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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 02895/2024

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DECRETO sul ricorso iscritto al n.25257/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale separata, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , procura in calce al controricorso,con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 243/2022, emessa da CORTE D'APPELLO di ANCONA, pubblicata il 13/9/2022.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Condanna parte ricorrent e al pagamento, in favore dell a part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETO sul ricorso iscritto al n.25257/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale separata, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , procura in calce al controricorso,con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 243/2022, emessa da CORTE D'APPELLO di ANCONA, pubblicata il 13/9/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna parte ricorrent e al pagamento, in favore dell a part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Ro
Decreto Cassazione n. 02895/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris