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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 ottobre 1967

Cassazione n. 07381/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 9 settembre 2021 dalla Corte di appello di Torino, che ha riformato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cuneo che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per fatti di bancarotta concernenti la "Vittone f.11i s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C" e la "Vittone fili società agricola s.r.l." La riforma in appello è consistita nella dichiarazione di prescrizione per due reati, nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio e nella rimodulazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall.

Ne consegue che la condanna è stata confermata quanto ai reati di cui ai capi: C) bancarotta fraudolenta distrattiva quale socio accomandatario occulto della "Vittone fili s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C", dichiarata fallita dal Tribunale di Saluzzo il 13 febbraio 2008, condotta consistita nella distrazione dei beni personali del padre [OSCURATO:PERSONA], socio accomandatario ufficiale della fallita; D) bancarotta fraudolenta documentale generale quale amministratore unico della "Vittone f.11i società agricola s.r.l.", dichiarata fallita dal Tribunale di Saluzzo il 31 gennaio 2011 (capo D).

2. Contro la sentenza predetta, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta mancanza, insufficienza e/o manifesta illogicità della sentenza impugnata e si riferisce alla bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo D).

La Corte territoriale avrebbe trascurato che, nella relazione del curatore della "Vittone f.11i società agricola s.r.l." dott. [OSCURATO:PERSONA], si leggeva che la contabilità era stata formalmente istituita ed aggiornata fino alla data del fallimento, salvo ritenere le scritture irregolari alla luce di quanto rilevato nel capitolo sull'analisi dei bilanci, in particolare dalle situazioni contabili concernenti gli esercizi 2006-2010; nonché che era stato esaminato anche il libro cespiti unitamente alla documentazione contrattuale.

Sarebbe un dato di fatto, dunque, che tutta la contabilità sociale era stata rinvenuta ed esaminata al pari di tutta la documentazione contrattuale acquisita dalla Procura della Repubblica; inoltre la Corte di merito non si sarebbe avveduta che le irregolarità cui il curatore aveva fatto riferimento concernevano non i libri contabili obbligatori, ma i bilanci di esercizio.

Non sarebbe conferente, inoltre, il riferimento alle condotte distrattive, che riguardavano la società in accomandita semplice.

Altra lacuna della sentenza impugnata sarebbe costituita dall'analisi del coefficiente soggettivo, malgrado la necessità di ritenere sussistente il dolo intenzionale, per distinguere l'addebito di cui si discute da quello di bancarotta semplice.

La Corte distrettuale si sarebbe limitata ad una motivazione tautologica, ricavando il dolo della fattispecie dal solo fatto materiale contestato.

2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge quanto al medesimo addebito sub D) e lamenta che le irregolarità riferite dal curatore attenevano, in realtà, ai bilanci di esercizio, il che non consente di reputare configurabile il reato di bancarotta fraudolenta documentale, che si riferisce solo alle scritture contabili.2.3.

Il terzo motivo di ricorso deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. in relazione al reato di cui al capo C).

La risposta della Corte territoriale alla doglianza circa il fatto che i beni distratti non fossero tutti di proprietà del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] sarebbe errata in quanto smentita dalla relazione del curatore e da tutti gli atti concernenti le operazioni contrattuali, nonché dagli accertamenti svolti dal consulente del pubblico ministero dott. [OSCURATO:PERSONA].

La circostanza che nell'operazione fossero coinvolti anche beni di altri familiari emergeva altresì già dal decreto di sequestro, di cui il ricorrente riporta alcuni stralci.

A contrastare tali emergenze non sarebbe sufficiente il riferimento, in un passaggio della lettera scritta dall'imputato al Giudice delegato del fallimento, al solo patrimonio di [OSCURATO:PERSONA], anche perché l'appartenenza anche ad altri era un dato di evidenza documentale e, in altra parte dell'istanza, egli aveva parlato della "famiglia Vittone".

2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui al capo C).

La Corte di appello si sarebbe limitata a riproporre le argomentazioni del Giudice di prime cure, senza esprimersi puntualmente sui motivi di appello, che il ricorrente riporta e che sarebbero state liquidaté in poche battute dai Giudici di appello riferendosi genericamente alle indagini espletate e alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

Si era trascurato che le operazioni erano state realizzate per sopperire alla grave crisi finanziaria che i Vittone stavano attraversando.

2.5. Il quinto motivo di ricorso concerne la durata della pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., in tesi affetta da violazione di legge perché la Corte di appello si era limitata a parametrarne la durata a quella della pena principale, possibilità che la giurisprudenza di legittimità esclude. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è parzialmente fondato.

1. Prendendo le mosse dalle doglianze per cui il ricorso non può avere seguito, il Collegio osserva che esso è inammissibile quanto al terzo ed al quarto motivo.

1.1. Il terzo motivo di ricorso — che deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. in relazione al reato di cui al capo C) — è manifestamente infondato.Se effettivamente, come sostenuto dal ricorrente, dalla sentenza di primo grado e dagli allegati al ricorso, risulta che i beni distratti non erano solo di proprietà del socio accomandatario della società in accomandita semplice [OSCURATO:PERSONA], ma anche della moglie di quest'ultimo, nel compendio pari ad euro 1.060.000 non erano compresi anche i beni della nuora Sacchetto; sicché, a tutto voler concedere, l'importo della distrazione dovrebbe essere decurtato della metà, il che non esclude la grave entità del danno causato ai creditori della fallita, privati di disponibilità pari ad oltre 500.000 euro.

1.2. Il quarto motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui al capo C) — è inammissibile per essere inammissibile il corrispondente motivo di appello.

Se la sentenza impugnata è effettivamente stringata quando affronta il tema anzidetto, la pronunzia di primo grado riporta un'accurata descrizione dell'operazione a matrice depauperativa della società in accomandita semplice, dichiaratamente volta a sottrarre i beni di [OSCURATO:PERSONA] alle aspettative dei creditori.

Il relativo motivo di appello, di contro, era aspecifico e manifestamente infondato in quanto propugnava la tesi della estraneità di [OSCURATO:PERSONA] ai fatti e della condizione di vittima della famiglia Vittone rispetto a Soli e Zanetti, senza tuttavia smentire quanto ben ricostruito ed osservato dal Giudice dell'udienza preliminare in ordine alla struttura dell'operazione , tesa a far rientrare quei beni nella disponibilità della famiglia Vittone, scopo ammesso da [OSCURATO:PERSONA]; inoltre propugnare il coinvolgimento di Soli e Zanetti non è affermazione dotata di portata scagionante rispetto all'addebito bancarottiero, per cui conta il dolo immediato della distrazione, indiscutibile sulla scorta di quanto segnalato dal Giudice di prime cure.

Ebbene, due considerazioni conducono a reputare il ricorso inammissibile.

In primo luogo, riguardando l'aspecificità dell'appello, deve farsi richiamo al principio di diritto secondo cui tale anomalia va rilevata ora per allora perchè l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sezioni Unite Galtelli, in motivazione; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912).

In secondo luogo, quanto alla manifesta infondatezza della doglianza contenuta nel gravame di merito, deve ritenersi che il ricorrente sia privo di interesse a dolersi di una lacuna motivazionale che, in caso di annullamento, non sortirebbe alcun esito positivo nel giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157).

2. E' fondato, invece, il primo motivo di ricorso, nella parte in cui lamenta vizio di motivazione quanto al coefficiente soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale sub D) quale momento di distinguo rispetto alla bancarotta semplice.

Avuto riguardo alla bancarotta documentale ritenuta dai Giudici di merito, cosiddetta "generale", va ricordato che si tratta di reato a dolo generico, che consiste nella consapevolezza, in capo all'agente, che, attraverso la volontaria tenuta della contabilità in maniera incompleta o confusa, possa risultare impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio o dell'andamento degli affari; è esclusa, di contro, l'esigenza che il dolo sia integrato dall'intenzione di impedire detta ricostruzione, in quanto la locuzione «in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari» connota la condotta — della quale costituisce una caratteristica — e non la volontà dell'agente, sicché è da respingere l'idea che essa richieda il dolo specifico (Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013, dep. 2014, Manfredini, Rv. 258881; Sez. 5, n. 21872 del 25/03/2010, Laudiero, Rv. 247444; Sez. 5, n. 21075 del 25/03/2004, Lorusso, Rv. 229321).

Quanto al distinguo con la bancarotta documentale semplice, questa Corte ha precisato che esso concerne proprio il diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630; Sez. 5, n. 48523 del 06/10/2011, Barbieri, Rv. 251709; Sez. 5, n. 6769 del 18/10/2005, dep. 2006, Dalceggio, Rv. 233997).

Tanto premesso, la motivazione della sentenza impugnata e quella della sentenza di primo grado non sono in linea con i principi suesposti.

A proposito della sentenza di primo grado, il Collegio osserva che il Giudice dell'udienza preliminare aveva affermato che la tenuta della contabilità in maniera approssimativa era dovuta "evidentemente alla scarsa attenzione che l'imputato dedicava agli adempimenti contabili", facendo così riferimento ad una condotta colposa, il che costituisce affermazione distonica rispetto al giudizio di penale responsabilità per la bancarotta fraudolenta documentale.

Dal canto suo, la sentenza impugnata — pur a fronte di un motivo di appello ben strutturato — ha sinteticamente collegato la fraudolenza della tenuta della contabilità della "Vittone f.11i società agricola s.r.l." alle vicende distrattive che avevano riguardato la "Vittone f.11i s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C", mentre si tratta di due società diverse e le sentenze di merito non hanno evidenziato che vi fosse un collegamento tra le due vicende che possa dare rilievo giustificativo a tale enunciato.

Nulla si dice, di contro, a proposito della volontà dell'imputato di tenere le scritture in maniera incompleta o confusa con la possibilità che ciò rendesse impossibile o altamente difficoltosa la ricostruzione delle vicende societarie.

Non risulta, invece, contrariamente a quanto lamentato nel secondo motivo di ricorso, che la responsabilità per la bancarotta si riferisse ai bilanci di esercizio.

3. Il ricorso è altresì fondato quando affronta il tema della motivazione circa la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., che è del tutto assente.

Ciò appare distonico rispetto alla necessità di effettuare e motivare l'operazione commisurativa quale si ricava da Sez.

U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286, secondo cui — una volta che la durata fissa delle pene accessorie in discorso è stata dichiara incostituzionale dalla Consulta con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 è — «compito del giudice di rinvio individuare, in piena libertà cognitiva, la misura congrua ed adeguata al caso delle sanzioni accessorie fallimentari, facendo ricorso ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e dando conto nella motivazione delle considerazioni svolte».

4. Tanto premesso, la Corte di appello dovrà riesaminare per intero la regiudicanda, nella parte coinvolta nella pronunzia di annullamento, con pieni poteri di cognizione e senza la necessità di soffermarsi sui soli punto oggetto della pronunzia rescindente, rispetto ai quali, tuttavia, dovrà evitare di incorrere nuovamente nei vizi rilevat9i, fornendo in sentenza adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano e altri, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413).

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata, limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale, nonché con riferimento al trattamento sanzio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 9 settembre 2021 dalla Corte di appello di Torino, che ha riformato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cuneo che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per fatti di bancarotta concernenti la "Vittone f.11i s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C" e la "Vittone fili società agricola s.r.l." La riforma in appello è consistita nella dichiarazione di prescrizione per due reati, nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio e nella rimodulazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. Ne consegue che la condanna è stata confermata quanto ai reati di cui ai capi: C) bancarotta fraudolenta distrattiva quale socio accomandatario occulto della "Vittone fili s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C", dichiarata fallita dal Tribunale di Saluzzo il 13 febbraio 2008, condotta consistita nella distrazione dei beni personali del padre [OSCURATO:PERSONA], socio accomandatario ufficiale della fallita; D) bancarotta fraudolenta documentale generale quale amministratore unico della "Vittone f.11i società agricola s.r.l.", dichiarata fallita dal Tribunale di Saluzzo il 31 gennaio 2011 (capo D). 2. Contro la sentenza predetta, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta mancanza, insufficienza e/o manifesta illogicità della sentenza impugnata e si riferisce alla bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo D). La Corte territoriale avrebbe trascurato che, nella relazione del curatore della "Vittone f.11i società agricola s.r.l." dott. [OSCURATO:PERSONA], si leggeva che la contabilità era stata formalmente istituita ed aggiornata fino alla data del fallimento, salvo ritenere le scritture irregolari alla luce di quanto rilevato nel capitolo sull'analisi dei bilanci, in particolare dalle situazioni contabili concernenti gli esercizi 2006-2010; nonché che era stato esaminato anche il libro cespiti unitamente alla documentazione contrattuale. Sarebbe un dato di fatto, dunque, che tutta la contabilità sociale era stata rinvenuta ed esaminata al pari di tutta la documentazione contrattuale acquisita dalla Procura della Repubblica; inoltre la Corte di merito non si sarebbe avveduta che le irregolarità cui il curatore aveva fatto riferimento concernevano non i libri contabili obbligatori, ma i bilanci di esercizio. Non sarebbe conferente, inoltre, il riferimento alle condotte distrattive, che riguardavano la società in accomandita semplice. Altra lacuna della sentenza impugnata sarebbe costituita dall'analisi del coefficiente soggettivo, malgrado la necessità di ritenere sussistente il dolo intenzionale, per distinguere l'addebito di cui si discute da quello di bancarotta semplice. La Corte distrettuale si sarebbe limitata ad una motivazione tautologica, ricavando il dolo della fattispecie dal solo fatto materiale contestato. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge quanto al medesimo addebito sub D) e lamenta che le irregolarità riferite dal curatore attenevano, in realtà, ai bilanci di esercizio, il che non consente di reputare configurabile il reato di bancarotta fraudolenta documentale, che si riferisce solo alle scritture contabili.2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. in relazione al reato di cui al capo C). La risposta della Corte territoriale alla doglianza circa il fatto che i beni distratti non fossero tutti di proprietà del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] sarebbe errata in quanto smentita dalla relazione del curatore e da tutti gli atti concernenti le operazioni contrattuali, nonché dagli accertamenti svolti dal consulente del pubblico ministero dott. [OSCURATO:PERSONA]. La circostanza che nell'operazione fossero coinvolti anche beni di altri familiari emergeva altresì già dal decreto di sequestro, di cui il ricorrente riporta alcuni stralci. A contrastare tali emergenze non sarebbe sufficiente il riferimento, in un passaggio della lettera scritta dall'imputato al Giudice delegato del fallimento, al solo patrimonio di [OSCURATO:PERSONA], anche perché l'appartenenza anche ad altri era un dato di evidenza documentale e, in altra parte dell'istanza, egli aveva parlato della "famiglia Vittone". 2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui al capo C). La Corte di appello si sarebbe limitata a riproporre le argomentazioni del Giudice di prime cure, senza esprimersi puntualmente sui motivi di appello, che il ricorrente riporta e che sarebbero state liquidaté in poche battute dai Giudici di appello riferendosi genericamente alle indagini espletate e alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Si era trascurato che le operazioni erano state realizzate per sopperire alla grave crisi finanziaria che i Vittone stavano attraversando. 2.5. Il quinto motivo di ricorso concerne la durata della pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., in tesi affetta da violazione di legge perché la Corte di appello si era limitata a parametrarne la durata a quella della pena principale, possibilità che la giurisprudenza di legittimità esclude. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è parzialmente fondato. 1. Prendendo le mosse dalle doglianze per cui il ricorso non può avere seguito, il Collegio osserva che esso è inammissibile quanto al terzo ed al quarto motivo. 1.1. Il terzo motivo di ricorso — che deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. in relazione al reato di cui al capo C) — è manifestamente infondato.Se effettivamente, come sostenuto dal ricorrente, dalla sentenza di primo grado e dagli allegati al ricorso, risulta che i beni distratti non erano solo di proprietà del socio accomandatario della società in accomandita semplice [OSCURATO:PERSONA], ma anche della moglie di quest'ultimo, nel compendio pari ad euro 1.060.000 non erano compresi anche i beni della nuora Sacchetto; sicché, a tutto voler concedere, l'importo della distrazione dovrebbe essere decurtato della metà, il che non esclude la grave entità del danno causato ai creditori della fallita, privati di disponibilità pari ad oltre 500.000 euro. 1.2. Il quarto motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui al capo C) — è inammissibile per essere inammissibile il corrispondente motivo di appello. Se la sentenza impugnata è effettivamente stringata quando affronta il tema anzidetto, la pronunzia di primo grado riporta un'accurata descrizione dell'operazione a matrice depauperativa della società in accomandita semplice, dichiaratamente volta a sottrarre i beni di [OSCURATO:PERSONA] alle aspettative dei creditori. Il relativo motivo di appello, di contro, era aspecifico e manifestamente infondato in quanto propugnava la tesi della estraneità di [OSCURATO:PERSONA] ai fatti e della condizione di vittima della famiglia Vittone rispetto a Soli e Zanetti, senza tuttavia smentire quanto ben ricostruito ed osservato dal Giudice dell'udienza preliminare in ordine alla struttura dell'operazione , tesa a far rientrare quei beni nella disponibilità della famiglia Vittone, scopo ammesso da [OSCURATO:PERSONA]; inoltre propugnare il coinvolgimento di Soli e Zanetti non è affermazione dotata di portata scagionante rispetto all'addebito bancarottiero, per cui conta il dolo immediato della distrazione, indiscutibile sulla scorta di quanto segnalato dal Giudice di prime cure. Ebbene, due considerazioni conducono a reputare il ricorso inammissibile. In primo luogo, riguardando l'aspecificità dell'appello, deve farsi richiamo al principio di diritto secondo cui tale anomalia va rilevata ora per allora perchè l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sezioni Unite Galtelli, in motivazione; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912). In secondo luogo, quanto alla manifesta infondatezza della doglianza contenuta nel gravame di merito, deve ritenersi che il ricorrente sia privo di interesse a dolersi di una lacuna motivazionale che, in caso di annullamento, non sortirebbe alcun esito positivo nel giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157). 2. E' fondato, invece, il primo motivo di ricorso, nella parte in cui lamenta vizio di motivazione quanto al coefficiente soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale sub D) quale momento di distinguo rispetto alla bancarotta semplice. Avuto riguardo alla bancarotta documentale ritenuta dai Giudici di merito, cosiddetta "generale", va ricordato che si tratta di reato a dolo generico, che consiste nella consapevolezza, in capo all'agente, che, attraverso la volontaria tenuta della contabilità in maniera incompleta o confusa, possa risultare impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio o dell'andamento degli affari; è esclusa, di contro, l'esigenza che il dolo sia integrato dall'intenzione di impedire detta ricostruzione, in quanto la locuzione «in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari» connota la condotta — della quale costituisce una caratteristica — e non la volontà dell'agente, sicché è da respingere l'idea che essa richieda il dolo specifico (Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013, dep. 2014, Manfredini, Rv. 258881; Sez. 5, n. 21872 del 25/03/2010, Laudiero, Rv. 247444; Sez. 5, n. 21075 del 25/03/2004, Lorusso, Rv. 229321). Quanto al distinguo con la bancarotta documentale semplice, questa Corte ha precisato che esso concerne proprio il diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630; Sez. 5, n. 48523 del 06/10/2011, Barbieri, Rv. 251709; Sez. 5, n. 6769 del 18/10/2005, dep. 2006, Dalceggio, Rv. 233997). Tanto premesso, la motivazione della sentenza impugnata e quella della sentenza di primo grado non sono in linea con i principi suesposti. A proposito della sentenza di primo grado, il Collegio osserva che il Giudice dell'udienza preliminare aveva affermato che la tenuta della contabilità in maniera approssimativa era dovuta "evidentemente alla scarsa attenzione che l'imputato dedicava agli adempimenti contabili", facendo così riferimento ad una condotta colposa, il che costituisce affermazione distonica rispetto al giudizio di penale responsabilità per la bancarotta fraudolenta documentale. Dal canto suo, la sentenza impugnata — pur a fronte di un motivo di appello ben strutturato — ha sinteticamente collegato la fraudolenza della tenuta della contabilità della "Vittone f.11i società agricola s.r.l." alle vicende distrattive che avevano riguardato la "Vittone f.11i s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C", mentre si tratta di due società diverse e le sentenze di merito non hanno evidenziato che vi fosse un collegamento tra le due vicende che possa dare rilievo giustificativo a tale enunciato. Nulla si dice, di contro, a proposito della volontà dell'imputato di tenere le scritture in maniera incompleta o confusa con la possibilità che ciò rendesse impossibile o altamente difficoltosa la ricostruzione delle vicende societarie. Non risulta, invece, contrariamente a quanto lamentato nel secondo motivo di ricorso, che la responsabilità per la bancarotta si riferisse ai bilanci di esercizio. 3. Il ricorso è altresì fondato quando affronta il tema della motivazione circa la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., che è del tutto assente. Ciò appare distonico rispetto alla necessità di effettuare e motivare l'operazione commisurativa quale si ricava da Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286, secondo cui — una volta che la durata fissa delle pene accessorie in discorso è stata dichiara incostituzionale dalla Consulta con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 è — «compito del giudice di rinvio individuare, in piena libertà cognitiva, la misura congrua ed adeguata al caso delle sanzioni accessorie fallimentari, facendo ricorso ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e dando conto nella motivazione delle considerazioni svolte». 4. Tanto premesso, la Corte di appello dovrà riesaminare per intero la regiudicanda, nella parte coinvolta nella pronunzia di annullamento, con pieni poteri di cognizione e senza la necessità di soffermarsi sui soli punto oggetto della pronunzia rescindente, rispetto ai quali, tuttavia, dovrà evitare di incorrere nuovamente nei vizi rilevat9i, fornendo in sentenza adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano e altri, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413). P.Q.M. annulla la sentenza impugnata, limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale, nonché con riferimento al trattamento sanzio
Sentenza Cassazione n. 07381/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris