CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03409/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e, per l'imputato, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 marzo 2021 la Corte di appello di Genova - a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato la pronuncia in data 15 gennaio 2020 con la quale il Tribunale di Savona aveva affermato la responsabilità del medesimo imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione e l'aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con le pene accessorie di cui all'art. 216, ult. comma, legge fall. per la durata di cinque anni. All'imputato è stato contestato il detto delitto in concorso con Andrea e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente amministratore unico e procuratore della fallita Regilco s.r.I., in relazione a talune unità immobiliari di proprietà di quest'ultima (o al relativo corrispettivo di vendita), cedute dalla fallita alla [OSCURATO:SOCIETA]. (che ha partecipato al negozio di vendita in persona di [OSCURATO:PERSONA], il quale ne era membro del consiglio di amministrazione che gli aveva rilasciato procura) e a cagione della mancata effettiva corresponsione integrale del prezzo di vendita. 2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comnna 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata prospettata la violazione della legge penale a cagione dell'erronea sussunzione del fatto nella fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione, cui sarebbe conseguita la violazione di norme processuali poste a pena di nullità e in particolare il difetto di correlazione tra contestazione e sentenza. Ad avviso della difesa, la condotta descritta in imputazione descriverebbe una truffa o un mero inadempimento (poiché il Villa avrebbe offerto, come contropartita degli immobili, azioni cui avrebbe attribuito un valore superiore a quello reale e cambiali poi non onorate, sostanzialmente frodando la controparte Nucera); e i Giudici di merito - in violazione dei princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità - avrebbero invece condannato il ricorrente incentrando la motivazione sul fatto che il trasferimento dei beni sarebbe avvenuto senza liberazione del mutuo gravante su di essi, attribuendo rilievo a un elemento di fatto escluso dall'imputazione (che espressamente ha esposto che il prezzo non sarebbe stato corrisposto se non per la parte della quota di accollo del mutuo). Peraltro, più elementi di fatto deporrebbero per la mancanza di valore delle res all'atto del suo trasferimento per via dell'entità del debito che su di essi gravava e il Villa avrebbe spiegato in maniera credibile le ragioni del proprio inadempinnento dell'obbligazione assunta, da tenersi distinto da una condotta penalmente rilevante. 2.2. Con il secondo motivo, articolato in tre punti, sono state dedotte la mancanza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione. La difesa, dopo aver premesso che le peculiarità del caso di specie avrebbero imposto una motivazione «particolarmente ricca e pregnante», ha assunto che il Giudice di primo grado avrebbe del tutto omesso di affrontare gli argomenti difensivi e quello di secondo grado non avrebbe comunque spiegato perché essi non siano condivisibili, in violazione del principio secondo cui la responsabilità dell'imputato deve essere affermata oltre ogni ragionevole dubbio. A. Dunque, in primo luogo ha denunciato il vizio di motivazione in ordine all'effettiva diminuzione della garanzia patrimoniale per i creditori, che sarebbe elemento costitutivo del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva. Sul punto, la Corte di appello si sarebbe limitata ad affermare che gli immobili in imputazione rappresentavano l'unica garanzia patrimoniale per i creditori, pur in difetto di qualsivoglia accertamento del valore degli stessi, se non le stime del curatore e del consulente tecnico dell'imputato (quest'ultima neppure presa in considerazione) che hanno attribuito ai cespiti un valore coincidente di euro 5.000.000 (pari al residuo del mutuo da onorare); e non avrebbe, sulla scorta di tale dato, spiegato in cosa si sarebbe determinato il danno ed anzi avrebbe rilevato che il prezzo attribuito agli immobili sarebbe stato iperbolico, cosi finendo col riconoscere - come dedotto dalla difesa - l'irrilevanza delle cambiali e delle azioni che costituivano ulteriore contropartita della cessione (oltre all'accollo del mutuo) e, dunque, col rendere un'argomentazione illogica e contraddittoria. B. In secondo luogo, si è censurata la motivazione relativa al concorso dell'extraneus Villa, nel reato proprio in contestazione, adducendo che la prospettazione alternativa - offerta dalla difesa sulla base del racconto dell'imputato e di «alcuni dati di fatto» (in particolare, che la cessione dei beni da parte del Nucera, per un prezzo «gonfiato» fosse finalizzato ad evitare minusvalenze a bilancio; che nell'ambito di altro affare il Nucera avesse ricevuto euro 150.000 dal Villa, fuggendo senza concludere il contratto; che il Villa fosse ignaro del dissesto della REGILCO, che non constava affatto dai bilanci di essa; che l'imputato si fosse determinato a non accollarsi il mutuo in discorso solo a fronte dell'inadempimento, se non dell'appropriazione indebita, del Nucera, e dunque tale mancato accollo non fosse oggetto del suo dolo; che non sarebbe comprensibile l'interesse del Nucera di distrarre beni di nessun valore in favore di altri) - non sarebbe stata compiutamente disattesa nonostante i principi posti dalla giurisprudenza di legittimità sulla rilevanza del comportamento postumo del terzo extraneus, al fine del concorso nella bancarotta fraudolenta patrimoniale dell'intraneus, sulla rilevanza - perché sussista il dolo dell'extraneus - di indici significativi della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori, sulla necessità del compimento di attività tipica da parte di almeno un intraneus che nella specie difetterebbe poiché al negozio traslativo dei beni non ha partecipato il Nucera, ma la sorella [OSCURATO:PERSONA] (neppure indagata) quale sua procuratrice speciale (profilo rispetto al quale la sentenza impugnata si sarebbe limitata ad affermare che per la sussistenza del dolo non è necessario il previo concerto tra gli agenti). C. Infine, è stata censurata la motivazione relativa alla commisurazione della pena principale e delle pene accessorie fallimentari (irrogate per una durata superiore alla pena principale senza argomentare) e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, rappresentando che la sentenza impugnata non avrebbe disatteso tutte le allegazioni avanzate con le conclusioni scritte (presentate in ossequio alla normativa emergenziale) ma si sarebbe fondata su clausole di stile ed assedi apodittici. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato, privo di specificità e versato in fatto, nei termini che si espongono. Anzitutto, l'imputazione descrive con evidenza una bancarotta fraudolenta distrattiva e non una truffa, poiché - come già anticipato - ha attribuito all'odierno ricorrente in concorso con Andrea e [OSCURATO:PERSONA], la cessione da parte della società fallita - senza la corresponsione effettiva del prezzo convenuto - degli immobili in discorso, non descrivendo affatto un atto di disposizione patrimoniale in frode ossia - per quel che qui più rileva alla luce della prospettazione difensiva - a seguito di artifici o raggiri tali da indurre in errore il cedente (cfr. art, 640, comma 1, cod. pen.), bensì - come anticipato - la stipula di un negozio concordato tra i Nucera e il Villa che ha determinato il trasferimento di proprietà in violazione dell'art. 216, connma 1, n. 1, legge fall. dei cespiti di cui era titolare la fallita (e non anche, con altrettanta evidenza, un mero illecito civile). Difatti: - «in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'elemento oggettivo è costituito dal distacco — con qualsiasi forma e con qualsiasi modalità esso avvenga — del bene dal patrimonio dell'imprenditore, con conseguente possibilità di depauperamento patrimoniale nei confronti dei creditori » (Sez. 5, n. 11928 del 17/01/2020, Capacchione, Rv. 278983 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 39635 del 23/09/2010, Calderini, Rv. 248658; Sez. 5, n. 4739 del 23/03/1999, Olivieri, Rv. 213120), «non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela [...], in quanto la liceità di ogni operazione che incide sul patrimonio dell'imprenditore dichiarato fallito è un valore che va accertato in concreto, in relazione alle conseguenze che essa produce sulle ragioni del ceto creditorio» (Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260486 - 01); e «qualunque negozio dispositivo [...] e qualunque operazione societaria [...] può assumere valenza distrattiva o dissipativa» - per quanto qui di interesse - «nel caso in cui non si configurino correlativi incrementi patrimoniali o economici in favore della disponente» (Sez. 5, n. 27930 del 01/07/2020, Abete, Rv. 279636 - 02; Sez. 5, n.24024 del 01/04/2015, Bellachioma, Rv. 263943; cfr. pure Sez. 5, n. 29187 del 27/05/2021, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 281818 - 01). In secondo luogo, non vi è alcun difetto di correlazione tra contestazione e sentenza. Sotto il profilo in parola, il ricorso si fonda sul travisamento di quanto esposto dai Giudici di appello, che non hanno ritenuto un fatto diverso rispetto a quello in imputazione (sol perché in questa è indicato che il prezzo della vendita de qua non è stato pagato «se non per la parte della quota di accollo di mutuo»), ma hanno evidenziato come la società fallita, a fronte del trasferimento della vendita degli immobili, non abbia ricevuto un'effettiva contropartita, puntualizzando che dall'accollo del mutuo da parte dell'acquirente (in mancanza di liberazione da parte della banca creditrice) è derivata solo la costituzione di un'obbligazione pure in capo alla stessa acquirente e che, nel resto, si è falsamente dichiarato nell'atto pubblico di compravendita che erano stati già consegnati in pagamento titoli azionari che, invece, non era stati neppure emessi (ed il cui valore pure era stato indicato in maniera difforme da quello effettivo), dati questi ben noti al Villa poiché egli era (oltre che la persona fisica che ha partecipato alla compera per conto della società acquirente [OSCURATO:SOCIETA].) l'amministratore delle società (Brainpark PLC) le cui azioni (secondo la detta falsa dichiarazione delle parti contraenti) erano state date in pagamento. Non occorre, allora, dilungarsi per ribadire che: - secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, «per "fatto diverso" [...] deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria» purché si renda necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 4, n. 10149 del 15/12/2020 - dep. 2021, Varani, Rv. 280938 - 01; Sez. 3, n. 8965 del 16/01/2019, Mattaboni, Rv. 275928), in quanto «per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa»; con la conseguenza che «l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Milo, Rv. 248051 - 01); con la conseguenza che «il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi» (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015 - dep. 2016, Addio, Rv. 265946 - 01, secondo cui «la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa»; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012 - dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA]. 254888 - 01); - e che, nella specie, fermo quanto rilevato poco sopra, il ricorso non ha neppure addotto di non aver potuto dispiegare compiutamente le proprie difese (nonostante la Corte di appello la abbia espressamente negato). Infine, deve osservarsi che nel resto il ricorso ha mosso delle censure del tutto assertive, prospettando una diversa ricostruzione del fatto senza peraltro addurre un travisamento della prova, il che esime dall'immorare oltre (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). 2. Il secondo motivo è inammissibile, anzitutto poiché - lungi dal muovere effettive censure di legittimità - ha unicamente perorato, per vero con asserti generici, una diversa ricostruzione della fattispecie concreta, in ordine all'effettiva diminuzione della garanzia patrimoniale per i creditori (senza peraltro considerare che quel che rileva sotto il profilo oggettivo, per la sussistenza del delitto in parola è la «concreta pericolosità del fatto distrattivo»: cfr- Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805 - 01; cfr. Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01), alla sussistenza del concorso del Villa (perfino negando che l'imputato potesse concorrere nel fatto distrattivo sol perché [OSCURATO:PERSONA], amministratore della fallita Regilco s.r.I., non ha partecipato in prima persona alla stipula della compravendita, cui invece ha preso parte [OSCURATO:PERSONA], procuratore dell'ente). Infine, quanto alla determinazione delle pene e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha dato conto degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., che ha considerato preponderanti al riguardo (rinnarcando la gravità della condotta distrattiva, già compiutamente descritta nel corpo della sentenza, traendo dalle modalità che l'hanno caratterizzata la professionalità in tale tipo di illecito del Villa e fondando il diniego delle attenuanti generiche non solo sul difetto di elementi favorevoli ma sulla negativa condotta del Villa successiva al fatto in imputazione, rimarcando come egli abbia riportato altra condanna definitiva per bancarotta fraudolenta); ed ha così esplicitato in maniera congrua e conforme alla legge le ragioni che hanno orientato l'esercizio del giudizio di fatto ad essa devoluto, sottratto dunque al sindacato di questa Corte (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01). 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibi