CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022
Cassazione n. 13482/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato con riguardo alla configurabilità del delitto di falso, avendo la Corte dato conto del fatto che la prova della falsificazione della targa era rappresentata dalle stesse ammissioni dell'imputato, e con riguardo alla configurabilità del delitto di cui all'art. 4 in relazione all'art. 5, comma quarto, legge 110 del 1975, non essendo rilevante la giurisprudenza invocata dal ricorrente, anteriore alla modifica introdotta dal d.lgs. 204 del 2010 (sul punto Sez. 2, del 10/12/2019, Musolino, Rv. 277966); Considerato che, quanto al diniego delle attenuanti generiche, il motivo non si confronta con la motivazione nella quale è stato dato conto del carattere ostativo dei precedenti, espressivi della maggior pericolosità del reo e per questo posti a fondamento dell'applicazione della recidiva; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Ma5simo [OSCURATO:PERSONA] Cr4sOolo [OSCURATO:PERSONA] - 8 /