CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 novembre 2022
Cassazione n. 20173/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI MILANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 5 novembre 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha rideterminato, su concorde istanza del condannato [OSCURATO:PERSONA] e del Pubblico ministero, la pena di anni sette di reclusione ed euro 30.000,00 di multa inflitta dal medesimo Giudice, con sentenza in data 29 novembre 2013, in quella di anni cinque, mesi tre di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, in dipendenza della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 73 emessa da Corte cost. n. 40 del 2019. 2. Il Pubblico Ministero ricorre per cassazione che affida a tre motivi. 2.1. Con il primo denuncia la violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione ricompreso nella rideterminazione della pena anche la pena pecuniaria, che indicava pertanto in misura inferiore a quella fissata nel giudizio di cognizione, sebbene non coinvolta nella declaratoria d'incostituzionalità. 2.2. Con il secondo deduce violazione di legge in quanto il giudice dell'esecuzione aveva parametrato la nuova pena sulla base di un accordo che poneva, tra gli elementi concorrenti nella rideterminazione, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza motivare sul punto. 2.3. Con l'ultimo motivo, lamenta Illogicità della motivazione nella parte in cui il Giudice della esecuzione, ha ratificato l'accordo in modo automatico, senza svolgere alcuna adeguata opzione valutativa in merito. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata ritenendo fondato e assorbente il primo motivo. 4. La difesa ha depositato in data 29 novembre 2022 memoria con la quale ha eccepito la tardività del ricorso del Pubblico Ministero, indicando come dies a quo per la decorrenza del termine per impugnare quello della lettura in udienza dell'ordinanza che ne è oggetto. Ha inoltre evidenziato l'impossibilità che l'eventuale illegalità della pena sia rilevabile ex officio dalla Corte di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, siccome non tempestivo.1. Dall'esame degli atti, esaminati dal Collegio in considerazione della natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2020, Policastro, Rv. 220092) risulta che l'ordinanza impugnata è stata resa all'udienza del 5 novembre 2019, con lettura contestuale della relativa motivazione. Si applica, pertanto, al caso che ci occupa il principio secondo cui «In tema di impugnazioni, la disciplina dell'art. 585, comma secondo lett. b), nuovo cod. proc. pen. che prevede la decorrenza del termine per impugnare dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state presenti o che debbono considerarsi tali, va riferita a tutti i provvedimenti letti dal giudice nel loro dispositivo e nella motivazione, allorché quest'ultima venga redatta contestualmente, senza alcuna distinzione tra provvedimenti emessi a seguito di camera di consiglio o a seguito di dibattimento. La decorrenza del termine per impugnare dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio è previsto per la sola ipotesi in cui questo sia adottato fuori della presenza delle parti, che non ne hanno avuta altrimenti conoscenza» (Sez. 5, n. 1512 del 06/11/1991, dep. 1992, Conte, Rv. 189205). Il termine per impugnare l'ordinanza de qua era, dunque, quello di quindici giorni decorrenti dalla lettura del provvedimento in udienza, che cadeva il 20 novembre 2019, laddove il ricorso è stato depositato il 28 gennaio 2020. Come correttamente rilevato dal difensore del condannato, l'eventuale illegalità della pena non è rilevabile d'ufficio dal Collegio per il duplice ordine di considerazioni che essa è impedita dall'inammissibilità del ricorso perché presentato fuori termine (su tale ultimo punto, cfr. Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015 Ud., Butera, Rv. 265106), oltre che volta a determinare una non consentita modifica in peius. 3. Il ricorso dev'essere, dunque, dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso i