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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2024

Cassazione n. 32462/2024

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente ORDINANZA sull'istanza, iscritta al n. 22164 del 2023, per la correzione dell'errore materiale occorso nella ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione seconda, n. 29901 del 2023 che ha definito il ricorso iscritto al n. 23336/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso, ope legis , dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n.12. –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Palmi, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Pipino, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec. –controricorrente– Ric. 2023n. 22164 sez.

S2 - ud. 18-4 -202 4 - 2 - avverso la sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 598/2019, pubblicata in data 16.7.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/4/2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -con sentenza n. 598/2019, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stata annullata l’ordinanza ingiunzione emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di Euro 414.142,00 a titolo di sanzione amministrativa per un’indebita percezione di aiuti comunitari; -con ordinanza n. 29901 del 2023, defin endo il ricorso iscritto al n. 23336/2020 R.G.,questa Corte ha rigettato il ricorso proposto del Ministerodelle p olitiche agricole, alimentari e forestali – Ispettorato centrale repressione frodi avverso questa sentenza, condannando l’amministrazioneal rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA]; -questa Corte non ha pronunciato la distrazione delle spese in favore del difensore della società, avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario; -nell’istanza di correzione di errore materiale [OSCURATO:PERSONA] ha rappresentato che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] chiesto la distrazione delle spese sin dalle conclusioni del controricorso; -il Ministero non ha resistito; considerato che: - per principio di diritto acquisito, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali che, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. -che ad esso si richiama per il caso in Ric. 2023n. 22164 sez.

S2 - ud. 18-4 -202 4 - 3 - cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., Sez.

U, n. 16037 del 07/07/2010; Sez.

U, n. 31033 del 27/11/2019; Sez.

U, n. 32200del 2021); -nelle conclusioni del controricorso era effettivamente contenuta l’istanza di distrazione, sicché la correzione deve essere disposta; - non vi è luogo a statuizione sulle spese, attesa la natura amministrativa del presente procedimento (cfr. in ultimo, Sez.

U, Sentenza n. 29432 del 2024); P.Q.M.

La Corte dispone la correzione dell'errore materiale occorso nella ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione seconda, n. 29901 del 2023 che ha definito il ricorso iscritto al n. 23336/2020, mediante l’inserimento, al quarto rigo del relativo dispositivo, dopo le parole « oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%», del seguente periodo: «Dispone la distrazione delle liquidate spese del giudizio di cassazione in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario.».

Così deciso in Roma, nella camera di consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sull'istanza, iscritta al n. 22164 del 2023, per la correzione dell'errore materiale occorso nella ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione seconda, n. 29901 del 2023 che ha definito il ricorso iscritto al n. 23336/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso, ope legis , dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n.12. –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Palmi, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Pipino, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec. –controricorrente– Ric. 2023n. 22164 sez. S2 - ud. 18-4 -202 4 - 2 - avverso la sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 598/2019, pubblicata in data 16.7.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/4/2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -con sentenza n. 598/2019, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stata annullata l’ordinanza ingiunzione emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di Euro 414.142,00 a titolo di sanzione amministrativa per un’indebita percezione di aiuti comunitari; -con ordinanza n. 29901 del 2023, defin endo il ricorso iscritto al n. 23336/2020 R.G.,questa Corte ha rigettato il ricorso proposto del Ministerodelle p olitiche agricole, alimentari e forestali – Ispettorato centrale repressione frodi avverso questa sentenza, condannando l’amministrazioneal rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA]; -questa Corte non ha pronunciato la distrazione delle spese in favore del difensore della società, avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario; -nell’istanza di correzione di errore materiale [OSCURATO:PERSONA] ha rappresentato che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] chiesto la distrazione delle spese sin dalle conclusioni del controricorso; -il Ministero non ha resistito; considerato che: - per principio di diritto acquisito, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali che, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. -che ad esso si richiama per il caso in Ric. 2023n. 22164 sez. S2 - ud. 18-4 -202 4 - 3 - cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., Sez. U, n. 16037 del 07/07/2010; Sez. U, n. 31033 del 27/11/2019; Sez. U, n. 32200del 2021); -nelle conclusioni del controricorso era effettivamente contenuta l’istanza di distrazione, sicché la correzione deve essere disposta; - non vi è luogo a statuizione sulle spese, attesa la natura amministrativa del presente procedimento (cfr. in ultimo, Sez. U, Sentenza n. 29432 del 2024); P.Q.M. La Corte dispone la correzione dell'errore materiale occorso nella ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione seconda, n. 29901 del 2023 che ha definito il ricorso iscritto al n. 23336/2020, mediante l’inserimento, al quarto rigo del relativo dispositivo, dopo le parole « oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%», del seguente periodo: «Dispone la distrazione delle liquidate spese del giudizio di cassazione in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario.». Così deciso in Roma, nella camera di consi
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