incerti o illi-quidi, nonostante la mancata inclusione nel bilancio di liquidazione, l'estin-zione costituisce un'eccezione, che dev'essere rigorosamente allegata eprovata da chi intenda farla valere, e quindi dalla controparte dell'ex-socio(Cass., n. 9464/2020), per il secondo la mancata inclusione nel bilancio diliquidazione rende applicabile, almeno per le mere pretese ed i crediti illi-quidi, una presunzione (semplice) di estinzione, che pone a carico dell'exsocio che intenda azionare un diritto della società o proseguire un giudizioNumero registro generale 29303/2021Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 14184/2026Data pubblicazione 14/05/2026dalla stessa iniziato l'onere di allegare e provare di essere subentrato nellatitolarità del diritto fatto valere.Nel solco della suddetta pronuncia delle SU, è stato altresì affermatoche la cancellazione della società dal registro delle imprese, pendente ilgiudizio di appello, comporta la necessità della riassunzione dello stessogiudizio nei confronti dell'ex-socio, quale successore della società estinta,il quale è soggetto all'obbligo di restituire quanto percepito dalla società inesecuzione della sentenza di primo grado, per il riconoscimento di unasomma minore in appello, a condizione dell'avvenuta riscossione di sommein base al bilancio finale di liquidazione, per come previsto dall'art. 2495,comma 3, c.c., e nei limiti delle stesse (Cass., n. 28578/2025).Nella specie, la Corte d'appello ha diffusamente motivato sull'inconfi-gurabilità della rinunzia al credito fatto valere nei confronti dell'A.T.E.R.,in conformità dei principi dettati dalle SU, dei quali ha fatto corretta appli-cazione, ritenendo che non sia stata fornita la prova che il creditore abbiamanifestato in modo inequivoco, anche attraverso un comportamento con-cludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore.Ora, non è fondata la doglianza secondo la quale la Corte d'appelloavrebbe travisato i principi affermati nella citata sentenza emessa da que-sta Corte n. 9464/2020 - poi recepiti e confermati, per quanto suesposto,dalla recente sentenza delle SU.Al riguardo, la ricorrente assume che la Corte territoriale, nell'escludereche sia stata raggiunta la prova della rinunzia ai crediti per cui è causa,non abbia correttamente valutato, travisandoli appunto, i vari elementiaddotti a sostegno dell'eccezione sollevata: a) la dichiarazione, contenutanella relazione del liquidatore al bilancio finale di liquidazione della Edimp,di ritenere superfluo mantenere in vita la società in relazione alle posterisarcitorie per le quali è causa, costituente remissione esplicita; b) la vo-lontaria cancellazione della società in corso di causa; c) la durata ultrade-Numero registro generale 29303/2021Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 14184/2026Data pubblicazione 14/05/2026cennale dell'attività liquidatoria; d) la mancanza di una specifica apposta-zione in bilancio del presunto credito; e) l'ammontare dei debiti sociali adun totale di € 1.612.126,18; f) la dichiarazione, nella medesima relazione,che, in ogni caso, nessun residuo attivo da destinare ai soci sarebbe risul-tato possibile; g) la cancellazione dal registro delle imprese prima ancorache il credito fosse stato accertato e potesse esser evidenziato a bilancio;h) l'inesistenza di ogni attività amministrativa giudiziale e stragiudizialeprecedente alla causa di primo grado.In primo luogo, va rilevato che la mancata iscrizione del credito nelbilancio di liquidazione non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenutarinunzia (SU, n. 19750/2025); allo stesso modo, è stato statuito che ilmero omesso deposito del bilancio in fase di liquidazione per oltre tre anniconsecutivi, da cui consegua la cancellazione d'ufficio della società dal re-gistro delle imprese, non costituisce presunzione grave, precisa e concor-dante di rinuncia al credito di cui la società è titolare e non è qualificabilecome negozio di remissione del debito (Cass., n. 13534/2021).Quanto al dato di bilancio riguardante l'ammontare dei debiti sociali adun totale di € 1.612.126,18, tale passività non esclude certo il diritto di faraccertare e riscuotere i crediti sociali, pur ritenendo che essi siano da de-stinare al ripianamento delle stesse perdite (ma ciò attiene ai doveri delliquidatore in una fase successiva, che non viene in rilievo nella causa inesame).Inoltre, la Corte di merito ha esaminato i vari elementi probatori, te-nendo conto delle suesposte argomentazioni sostenute dall'appellante asostegno della tesi dell'avvenuta rinunzia del credito azionato affermandoche, in senso opposto a tale tesi, deponevano sia la mancata dichiarazionedel fatto estintivo da parte del difensore costituito ai fini dell'interruzionedel processo ex art. 300 c.p.c., sia la relazione del liquidatore al bilanciofinale di liquidazione della Edimp; in particolare, nella relazione si davaNumero registro generale 29303/2021Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 14184/2026Data pubblicazione 14/05/2026alcune residue poste creditorie, tra le quali anche quelle per cui è causa,e si stabiliva peraltro che “tali crediti sono vincolati, una volta ... incassatiper il tramite del sottoscritto liquidatore, coperte le spese finali di chiusurae cancellazione, alla soddisfazione pro-quota dei creditori”.Pertanto, la Corte d'appello ha chiaramente escluso che gli argomentiaddotti dalla ricorrente potessero dimostrare l'avvenuta rinuncia, esplicitao implicita, al credito oggetto di causa.Invero, il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione,contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici delmerito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto alsindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è con-ferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma soloquello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giu-ridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservatodi individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelleritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., n. 32505/2023,n. 10927/2024).Ne consegue che è parimenti inammissibile la critica relativa al vizio dimotivazione. Al riguardo, è stato altresì evidenziato che la valutazionedelle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'atti-vità riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudicedi merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fat-tuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizioprevisto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criti-care il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116,commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio medianteNumero registro generale 29303/2021Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 14184/2026Data pubblicazione 14/05/2026la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova,di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, con-tenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversainterpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legit-timità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass., n.20553/2021).La Corte d'appello ha dunque escluso che gli elementi valutativi pro-spettati dalla ricorrente, esaminati nel loro complesso, fossero inequivo-cabilmente espressivi della volontà abdicativa del credito.Il secondo motivo è inammissibile, perché parimenti teso al riesamedei fatti, ovvero a provocarne un diverso apprezzamento.Al riguardo, la ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte incui le è stata ascritta la responsabilità del tardivo collaudo delle opere,richiamando puntualmente la consolidata giurisprudenza di questa Corte atenore della quale, in tema di collaudo di opere pubbliche, la stipulazionedel contratto di appalto in epoca successiva all'entrata in vigore dell'art. 5della legge n. 741 del 1981 ne comporta l'applicabilità, con la conseguenzache, qualora sia pacifica tra le parti l'avvenuta scadenza dei termini daesso previsti, l'appaltatore deve considerarsi dispensato dalla provadell'imputabilità del ritardo all'Amministrazione, incombendo a quest'ul-tima l'onere di dimostrare che la mancata approvazione del collaudo siastata determinata dalla condotta dell'impresa (Cass., n. 16740/2011; n.2477/2019; n. 5744/2022).Nella specie, fermo il rilevante ritardo del collaudo, la Corte d'appelloha ritenuto che l'appaltante non avesse fornito la prova contraria in ordineall'imputabilità dell'inadempimento; ne consegue che tale statuizione nonè sindacabile in questa sede, afferendo al merito dei fatti e alla loro inter-pretazione. Peraltro, la ricorrente invoca anche il ritardo delle nomine deiNumero registro generale 29303/2021Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 14184/2026Data pubblicazione 14/05/2026componenti della commissione di collaudo da parte della Regione Venetoche, nella fattispecie, non può rappresentare un'esimente ex art. 1218 cc.Invero, in materia di responsabilità contrattuale, l'art. 1218 cod. civ. èstrutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell'i-nadempimento, una presunzione di colpa superabile mediante la provadello specifico impedimento che abbia reso impossibile la prestazione o,almeno, la dimostrazione che, qualunque sia stata la causa dell'impossibi-lità, la medesima non possa essere imputabile al debitore.Peraltro, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa diesonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire che la presta-zione non possa eseguirsi per fatto del terzo, ma occorre dimostrare lapropria assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuoverel'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento (Cass., n.11717/2002). Nella specie, la ricorrente ha allegato varie generiche diffi-coltà, connesse in primo luogo alla complessità delle opere appaltate e allagran quantità dei documenti consegnati per il collaudo; né ha allegatoquale sia stata la rilevanza temporale del ritardo attribuito alla proceduradi nomina dei collaudatori.Il terzo motivo è inammissibile.Al riguardo, la Corte d'appello ha rilevato che l'art. 9, secondo comma,del capitolato speciale riconnette il venir meno dell'obbligo di conserva-zione e custodia dell'appaltatore alla “redazione del verbale dell'eventualeconsegna anticipata, rispetto al collaudo, dell'immobile alla stazione ap-paltante”, atto formale di cui non è stato allegato e documentato il compi-mento.La ricorrente non ha attinto specificamente tale ratio decidendi, ripro-ponendo l'assunto secondo cui non sussisterebbe responsabilità per i danni- liquidati equitativamente - connessi agli obblighi di vigilanza e custodia -in quanto gli immobili erano stati consegnati già alla fine del 2005.Numero registro generale 29303/2021Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 14184/2026Data pubblicazione 14/05/2026Il motivo è comunque infondato. Secondo la consolidata giurisprudenzadi questa Corte, all'appalto di opera pubblica rimane estraneo un momentodella "consegna" dell'opera (così come conosciuto in generale dagli artt.1665 e 1667 cc), inteso come atto sostanzialmente unitario e tendenzial-mente istantaneo il quale, seguendo l'ultimazione dei lavori, implica poi,per il committente che voglia evitare di essere ritenuto "accettante", ilcoevo insorgere dell'onere di una precisa formulazione di riserve. A taleriguardo, infatti, l'appalto di opera pubblica conosce, sul piano della "con-segna" dell'opera, tutta una serie di atti i quali, partendo dal verbale diultimazione dei lavori, sono destinati a confluire nel collaudo, solo a partiredall'esito del quale prendono corpo e significato sia la tematica dell'accet-tazione dell'opera, sia quella di un'eventuale decadenza del committentedalla possibilità di far valere difformità e vizi, sia, infine, quella della pre-scrizione dell'azione volta a far valere la garanzia per tali vizi.Alla consegna dell'opera prima del collaudo non è applicabile neppurela presunzione di accettazione di cui all'art. 1665, comma 4, c.c., giacché,alla stregua della disciplina speciale suddetta, la consegna di un'opera sif-fatta non può che intendersi attuata con riserva di verifica, quando non èancora intervenuto il collaudo: costituente, dunque esso solo, l'atto for-male indispensabile ai fini dell'accettazione dell'opera stessa da parte dellaPubblica Amministrazione, dalla quale il termine suddetto può iniziare adecorrere. D'altra parte, la "consegna", cui fa riferimento dell'art. 1667,comma 3, per gli effetti ivi previsti, è appunto, la consegna definitiva, chesegua all'accettazione dell'opera, o sia ad essa contestuale o che, comun-que, equivalga ad accettazione implicita, ai sensi dell'art. 1665, comma 4,c.c.Il che, a maggior ragione, è vero per l'appalto di opera pubblica, inrelazione al quale il soggetto committente ha non già solo il "diritto diverificare l'opera compiuta prima di riceverne la consegna" - come nell'ap-Numero registro generale 29303/2021Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 14184/2026Data pubblicazione 14/05/2026palto tra privati, ex art. 1665 c.c., comma 1 - ma ha anche il dovere ine-ludibile di procedere ad una siffatta verifica attraverso il collaudo (cfr. L.n. 1865 n. 2248, art. 358, e segg., all. F; R.D. n. 350 del 1895, art.121; R.D. n. 1165 del 1938, art. 80, e segg.), che in questo caso, oltrechénecessario ed obbligatorio (e, quindi, non rinunziabile), è anche formale,nel senso che la volontà di accettare l'opera non può risultare "per factaconcludentia", ma deve essere sempre espressa, subordinata, come è, allaparticolare procedura pubblicistica suddetta (Cass. 10992/2004;271/2004; 13261/ 2000; 13075/2000).Ne consegue l'irrilevanza dell'invocata consegna degli immobili alla finedel 2005, in mancanza della consegna definitiva e formale delle opere,anteriormente al collaudo.Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando la parte ricorrenteal pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giu-dizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agliaccessori di leggeAi sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13,ove dovuto.Così deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026.Il PresidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 14184/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris