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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 02818/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 33148/22 Rilevato che con sentenza in data 4 aprile 2022 la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma ella sentenza in data 22 novembre 2021 del GIP del Tribunale di Lanciano, ha ridotto la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che con il primo motivo di ricorso l'imputato ha denunciato il vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità, perché il numero di piante coltivate era esiguo e destinato a uso personale; che con il secondo ha dedotto la violazione di legge per il diniego delle attenuanti generiche; Ritenuto che il primo motivo sia fattuale: la Corte territoriale ha ricordato che erano state rinvenute numerose piante sul terrazzo dell'abitazione, che nei locali attigui erano state trovate 31 parti terminali di piante di cannabis con le infiorescenze, collocate per l'essiccazione, in parte in una cabina idroponica e in parte nella soffitta, che la percentuale di principio attivo era pari a 4,10% e che era possibile ricavare oltre 5.000 dosi, che inoltre l'imputato era nella disponibilità anche di marijuana da cui si potevano ricavare 2.800 dosi, il che comportava nel complesso a escludere la tesi difensiva dell'uso personale per scopi terapeutici; Ritenuto che il secondo motivo sia del tutto inconsistente perché la Corte di appello ha osservato che non era stato dedotto alcun elemento rilevante per la relativa applicazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 33148/22 Rilevato che con sentenza in data 4 aprile 2022 la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma ella sentenza in data 22 novembre 2021 del GIP del Tribunale di Lanciano, ha ridotto la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che con il primo motivo di ricorso l'imputato ha denunciato il vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità, perché il numero di piante coltivate era esiguo e destinato a uso personale; che con il secondo ha dedotto la violazione di legge per il diniego delle attenuanti generiche; Ritenuto che il primo motivo sia fattuale: la Corte territoriale ha ricordato che erano state rinvenute numerose piante sul terrazzo dell'abitazione, che nei locali attigui erano state trovate 31 parti terminali di piante di cannabis con le infiorescenze, collocate per l'essiccazione, in parte in una cabina idroponica e in parte nella soffitta, che la percentuale di principio attivo era pari a 4,10% e che era possibile ricavare oltre 5.000 dosi, che inoltre l'imputato era nella disponibilità anche di marijuana da cui si potevano ricavare 2.800 dosi, il che comportava nel complesso a escludere la tesi difensiva dell'uso personale per scopi terapeutici; Ritenuto che il secondo motivo sia del tutto inconsistente perché la Corte di appello ha osservato che non era stato dedotto alcun elemento rilevante per la relativa applicazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02818/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris